Sentenza 12 febbraio 2013
Massime • 1
Non ricorre il delitto di ragion fattasi ma quello di violenza privata allorché l'esplicazione di attività costrittiva non corrisponde al contenuto del possibile esercizio del potere giurisdizionale. (Fattispecie in cui l'agente, al fine di esercitare il preteso diritto di parcheggio su una strada privata, aveva impedito al proprietario della stessa di transitarvi con i suoi veicoli, apponendo una catena con lucchetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2013, n. 21197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21197 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/02/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 299
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 34997/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME IO N. IL 13/05/1942;
avverso la sentenza n. 928/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI SALVO EMANUELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. DI TULLIO Domenico;
Udito il difensore Avv. ANDREINI Gino.
RITENUTO IN FATTO
1. ME OR ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, in data 20-12- 11, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado emessa, il 29-4-2006, dal Tribunale di Livorno, in ordine: capo A) al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 392 e 393 c.p. perché,al fine di esercitare il preteso diritto di parcheggio conseguente all'asserita servitù gravante sull'area di proprietà di GI GI, pur potendo ricorrere al giudice, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, si faceva ragione da sè medesimo, in diverse circostanze, sia espiantando e danneggiando i paletti che il GI aveva installato nella predetta area sia minacciando ripetutamente la persona offesa e i suoi familiari (il figlio Francesco e la moglie SC CA), con le espressioni:
"Qui non fate un bel niente altrimenti io vi spacco tutto, voi li mettete e io ve li tolgo, a te (riferendosi a GI Francesco) ti tolgo quel sorrisino dalla faccia e ti spacco di botte e vi spedisco tutti e tre a calci nel Trentino", " Voi qui non fate un bel niente e fai le foto a sto cazzo".In Livorno il 17-1-06 e il 27-1-06. Capo B): art. 610 c.p. perché, con violenza consistita nell'apporre all'uscita della proprietà di GI GI una catena con lucchetto, impediva ai GI, a NI AL e a PI EL il legittimo uso delle rispettive auto, parcheggiate su tale proprietà. In Livorno il 17-1-06.
2. Il ricorrente afferma, in primo luogo, che il giudice a quo, benché nell'incipit della parte motiva della sentenza impugnata sembri prendere in considerazione i reati previsti dagli artt. 393 e 610 c.p., esamina poi le condotte del ME con particolare riferimento alla prova circa la violenza sulle cose. In secondo luogo, il ricorrente asserisce che la condanna avrebbe dovuto riguardare il solo reato di cui all'art. 393 c.p. e non anche quello di cui all'art. 610 c.p. poiché, se il ME ha tenuto una condotta illecita, lo ha fatto nella convinzione che non fosse diritto delle persone offese delimitare con dei paletti la strada privata, in guisa da impedire l'accesso agli abitanti del finitimo condominio, fra i quali il ME.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
3. Con memoria presentata in data 7-2-2013, le parti civili hanno chiesto il rigetto del ricorso, osservando che la condotta inerente all'apposizione della catena, di cui al capo B), integra un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, che nulla ha a che fare con l'esercizio di un diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez un.13-12-95 Clarke, rv 203428). Nel caso di specie, la Corte d'appello, richiamando anche le risultanze del dibattimento di primo grado, ha evidenziato come le testimonianze delle parti offese, degli altri testi oculari nonché degli operanti di p.g. dimostrino la sussistenza di una annosa controversia tra i GI, titolari della ditta TA Arredamenti, e i condomini dello stabile sito di fronte, in merito alla strada privata di separazione fra le due proprietà, da cui si accede al posteggio e ai garages sottostanti. In particolare, le auto ivi parcheggiate dai condomini ostacolavano talvolta l'accesso ai camion dell'impresa, ragion per cui i GI avevano ottenuto l'autorizzazione a collocare dei paletti. Nel contesto di tale controversia si collocano gli episodi che hanno visto protagonista il ME, che, come confermato da tutti i testi, in più circostanze, rimosse i paletti. E il giudice di secondo grado precisa, al riguardo, che non può essere ravvisata la scriminante dell'esercizio di un diritto poiché nessun atto illecito o di prevaricazione era stato posto in essere dal GI, che era stato regolarmente autorizzato ad apporre i paletti. In una occasione, poi, l'imputato appose una catena di metallo, chiusa con lucchetto, così impedendo l'accesso al parcheggio sottostante e l'uscita dei mezzi dei "rivali". E, al riguardo, la Corte d'appello sottolinea come non solo le parti offese ma tutti i testi presenti abbiano confermato la minaccia alle persone mentre nessuna rilevanza ha la circostanza che, nel lasso di tempo interessato ai fatti, nessuno avesse avuto necessità di uscire con l'auto.
3.1. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enuclearle una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità dei testi escussi, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità Sez. un. 25-11-95, Facchini, rv203767).
4. Manifestamente infondata è la tesi del ricorrente secondo cui alla condotta inerente all'apposizione della catena con lucchetto, a chiusura della strada privata, va attribuito il nomen iuris ex art.393 c.p. e non quello ex art. 610 c.p.. In giurisprudenza si è
infatti precisato che quest'ultimo reato si realizza con l'indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e di facoltà spettanti al giudice. Non ricorre quindi il delitto di ragion fattasi ma quello di violenza privata allorché l'esplicazione di attività costrittiva non corrisponda al contenuto di alcun potere giurisdizionale (Cass. 19-2-1979, Di Bartolo, Cass. pen. 1980,1030;
Cass. 20-1-1998, Ottaviano, Cass. pen 1999, 513) E, nel caso in disamina, è incontrovertibile che l'impedire l'accesso al parcheggio sottostante e l'uscita dei veicoli delle controparti esulasse del tutto dall'ottica dell'esercizio, sia pure arbitrario, di un diritto asseritamente spettante al Dominici.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art.606 c.p.p., comma 3, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente va inoltre condannato a rifondere alle parti civili, GI GI, AR SC e GI Francesco, le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che si ritiene congruo liquidare in Euro 4.800, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché a rifondere alle parti civili le spese sostenute in questo grado, liquidate in Euro 4.800,00, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2013