Sentenza 16 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria estera per l'esecuzione di una sentenza contumaciale di condanna riguardante un cittadino italiano, la corte di appello è tenuta a verificare - ai fini della consegna dell'interessato ex art. 19, lett. c, l. n. 69 del 2005 - se sussista un reale interesse di qust'ultimo ad impugnare la pronuncia di condanna "in absentia", altrimenti dovendo disporre la diretta esecuzione della pena in Italia. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità romene, in cui la S.C. ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza, di rifiuto della consegna, per difetto di motivazione e per mancanza di verifica della sussistenza di un reale intento dell'interessato di impugnare la sentenza di condanna "in absentia", come consentito dalla legislazione romena).
Commentario • 1
- 1. Serio pericolo per i diritti fondamentali per MAE: che fare? (Cass. 47893/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2017, n. 8464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8464 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2017 |
Testo completo
08464-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da N. sent. sez. 459 Domenico Carcano Presidente - CC 16/02/2017 Andrea Tronci Anna Criscuolo N. R.G. 03779/2017 Orlando Villoni Relatore - Angelo Capozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OB IG, n. Firenze 28.11.1954 avverso la sentenza n. 42/16 Corte d'Appello di Firenze del 12/12/2016 esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa Felicetta Mari- nelli, che ha concluso per il rigetto;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Caterina Nacci Felli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO hw d 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha rifiutato la con- segna di IG OB alle autorità romene, consegna richiesta in forza di MAE esecutivo conseguente a pronuncia a suo carico di sentenza di condanna defini- tiva per reati commessi in violazione della disciplina sull'uso delle armi e delle munizioni, per partecipazione impropria al bracconaggio, al rilascio ed all'uso di permessi ed autorizzazioni di caccia in circostanze diverse da quelle consentite nonché per costituzione di un gruppo criminale organizzato (art. 342 cod. pen. romeno;
artt. 52 comma 1, 42 comma 1 lett .c] e f] e 44 comma 1 lett. e] legge n. 407/2006; art. 367 cod. pen. romeno) nei mesi di settembre e ottobre 2012. Trattandosi di cittadino italiano, la Corte territoriale ha, infatti, disposto l'espia- zione in Italia della pena inflittagli all'esito del giudizio celebrato in Romania nella misura di un anno, sei mesi e venticinque giorni di reclusione (art. 18 lett. r] n. 69 del 2005). La Corte fiorentina ha ritenuto sussistenti le condizioni legittimanti la consegna e rilevato che lo OB ha partecipato personalmente al giudizio di primo grado mentre è stato rappresentato da difensore di fiducia in quello in grado di appello.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che for- mula le seguenti censure. Inosservanza degli artt. 1 comma 3, 6 comma 1 lett. c) e 18 comma 1 lett. g) della I. n. 69 del 2005 e mancanza di motivazione su punto. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha illegittimamente respinto l'ecce- zione d'irregolarità del MAE, stabilendo che mediante la documentazione integra- tiva trasmessa, le autorità romene hanno compiutamente indicato la pena da espiare previa detrazione del periodo eseguito in custodia cautelare e attestato che il procedimento culminato con la sentenza di condanna si è svolto alla pre- senza del condannato assistito da un difensore di fiducia. Quanto al primo profilo, il ricorrente deduce che il MAE indicava la diversa misura di un anno e sette mesi di reclusione a titolo di pena residua, distonica rispetto a quella successivamente comunicata;
quanto al secondo, sostiene che la sentenza di condanna non è affatto irrevocabile, dal momento che nello stesso MAE al punto 3.4 è dato leggere che "alla persona non è stata consegnata in mano la decisione, però: la decisione sarà consegnata personalmente tempe- stivamente dopo la consegna e, al momento in cui si consegna la decisione, la persona sarà informata espressamente circa il diritto al giudizio della causa in appello o all'impugnazione, avendo diritto di essere presente e che permette che la situazione di fatto della causa, compreso le nuove prove, sia riesaminata, ciò che può condurre allo scioglimento della decisione iniziale;
e la persona sarà informata circa l'intervallo di tempo in cui deve richiedere il giudizio della causa 2 in appello o la promozione di un'impugnazione, che è di dieci ore successive alla comunicazione". Secondo il ricorrente, tali indicazioni evidenziano chiaramente che la decisione in forza della quale è stata richiesta la consegna non è affatto irrevocabile né la Corte d'appello ha ritenuto di chiedere e ottenere dalle autorità romene la tra- smissione del relativo mandato di esecuzione, provvedimento analogo all'ordine di carcerazione, i cui estremi pure risultano indicati nel MAE. Si deduce, infatti, che in luogo del citato mandato d'esecuzione, la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente il contenuto di una lettera, di aspetto informale, on cui è stata corretta la misura della pena indicata nel MAE. Il ricorrente deduce ancora di non avere mai partecipato ad alcun udienza del procedimento di primo grado e che la relativa decisione gli è stata comunicata a mezzo posta in lingua romena;
per tale ragione non ha impugnato il provvedi- mento né ha partecipato al giudizio di appello, in cui è stato rappresentato dal legale di fiducia di altri due coimputati italiani, concorrenti nei reati contestati ed appellanti la decisione in più punti e capi comuni. Afferma, infine, di avere ricevuto copia del provvedimento emesso dalla corte d'appello romena tradotto in lingua italiana solo in data 28 ottobre 2016 e quindi in epoca successiva all'emissione del MAE. Sulla base di tali elementi, il ricorrente deduce la ricorrenza del motivo di rifiu- to di cui all'art. 18 lett. g) 1. n. 69 del 2005 per essere la sentenza oggetto del mandato d'arresto europeo conseguenza di un processo non equo e comunque condotto in violazione dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'art. 6 CEDU, profilo nemmeno preso in considerazione dalla Corte d'Appello di Firenze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui alla motivazione.
2. Palesemente destituita di fondamento è la questione relativa all'indicazione dell'esatta misura della pena che il ricorrente è tenuto a scontare in forza della sentenza, che le autorità romene hanno successivamente precisato nei termini sopra indicati. L'allegata distonia rispetto alle diverse indicazioni contenute nel MAE non ne comporta, infatti, alcuna conseguenza in termini di rilevanza e di idoneità a de- 3 d. terminare l'attivazione della procedura di consegna disciplinata dalla legge n. 69 del 2005. 3. Il Collegio rileva, invece, che difetta una reale motivazione riguardo alla insussistenza del motivo di rifiuto di cui all'art. 18 lett. g) I. n. 69 del 2005 in relazione all'equità del procedimento svoltosi in Romania, che sta all'origine della sentenza irrevocabile di cui la Corte territoriale ha ordinato l'esecuzione in Italia. A tale riguardo il ricorrente allega di non avere mai partecipato ad alcuno dei gradi di merito del giudizio, pur avendo scontato un periodo di custodia cautelare in carcere all'origine della riduzione della misura della pena, originariamente indi- cata in un anno e sette mesi di reclusione. La questione della non equità del giudizio celebratosi in Romania era stata, in effetti, espressamente posta all'attenzione della corte fiorentina (v. pag. 3 della memoria del 25 novembre 2016), ma l'evidente carenza di argomentazioni sul punto è palesata dalle brevi notazioni ad esso riferite ("le deduzioni svolte nelle memorie difensive depositate non trovano riscontro negli atti poiché da essi ri- sulta che lo OB è stato presente in primo grado e rappresentato dal difensore di fiducia in grado d'appello"), in cui si danno per assodati aspetti che costituiscono, invece, l'oggetto specifico delle doglianze difensive. Né la Corte fiorentina ha ritenuto di prestare attenzione alle indicazioni conte- nute nel punto 3.4 del MAE, che dimostrano l'intervenuta attuazione nello ordinamento romeno della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, adottata col fine di modificare precedenti decisioni quadro (2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI) nel senso del rafforzamento dei diritti processuali degli imputati e in vista del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. Al di là della loro imperfetta traduzione in lingua italiana (v. supra) le espres- sioni adoperate ricalcano, infatti, quasi letteralmente quelle oggi contemplate dall'art. 19 comma 1 lett. a) n. 4) della 1. n. 69 del 2006, quale introdotto dallo art. 2 del d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 31 anch'esso varato per attuare nello ordi- namento nazionale la decisione quadro 2009/299/GAI. Ebbene, da tali indicazioni e come dedotto dallo OB, sembra potersi desu- mere che il processo in Romania è stato celebrato in sua assenza, con la conse- guenza che costituirà preciso compito della Corte territoriale verificare compiuta- mente i termini della posizione processuale del ricorrente nel procedimento ro- meno.
4. All'esito dei predetti accertamenti, nondimeno la Corte d'appello dovrà, tut- 4 го tavia, verificare la sussistenza in capo all'interessato di un reale intento di volere impugnare la sentenza romena. Secondo le autorità richiedenti questa ha, infatti, natura esecutiva, ma ove do- vesse risultare effettivamente pronunziata in absentia dell'imputato, sarebbe ancora soggetta ad impugnazione secondo il meccanismo previsto prima dall'art. 522, comma 1 e oggi dall'art. 466, commi 1 e 3 del Codice di Procedura Penale romeno in vigore dal 7 febbraio 2014, in base al quale la persona che deve essere sottoposta ad una pena derivante da una condanna in absentia può, su sua richiesta, essere nuovamente giudicata dalla stessa Corte che lo ha condan- nato al più tardi entro il termine di un mese, decorrente nel caso di estradizione o consegna dall'estero, dal momento dell'arrivo in Romania. Ora, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche la decisione pronunciata in absentia può porsi a base della procedura di consegna a fini ese- cutivi allorché nello Stato membro di emissione sia consentito alla persona ri- chiesta di ottenere un nuovo giudizio, una volta venuta a conoscenza della deci- sione di condanna pronunciata nei suoi confronti (Sez. 6, sent. n. 25303 del 21/06/2012, Rv. 252724; Sez. 6, sent. n. 9151 del 21/02/2013, 3, Amoasei, Rv. 254473). La fattispecie è, tuttavia, caratterizzata dal fatto che l'interessato è cittadino italiano e in ogni caso la pena irrogata in base alla sentenza dovrebbe essere scontata in Italia. In tali situazioni e con espresso riferimento ad evenienze procedimentali del tutto analoghe a quella oggetto del presente ricorso, la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha stabilito che il mandato di arresto europeo deve essere considerato come esecutivo ai fini delle verifiche previste dalla legge n. 69 del 2005, mentre va parificato ad un mandato processuale nel caso di consegna del cittadino o del residente (Sez. 6, sent. n. 3949 del 26/01/2016, Picardi, Rv. 267185 e Sez. 6 n. 12560 del 22/03/2016, Ricci, non massimata) In tal modo, attraverso le modalità e le garanzie previste dall'art. 19, lett. c) I. n. 69 del 2005 - cui è funzionale la citata verifica dell'effettivo interesse ad impugnare viene ad essere tutelato l'interesse del ricorrente a non rinunciare alla possibilità di ottenere un nuovo grado di merito nello Stato membro di emis- sione del MAE (v. sul punto anche Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sent. del 21/10/2010, C-306/09, I.B.). Potrebbe, pertanto, essere disposta la consegna del ricorrente all'autorità giu- diziaria della Repubblica di Romania con la garanzia che, nel caso di eventuale condanna, egli sia trasferito in Italia per scontare la relativa pena. Resta, invece, fermo che, in caso di mancanza d'interesse all'impugnazione, la Corte territoriale dovrà comunque disporre l'esecuzione della pena in Italia, altri- 5 Зая menti configurandosi un ingiustificato trattamento di favore dei cittadini italiani o di quelli residenti in Italia ai sensi della sentenza Corte Cost. n. 227 del 2010 rispetto a tutti gli altri soggetti alla giurisdizione penale romena facente parte dell'unitario spazio giudiziario europeo, a presidio del quale è stabilita la proce- dura di consegna mediante emissione di mandato d'arresto europeo.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 I. n. 69 del 2005 Roma, 16/02/2017 I PresidenteDADomenico Carcano Il consigliere estensore Orlando DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 21 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 6