Sentenza 8 maggio 2002
Massime • 1
In tema di disciplina per le attività trasfusionali, il reato di cui all'art. 17, comma 1, della legge 4 maggio 1990 n. 107 (nella specie consistito nell'avere conservato per la distribuzione sangue umano in emoteca priva dei requisiti prescritti dal D. M. Sanità 27 dicembre 1990, non ha natura di reato proprio e, pertanto, di esso, qualora si sia verificato nell'ambito di una casa di cura, risponde anche il legale rappresentante della struttura, a meno che, trattandosi di impresa di grandi dimensioni, non risulti provata la esistenza di una valida delega di funzioni in capo a personale tecnico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2002, n. 21433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21433 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 08/05/2002
Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - N. 1033
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 29034/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania
avverso la sentenza in data 30.5.2001 della Corte di Appello di Catania, con la quale Di EF ON ZI, n. a Catania il 3.1.1941, ivi res. p.za Roma n. 16, in riforma di quella del Pretore di Catania in data 13.10.1997, venne assolto, per non aver commesso il fatto, dal reato di cui agli art. 110 c.p. e 17, primo comma, della L.
4.5.1990 n. 107. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Mania Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore, Avv. Sergio Chiarenza, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui la epigrafe la Corte di Appello di Catania ha assolto, per non aver commesso il fatto, Di EF ON ZI dal reato ascrittogli in rubrica, contestato allo stesso perché, quale legale rappresentante di una casa di cura convenzionata con la USL, conservava per la distribuzione sangue umano, custodito in un'emoteca priva dei requisiti (dispositivo di allarme acustico e di termoregistrazione della temperatura), prescritti dall'art. 23 del D.M. 27.12.1990. La sentenza ha affermato che l'obbligo dell'osservanza delle norme poste a salvaguardia del settore tecnico incombeva esclusivamente sul direttore sanitario, Prof. Santagati Vito, coimputato a titolo di concorso con il Di EF ON e nei confronti del quale veniva contestualmente emessa pronuncia di non doversi procedere per essere il reato estinto per morte dell'imputato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte territoriale, che la denuncia per violazione ed errata applicazione delle norme incriminatrici e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame il ricorrente deduce la illogicità della motivazione della sentenza in punto di esclusione della responsabilità dell'imputato, nella qualità di rappresentante legale della casa di cura, in ordine alla osservanza delle prescrizioni imposte da disposizioni sanzionate penalmente. Osserva fl Procuratore Generale che la mancanza di colpa del rappresentante legale della struttura sanitaria privata può essere ravvisata solo nell'ipotesi di imprese di grandi dimensioni nelle quali è prevista una delega esclusiva per gli aspetti organizzativi al direttore sanitario, unitamente all'accertamento della idoneità del delegato di esercitarli, circostanze delle quali nella specie non sussistono gli estremi.
Il ricorso è fondato.
Come rilevato dalla pubblica accusa ricorrente è stato già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, sia pure con riferimento alla disciplina dell'igiene degli alimenti, che l'amministratore unico di una società proprietaria di una casa di cura è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di legge. "L'esistenza di una disposizione regolamentare che affida ad altri soggetti (e segnatamente al direttore sanitario) l'organizzaione sanitaria delle cliniche private non esclude la primaria responsabilità del legale rappresentante della casa di cura per le violazioni di norme penalmente sanzionate. L'esonero da tale responsabilità può sussistere in un'impresa di grandi dimensioni, se è provata la delega esclusiva per gli aspetti organizzativi e la capacità del delegato di esercitarla" (sez. 6^, 199002202, Lenzini, riv. 183367).
Tale principi di diritto, quindi, trovano senza ombra di dubbio applicazione nella fattispecie in esame, dovendosi rilevare che il reato di cui all'art 17 della L. n. 107/90 non ha certamente natura di reato "proprio", potendo essere commesso da "chiunque" e che le violazioni di cui alla contestazione non afferiscono in modo esclusivo a comportamenti ascrivibili al personale tecnico, trattandosi di carenze della stessa struttura messa a disposizione di quest'ultimo.
Orbene, la sentenza impugnata è totalmente carente di motivazione in ordine all'accertamento degli indicati presupposti di fatto (notevoli dimensioni dell'impresa ed autonomia decisionale ed economica del delegato alla gestione sanitaria relativamente alla adozione delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle prescrizioni normative nella materia delegata) dai quali esclusivamente può derivare l'esonero della responsabilità penale del rappresentante legale della struttura sanitaria privata in relazione alla osservanza degli obblighi imposti da disposizioni sanzionate penalmente. Detta sentenza deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 8 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2002