Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2002, n. 21433
CASS
Sentenza 8 maggio 2002

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In tema di disciplina per le attività trasfusionali, il reato di cui all'art. 17, comma 1, della legge 4 maggio 1990 n. 107 (nella specie consistito nell'avere conservato per la distribuzione sangue umano in emoteca priva dei requisiti prescritti dal D. M. Sanità 27 dicembre 1990, non ha natura di reato proprio e, pertanto, di esso, qualora si sia verificato nell'ambito di una casa di cura, risponde anche il legale rappresentante della struttura, a meno che, trattandosi di impresa di grandi dimensioni, non risulti provata la esistenza di una valida delega di funzioni in capo a personale tecnico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2002, n. 21433
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21433
    Data del deposito : 8 maggio 2002

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