Articolo 29 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
Articolo 28Articolo 29 bis
Versione
1 giugno 1983
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Versione
27 gennaio 1999
Art. 29. (( 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge. ))
Entrata in vigore il 27 gennaio 1999
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