Sentenza 28 ottobre 1998
Massime • 1
È configurabile il delitto di detenzione illegale di arma nell'ipotesi in cui il soggetto ometta di denunciare l'arma di cui sia venuto in possesso jure successionis, ancorché il precedente possessore avesse presentato regolare denuncia e l'arma continui ad essere detenuta nello stesso luogo. La "ratio" della norma che impone detto obbligo è, infatti,quello di individuare gli attuali detentori di armi ed i luoghi dove esse si trovano,per potere, se del caso, effettuare tempestivamente i necessari controlli. Ai fini del perfezionamento dell'elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta ovvero nell'avere materialmente l'arma a disposizione per un tempo apprezzabile a nulla rilevando i motivi dell'azione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/1998, n. 13662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13662 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 28.10.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 1129
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 25940/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) BO NC n. il 06.11.1967
avverso sentenza del 18.02.1998 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
Udito il pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Oscar CEDRANGOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
Udito il difensore Avv. Ignazio MARTORANA, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 18 febbraio 1998 la Corte d'appello di Palermo parziale riforma di quella in data 10 novembre 1993 del Tribunale di Agrigento - con la quale BO IN, imputato del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e lire seicentomila di multa - riduceva la pena, previa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 5 legge 895/1967, a quella di sei mesi di reclusione e lire quattrocentomila di multa.
La corte territoriale - dopo avere rigettato la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, perché ininfluente, atteso il lungo periodo di detenzione dell'arma da parte dell'imputato, la richiesta prova testimoniale diretta a dimostrare che costui aveva portato presso la propria abitazione, da quella della madre, il fucile in questione in quanto nella zona si erano verificati dei furti - affermava che l'omessa denuncia da parte dell'imputato di un fucile, già appartenuto al padre deceduto nel 1988 e sequestrato dai Carabinieri nel 1993, detenuto presso la propria abitazione configurava il reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge 2.10.1967 n. 895, così come modificati dalla legge 14.10.1974 n. 497, e non la violazione di cui all'art. 221 t.u.l.p.s. in relazione agli artt. 38 del medesimo t.u. e 58 del regolamento delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Ricorre per cassazione il BO, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge, mancanza e illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata e mancata acquisizione di prova decisiva ( art. 606 co. 1^ lett. b), c) ed e) c.p.p.), assumendo che la condotta realizzata dall'imputato configura la violazione dell'art. 221 t.u.l.p.s. e non il delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge sulle armi;
che la motivazione sul punto era carente ed illogica;
che la prova denegata risultava decisiva in quanto influente sull'accertamento della esistenza o meno dell'elemento psicologico del reato contestato all'imputato.
3. Il ricorso è infondato.
Premesso che la giurisprudenza ( Cass. SS.UU., 24.3.1984, ric. p.m. in proc. OM ) citata dal ricorrente a sostegno del proprio assunto - secondo la quale la mancata denuncia del trasferimento di un'arma in un luogo diverso da quello ove si trovava prima costituisce violazione dell'art. 221 t.u.l.p.s. - si riferisce a fattispecie diversa da quella che ci occupa in quanto inerente a condotta di soggetto che aveva di già provveduto in precedenza a denunciare la detenzione dell'arma, la Corte rileva che correttamente i giudici del merito hanno giuridicamente qualificato la condotta dell'imputato, atteso che costantemente è stato affermato ( cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, 24.10.1996 (ud.7.10.1996), ric. p.g. in proc. Rosa ) che è configurabile il delitto di detenzione illegale di arma nell'ipotesi in cui il soggetto ometta di denunciare l'arma stessa, di cui sia venuto in possesso jure successionis, ancorché il precedente detentore avesse presentato regolare denuncia e l'arma continui ad essere detenuta nello stesso luogo, sicché a maggiore ragione la denuncia deve essere fatta in caso di detenzione dell'arma in luogo diverso da quello conosciuto dalla competente autorità a seguito della denuncia del defunto dante causa.
Infatti la norma concernente l'obbligo di denuncia della detenzione di armi tutela l'esigenza dell'autorità di pubblica sicurezza non soltanto di conoscere con certezza quali e quante siano le armi regolarmente denunciate nell'ambito del territorio di competenza, ma soprattutto l'identità dei detentori delle stesse e i luoghi ove esse si trovano, per potere effettuare tempestivamente, se del caso, i necessari controlli.
In ordine al secondo motivo di gravame non sussiste alcuna illogicità motivazionale, atteso che la condotta accertata è stata coerentemente sussunta sotto la corretta ipotesi di reato, sicché l'accenno fatto dai giudici del merito sull'obbligo di denuncia, ai sensi degli artt. 38 t.u.l.p.s. e 58 del relativo regolamento, incombente sull'imputato non collide con la qualificazione giuridica data al comportamento dell'agente, ma soltanto evidenzia la specifica regolamentazione della materia e non la fonte diretta del precetto sanzionato penalmente, che è esclusivamente quella prevista dalla normativa di cui alla legge 895/1965, così come modificata da quella 497/1974.
Infine, essendo sufficiente per il perfezionamento dell'elemento soggettivo del reato in questione il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta, e avendo i giudici del merito accertato che la detenzione dell'arma si era protratta per un tempo di rilevante entità, correttamente è stata ritenuta ininfluente la prova addotta dall'imputato, in quanto la medesima, inerendo soltanto ai motivi dell'azione del reo e non all'elemento soggettivo del reato, risultava irrilevante per escludere detto elemento, la cui esistenza, peraltro, era pacificamente emersa da quanto sul punto acquisitosi in atti.
Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 1998