Articolo 22 della Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Articolo 21Articolo 23
Versione
29 marzo 1963
Art. 22.
I redditi del patrimonio di cui alla lettera c) della articolo 17 sono costituti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.
Entrata in vigore il 29 marzo 1963
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