Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2021, n. 7904
CASS
Sentenza 12 ottobre 2021

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Non sussiste rapporto di specialità fra il reato di cui all'art. 2 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205, che incrimina le manifestazioni esteriori, suscettibili di concreta diffusione, di simboli e rituali dei gruppi o associazioni che propugnano nell'attualità idee discriminatorie o razziste, e quello di cui all'art. 5 della legge 26 giugno 1952, n. 645, come modificato dall'art. 11 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che sanziona il compimento, in pubbliche riunioni, di manifestazioni simboliche usuali o di gesti evocativi del disciolto partito fascista, non sussistendo un rapporto di necessaria continenza tra le due fattispecie, caratterizzate da un diverso ambito applicativo.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, le pubbliche manifestazioni esteriori o l'ostentazione di simboli e rituali devono essere riferiti a organizzazioni, gruppi o associazioni che perseguano nell'attualità finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, pur se ripropositivi di ideologie storiche. (Fattispecie relativa alla partecipazione ad una manifestazione commemorativa dei caduti della Repubblica Sociale Italiana, in cui la Corte ha ritenuto integrata la diversa fattispecie di cui all'art. 5 della legge 26 giugno 1952, n. 645, come modificato dall'art. 11 della legge 22 maggio 1975, n. 152).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2021, n. 7904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7904
Data del deposito : 12 ottobre 2021

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