Articolo 32 della Legge 31 luglio 2002, n. 179
Articolo 31
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28 agosto 2002
Art. 32. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 agosto 2002