Versione
25 novembre 2014
25 novembre 2014
>
Versione
24 maggio 2017
24 maggio 2017
Art. 17. Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR 1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 , e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, devono avere un contenuto di succo di arancia non inferiore a 20 g per 100 cc o dell'equivalente quantita' di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonche' verso Paesi terzi. ((3)) 2. I commi 16 , 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 , sono abrogati.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 , di cui e' data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Comunicato in G.U. 24/05/2017, n. 119 ha disposto che "La disposizione di cui all' art. 17, comma 1, della legge 30 ottobre 2014 n. 161 sara' applicabile dal 6 marzo 2018".
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 , di cui e' data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, possono essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Comunicato in G.U. 24/05/2017, n. 119 ha disposto che "La disposizione di cui all' art. 17, comma 1, della legge 30 ottobre 2014 n. 161 sara' applicabile dal 6 marzo 2018".
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 24/05/2018, n. 5821Provvedimento: […] 1.3 Con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella GURI del 24 maggio 2017, quindi, lo Stato italiano rendeva noto il perfezionamento positivo della procedura di notifica alla Commissione europea della regola tecnica in questione, rappresentando che la disposizione di cui all'articolo 17 della legge n. 161 del 2014 sarebbe stata applicabile dal 6 marzo 2018. […]Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- difetto di giurisdizione·
- libera circolazione delle merci·
- principio di ragionevolezza·
- regolamentazione tecnica·
- giurisdizione·
- principio di proporzionalità·
- procedura di notifica alla Commissione Europea·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- discriminazione a rovescio·
- diritti soggettivi·
- direttiva 98/34/CE·
- interessi legittimi·
- direttiva 2015/1535/UE·
- giurisdizione del giudice amministrativo