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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/09/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 5491/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 23.9.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro
, contumace;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: conversione di contratto a termine e impugnativa di
licenziamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.6.2025, , premesso di Parte_1
avere lavorato dall'1.4.2025 al 30.5.2025 quale operaia magazziniera del
6° livello del ccnl commercio alle dipendenze della Controparte_1
chiedeva dichiararsi nullo il termine apposto al contratto di lavoro stipulato inter partes, per l'effetto dichiararsi costituito tra le parti ex tunc
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannarsi il datore di
1 lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria non inferiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione, nonché annullarsi il licenziamento intimatole il 30.5.2.2025 e condannarsi il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento sino alla reintegra.
La convenuta rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'impugnativa del termine è fondata.
Sotto un primo profilo, l'istante deduce la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato tra le parti con decorrenza dall'1.4.2025 e scadenza originaria al 30.4.2025 poi prorogata al 30.6.2025, per difetto della forma scritta.
La censura è fondata.
La convenuta infatti, restando contumace, non ha provato che il contratto di lavoro a termine, di durata superiore a dodici giorni, sia stato sottoscritto dall'istante o comunque risulti da atto scritto.
Ebbene, a norma dell'art. 19 co. 4 d.l.vo 15.6.2015 n. 81, “con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto”.
2 Sotto un secondo profilo, l'istante deduce la nullità del termine apposto al contratto in questione per omessa valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.
La censura è fondata.
La convenuta, restando contumace, non ha provato infatti di essersi dotata del documento di valutazione dei rischi, restando così del tutto inadempiente al relativo onere che, per insegnamento della S.C., incombe sul datore di lavoro che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione della norma: cfr. Cass.
2.4.2012 n. 5241, Cass. 24.10.2016 n. 21418 e Cass.
23.8.2019 n. 21683.
Ebbene, l'art. 20 d.l.vo 15.6.2015 n. 81 stabilisce al co. 1 che
“l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: … d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salite e della sicurezza dei lavoratori” e dispone al co. 2 che
“in caso di violazione dei divieti di cui al co. 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
Ne deriva, sotto entrambi i profili sopra esaminati, la conversione ex tunc del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Deve pertanto dichiararsi costituito ab origine tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
E' altresì dovuta l'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 28 co. 2 d.l.vo
15.6.2015 n. 81, il quale stabilisce che “nei casi di trasformazione del
contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il
giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del
3 lavoratore stabilendo una indennità onnicomprensiva nella misura
compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. 15.7.1966 n. 604. La predetta
indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le
conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la
scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Nella specie, si reputa equo determinare detta indennità, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. 15.7.1966 n. 604, e tenuto conto, in particolare, della brevità del rapporto di lavoro inter partes, in misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
E' fondata per quanto di ragione l'impugnativa di licenziamento.
Sotto un primo profilo, l'istante eccepisce la nullità del recesso per difetto della forma scritta prescritta dall'art. 2 co. 1 l. 15.7.1966 n. 604, secondo cui “il datore di lavoro,imprenditore o non imprenditore, deve comunicare
per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro”, e ciò per avere la stessa istante ricevuto il 30.5.2025 comunicazione del recesso datoriale tramite un messaggio whatsapp cui era allegato il modello unificato-lav di licenziamento per giusta causa del 29.5.2025 per “prolungate assenze ingiustificate”.
La censura è infondata, in quanto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito condiviso da questo giudice, proprio la
4 comunicazione al lavoratore mediante whatsapp del modello unilav,
contenente motivi e data del recesso – oltre alle generalità delle parti e agli estremi del rapporto di lavoro – soddisfa il requisito della forma scritta: cfr. Trib. Napoli Nord 16.4.2025 n. 1758.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ritiene a sua volta che l'invio al lavoratore della comunicazione di recesso trasmessa alla sezione circoscrizionale del lavoro integri il requisito della forma scritta: cfr. Cass.
14090/2006 e Cass. 12529/2002.
Sotto un secondo profilo, l'istante eccepisce la nullità del recesso perché
intimato durante lo stato di malattia.
La censura è infondata, in quanto, per costante insegnamento della giurisprudenza, lo stato di malattia del lavoratore rende solo temporaneamente inefficace il licenziamento, sospendendone gli effetti sino alla guarigione (cfr. Cass. 10.10.2013 n. 23063), salvo che ricorra una giusta causa di recesso, poiché in tal caso la sua efficacia è immediata (cfr.
Cass.
1.10.2021 n. 26709), mentre la nullità del recesso consegue solo nel diverso caso in cui esso sia stato intimato proprio a causa dell'assenza per malattia ma prima del superamento del periodo di comporto (cfr. Cass.
Sez. Un. 22.5.2018 n. 12568), laddove nel presente caso lo stato di malattia costituisce invece un elemento estrinseco al recesso, intimato per assenza ingiustificata dal lavoro.
Sotto un terzo profilo, l'istante deduce il difetto di contestazione preventiva dell'addebito disciplinare.
5 La censura è fondata, in quanto la convenuta, restando contumace, ha del tutto omesso di provare di avere trasmesso alla ricorrente, prima del licenziamento, la contestazione di addebito, in violazione dell'art. 7 l.
30.5.1970 n. 300.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, occorre evidenziare che, per insegnamento della S.C., la radicale mancanza di contestazione è
equiparabile alla ipotesi di insussistenza del fatto: cfr. Cass. 11.11.2024 n.
28927.
Sotto un quarto e ultimo profilo, l'istante deduce la mancanza di giusta causa di recesso, per essere la propria assenza dal lavoro giustificata dallo stato di malattia.
La censura è fondata, in quanto dal 22.5.2025 sino al 2.6.2025, e quindi anche alla data del recesso (29.5.2025), l'istante si trovava in stato di malattia, regolarmente comunicato al datore di lavoro con il certificato di malattia telematico Inps n. 414629108 del 22.5.2025 versato in atti.
Deve a questo punto rilevarsi che la convenuta, restando contumace, non ha adempiuto all'onere, sulla stessa gravante (cfr. Cass. 29.12.2022 n.
38029), di provare la insussistenza del requisito occupazionale di cui all'art. 18 co.
8-9 l. 30.5.1970 n. 300.
Trova pertanto applicazione nella specie la tutela reintegratoria debole apprestata dall'art. 3 co. 2 d.l.vo 4.3.2015 n. 23, il quale dispone che
“esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo
soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
6 l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla
quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del
licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di
lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo
dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione,
dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre
attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando
una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. c) d.l.vo
21.4.2000 n. 181 e succ. mod. In ogni caso la misura dell'indennità
risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di
reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità della
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il
datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della
effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione
contributiva”.
Nella specie, attesa anche la contumacia della convenuta, non è allegato né provato un aliunde perceptum o percipiendum.
Conclusivamente, la domanda deve essere accolta nei suddetti termini.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
7
P. q. m.
dichiara nullo e inefficace il termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato inter partes l'1.4.2025; dichiara costituito tra le stesse parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla suddetta data;
condanna la resistente a pagare all'istante, a titolo di risarcimento del danno, una indennità commisurata a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
annulla il licenziamento impugnato e condanna la resistente a reintegrare l'istante nel posto di lavoro e a pagare in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, una indennità
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi allo stesso periodo;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 2.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Fabrizio Del Vecchio.
Taranto, 23.9.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
8
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 5491/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 23.9.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro
, contumace;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: conversione di contratto a termine e impugnativa di
licenziamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.6.2025, , premesso di Parte_1
avere lavorato dall'1.4.2025 al 30.5.2025 quale operaia magazziniera del
6° livello del ccnl commercio alle dipendenze della Controparte_1
chiedeva dichiararsi nullo il termine apposto al contratto di lavoro stipulato inter partes, per l'effetto dichiararsi costituito tra le parti ex tunc
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannarsi il datore di
1 lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria non inferiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione, nonché annullarsi il licenziamento intimatole il 30.5.2.2025 e condannarsi il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento sino alla reintegra.
La convenuta rimaneva contumace.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'impugnativa del termine è fondata.
Sotto un primo profilo, l'istante deduce la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato tra le parti con decorrenza dall'1.4.2025 e scadenza originaria al 30.4.2025 poi prorogata al 30.6.2025, per difetto della forma scritta.
La censura è fondata.
La convenuta infatti, restando contumace, non ha provato che il contratto di lavoro a termine, di durata superiore a dodici giorni, sia stato sottoscritto dall'istante o comunque risulti da atto scritto.
Ebbene, a norma dell'art. 19 co. 4 d.l.vo 15.6.2015 n. 81, “con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto”.
2 Sotto un secondo profilo, l'istante deduce la nullità del termine apposto al contratto in questione per omessa valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.
La censura è fondata.
La convenuta, restando contumace, non ha provato infatti di essersi dotata del documento di valutazione dei rischi, restando così del tutto inadempiente al relativo onere che, per insegnamento della S.C., incombe sul datore di lavoro che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione della norma: cfr. Cass.
2.4.2012 n. 5241, Cass. 24.10.2016 n. 21418 e Cass.
23.8.2019 n. 21683.
Ebbene, l'art. 20 d.l.vo 15.6.2015 n. 81 stabilisce al co. 1 che
“l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: … d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salite e della sicurezza dei lavoratori” e dispone al co. 2 che
“in caso di violazione dei divieti di cui al co. 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
Ne deriva, sotto entrambi i profili sopra esaminati, la conversione ex tunc del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Deve pertanto dichiararsi costituito ab origine tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
E' altresì dovuta l'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 28 co. 2 d.l.vo
15.6.2015 n. 81, il quale stabilisce che “nei casi di trasformazione del
contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il
giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del
3 lavoratore stabilendo una indennità onnicomprensiva nella misura
compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. 15.7.1966 n. 604. La predetta
indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le
conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la
scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Nella specie, si reputa equo determinare detta indennità, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. 15.7.1966 n. 604, e tenuto conto, in particolare, della brevità del rapporto di lavoro inter partes, in misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
E' fondata per quanto di ragione l'impugnativa di licenziamento.
Sotto un primo profilo, l'istante eccepisce la nullità del recesso per difetto della forma scritta prescritta dall'art. 2 co. 1 l. 15.7.1966 n. 604, secondo cui “il datore di lavoro,imprenditore o non imprenditore, deve comunicare
per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro”, e ciò per avere la stessa istante ricevuto il 30.5.2025 comunicazione del recesso datoriale tramite un messaggio whatsapp cui era allegato il modello unificato-lav di licenziamento per giusta causa del 29.5.2025 per “prolungate assenze ingiustificate”.
La censura è infondata, in quanto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di merito condiviso da questo giudice, proprio la
4 comunicazione al lavoratore mediante whatsapp del modello unilav,
contenente motivi e data del recesso – oltre alle generalità delle parti e agli estremi del rapporto di lavoro – soddisfa il requisito della forma scritta: cfr. Trib. Napoli Nord 16.4.2025 n. 1758.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ritiene a sua volta che l'invio al lavoratore della comunicazione di recesso trasmessa alla sezione circoscrizionale del lavoro integri il requisito della forma scritta: cfr. Cass.
14090/2006 e Cass. 12529/2002.
Sotto un secondo profilo, l'istante eccepisce la nullità del recesso perché
intimato durante lo stato di malattia.
La censura è infondata, in quanto, per costante insegnamento della giurisprudenza, lo stato di malattia del lavoratore rende solo temporaneamente inefficace il licenziamento, sospendendone gli effetti sino alla guarigione (cfr. Cass. 10.10.2013 n. 23063), salvo che ricorra una giusta causa di recesso, poiché in tal caso la sua efficacia è immediata (cfr.
Cass.
1.10.2021 n. 26709), mentre la nullità del recesso consegue solo nel diverso caso in cui esso sia stato intimato proprio a causa dell'assenza per malattia ma prima del superamento del periodo di comporto (cfr. Cass.
Sez. Un. 22.5.2018 n. 12568), laddove nel presente caso lo stato di malattia costituisce invece un elemento estrinseco al recesso, intimato per assenza ingiustificata dal lavoro.
Sotto un terzo profilo, l'istante deduce il difetto di contestazione preventiva dell'addebito disciplinare.
5 La censura è fondata, in quanto la convenuta, restando contumace, ha del tutto omesso di provare di avere trasmesso alla ricorrente, prima del licenziamento, la contestazione di addebito, in violazione dell'art. 7 l.
30.5.1970 n. 300.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, occorre evidenziare che, per insegnamento della S.C., la radicale mancanza di contestazione è
equiparabile alla ipotesi di insussistenza del fatto: cfr. Cass. 11.11.2024 n.
28927.
Sotto un quarto e ultimo profilo, l'istante deduce la mancanza di giusta causa di recesso, per essere la propria assenza dal lavoro giustificata dallo stato di malattia.
La censura è fondata, in quanto dal 22.5.2025 sino al 2.6.2025, e quindi anche alla data del recesso (29.5.2025), l'istante si trovava in stato di malattia, regolarmente comunicato al datore di lavoro con il certificato di malattia telematico Inps n. 414629108 del 22.5.2025 versato in atti.
Deve a questo punto rilevarsi che la convenuta, restando contumace, non ha adempiuto all'onere, sulla stessa gravante (cfr. Cass. 29.12.2022 n.
38029), di provare la insussistenza del requisito occupazionale di cui all'art. 18 co.
8-9 l. 30.5.1970 n. 300.
Trova pertanto applicazione nella specie la tutela reintegratoria debole apprestata dall'art. 3 co. 2 d.l.vo 4.3.2015 n. 23, il quale dispone che
“esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo
soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
6 l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla
quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del
licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di
lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo
dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione,
dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre
attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando
una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. c) d.l.vo
21.4.2000 n. 181 e succ. mod. In ogni caso la misura dell'indennità
risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di
reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità della
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il
datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della
effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione
contributiva”.
Nella specie, attesa anche la contumacia della convenuta, non è allegato né provato un aliunde perceptum o percipiendum.
Conclusivamente, la domanda deve essere accolta nei suddetti termini.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
7
P. q. m.
dichiara nullo e inefficace il termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato inter partes l'1.4.2025; dichiara costituito tra le stesse parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla suddetta data;
condanna la resistente a pagare all'istante, a titolo di risarcimento del danno, una indennità commisurata a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
annulla il licenziamento impugnato e condanna la resistente a reintegrare l'istante nel posto di lavoro e a pagare in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, una indennità
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi allo stesso periodo;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 2.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Fabrizio Del Vecchio.
Taranto, 23.9.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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