Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2001, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 1 Z / A 5 4 / R . 6 T N 2 S - I . A R G I . B CORTE SUPREMA INCASSAZIONE P E 0 62.383 . R . R L D UFFICIO COPIE A L L T A A E . D U D Richiesta copia studio B OM ELP POLO TALIA02 7 73 / 0 1 B I E A I S IL SOLE 24 ORE T T N R A dal Sig. REPUBBLICA ITALIANA E N 1 I T S E per diritti L.300 3 R I 1 S E A E . T 5 MAR 2001 N A IL CANCELLIE M LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria CONTENZIOJO (ERRORE REVOCATORIO) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Michele R.G.N. 20938/98 CANTILLO Dott. Enrico PAPA - Consigliere Cron. 5766 - Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Rep. Dott. Mario CICALA - Consigliere Ud. 27/09/00 - Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio DAYALA VALVAdal Sig. SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: il - 1 MAR. 2001.. IL CANCELLIERE OS NN MARIA, CARRER LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, che li difende unitamente agli avvocati MOSCHETTI FRANCESCO, CONSOLO 7 2 CLAUDIO, giusta procura a margine;
4 ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorre CAMPIONE CIVILE 1532 -1- N. 62383 avverso la sentenza n. 182/97 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 12/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
che udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AYALA VALVA, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato BARBIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Aligni -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NN MA RO e LU RE, nella loro qualità di eredi di RI LL, hanno chiesto la cassazione della sentenza 12 novembre 1997 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva respinto il loro ricorso, volto ad ottenere la revocazione, a' sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c., di una sentenza della stessa Commissione, pubblicata il 22.4.1997, la quale, nell'accogliere il gravame dell'Ufficio in ordine all'accertamento di plusvalenze in capo a RI LL e alla contestata acquisizione della qualità di imprenditrice da parte di quest'ultima, aveva affermato che l'onere (non adempiuto) di fornire la prova delle circostanze poste a fondamento dell'impugnazione ricade "su chi inoltra il ricorso introduttivo, ovvero l'appello in secondo grado”, appello nella specie non prodotto dai contribuenti, vittoriosi in primo grado, ma dall'Ufficio. Il giudice della revocazione, nel respingere l'istanza rescindente, ha sostenuto che l'inciso "ovvero l'appello in secondo grado" costituiva un mero "lapsus calami", del tutto ininfluente nell'economia del giudizio, essendo stata comunque ribadita nella revocanda sentenza la necessità che 3 i contribuenti provassero il loro assunto. Il proposto ricorso si fonda su un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Adducendo la violazione dell'art. 395 n.4 c.p.c. in ordine alla qualificazione giuridica dell'errore commesso dal giudice d'appello, i ricorrenti sostengono che tale errore, derivante da una svista materiale del Giudice nella percezione degli atti di causa, comporta l'inversione dei ruoli delle parti. La corretta interpretazione della sentenza revocanda avrebbe dovuto identificare nell'Ufficio appellante il soggetto tenuto a provare la legittimità dell'accertamento (e nella specie la qualità di imprenditrice della LL), mentre l'Ufficio non ha mai fornito tale prova, tanto da soffermarsi a lungo, nell'atto d'appello, sulla inesistenza di una prova contraria da parte dei contribuenti. Tuttavia la decisione di primo grado è stata contraddittoriamente riformata in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, con errore di fatto relativo al soggetto tenuto a provare il proprio Infatti l'impugnativa fondataassunto. su circostanze mai provate in giudizio dall'ufficio, avrebbe dovuto logicamente essere rigettata, se non fosse intervenuto l'errore denunciato, che è quindi errore revocatorio, in quanto attinente ad una circostanza essenziale e decisiva, e costituente comunque "error in procedendo", come può evincersi dagli atti. Il ricorso è inammissibile. La Commissione Regionale, la quale ha ammesso l'esistenza di alcune parole di troppo nella pronuncia di cui è stata chiesta la revocazione, ha però ritenuto che l'inciso "ovvero l'appello in secondo grado" non abbia influito in alcun modo sulla sostanza della sentenza che lo conteneva, non avendo il giudice di secondo grado mai confuso la posizione processuale delle parti in causa, né le circostanze su cui si fondava l'avviso di accertamento. Soggiungono tuttavia i ricorrenti che il giudice di secondo grado si era contraddittoriamente riferito ad un "onus probandi" incombente sull'Ufficio, che non l'aveva assolto, e il cui appello era stato tuttavia accolto, mentre quell'onere non poteva in alcun modo gravare sui contribuenti. Tale aspetto della censura esula però 5 dal tema dell'errore revocatorio, che è falsa percezione della realtà, corrispondente ad una svista immediatamente avvertibile nell'economia della decisione. Con la digressione in ordine a quale delle parti fosse tenuta ad adempiere all'onere probatorio, si denuncia infatti un errore di diritto, cioè un errore nella logica del un "error in procedendo",giudizio, ovvero suscettibile di impugnazione in sede di cassazione (Cass. 4431/95) della sentenza, di cui si è invece impropriamente chiesta la revocazione. L'attribuzione ad una о all'altra delle parti dell'onere predetto non costituisce infatti una percepibile nell'ambito "svista" immediatamente della sentenza revocanda, inconciliabile con la verità processuale "icto oculi" emergente dagli atti di causa, che è il presupposto dell'errore revocatorio di cui all'art. 395 n.4 c.p.c.. Dichiarata pertanto l'inammissibilità del compensazione delle ricorso, appare opportuna la spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. In Roma, 27 settembre 2000 Il Relatore Il Shagyn DEPOSITATO IN CANCELLERIA TECANCELLIERɰC1 26 FEB. 2001 Oggi NN TT IL CANGERERE C1 CE TT