Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2006, n. 32606
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Sentenza 12 luglio 2006

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La sospensione feriale dei termini, dando luogo ad una "parentesi processuale" corrispondente alla relativa durata, fissata dalla legge, comporta che i termini che ad essa siano soggetti devono essere prolungati in misura corrispondente a detta durata anche qualora il loro decorso sia iniziato anteriormente al periodo di sospensione e la scadenza si collochi in data successiva alla sua fine. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, trattandosi del termine di 60 giorni fissato dall'art. 552, comma terzo, cod. proc. pen., per la comparizione in giudizio dell'imputato ed essendo stato notificato il decreto di citazione a giudizio il 25 luglio 2003 l'udienza di comparizione non potesse essere fissata anteriormente all'8 novembre 2003, primo giorno utile successivo al decorso dei sessanta giorni più i quarantacinque di sospensione feriale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2006, n. 32606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32606
    Data del deposito : 12 luglio 2006

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