Sentenza 12 luglio 2006
Massime • 1
La sospensione feriale dei termini, dando luogo ad una "parentesi processuale" corrispondente alla relativa durata, fissata dalla legge, comporta che i termini che ad essa siano soggetti devono essere prolungati in misura corrispondente a detta durata anche qualora il loro decorso sia iniziato anteriormente al periodo di sospensione e la scadenza si collochi in data successiva alla sua fine. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, trattandosi del termine di 60 giorni fissato dall'art. 552, comma terzo, cod. proc. pen., per la comparizione in giudizio dell'imputato ed essendo stato notificato il decreto di citazione a giudizio il 25 luglio 2003 l'udienza di comparizione non potesse essere fissata anteriormente all'8 novembre 2003, primo giorno utile successivo al decorso dei sessanta giorni più i quarantacinque di sospensione feriale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2006, n. 32606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32606 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 12/07/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1074
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 044279/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MP RO N. IL 31/10/1972;
avverso SENTENZA del 14/10/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del spg Dott. CONSOLO SANTI che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA
Sull'appello proposto da MP RO avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 18/12/2003 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari ex art. 385 c.p. e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione,
la Corte di Appello di Napoli,con sentenza in data 14/10/2004, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza del reato contestato, avuto riguardo all'esito del controllo operato dalla PG presso l'abitazione dell'imputato, ritenuto essere stato ingiustificatamente fuori casa, non avendo risposto alle reiterate bussate con il citofono, scampanellate alla porta di casa e bussate anche con le mani da parte degli agenti. La Corte, come già deciso dal giudice di 1^ grado, riteneva infondata la proposta eccezione di nullità del decreto di citazione per violazione dell'art. 552 c.p.p., comma 3, per asserito mancato rispetto dei termini di comparizione per il giudizio di 1^grado, operando la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale solo se tali termini hanno scadenza nel periodo suddetto. Avverso tale sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:
Inosservanza, erronea applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1^ agosto - 15 settembre);
inosservanza dell'art. 552 c.p.p., comma 3 per difetto del termine di 60 gg. ivi prescritto a pena di nullità della citazione diretta a giudizio dell'imputato;
carenza ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento.
In sostanza, a smentita dell'asserita infondatezza dell'eccezione, con richiamo ad una giurisprudenza di legittimità ormai datata, sostenuta dalla Corte territoriale napoletana, era sufficiente correttamente esaminare e valutare lo stesso tenore letterale della L. n. 742 del 1969, art. 1, secondo cui, in ogni caso, i termini processuali, ne sia o meno iniziato il decorso, rimangono sospesi nel periodo feriale, di guisa che andava affermata la piena applicabilità della sospensione feriale a tutti i termini che rivestono carattere processuale, sia che essi cadano nel periodo considerato sia che, a maggior ragione, lo incontrino in itinere, rinvenendosi nel dettato normativo il chiaro intento di considerare il periodo che va dal 1^ agosto al 15 settembre come vera e propria "parentesi processuale" e, in quanto tale, tamquam non esset ai fini processuali.
Nel merito, si sottolineava l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta non veridicità della versione difensiva, nonostante questa fosse perfettamente compatibile con le modalità di controllo operate dalla PG.
L'eccezione in rito è fondata e va accolta, con la conseguente dichiarazione di nullità del giudizio di 1^ e 2^ grado, le cui decisioni vanno annullate senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di 1^ grado per nuovo giudizio.
Ed invero, come esattamente sottolineato dalla difesa del ricorrente, l'errore in cui sono incorsi i giudici di merito nel ritenere "ballerino" il computo dei termini di comparizione rispetto a quelli di sospensione per il periodo feriale a seconda che i termini processuali ex art. 552 c.p.p., comma 3 inizino e scadano "fuori" dalla parentesi di sospensione indicata dalla legge, come nel caso de quo, ovvero abbiano inizio o fine in detto periodo, è palesemente rilevabile proprio dall'inequivoco tenore della stessa lettera della legge (L. n. 742 del 1969 cit., art. 1) che stabilisce la "sospensione di diritto" del decorso dei termini "processuali (quali quelli ex art. 552 c.p.p., comma 3) dal 1^ agosto al 15 settembre di ciascun anno, con ripresa di tale decorrenza "dalla fine del periodo di sospensione" (cfr. p.p. art. cit.).
La "prova del nove" dell'esattezza dell'eccezione proposta è offerta proprio dalla seconda parte dell'art. cit. secondo cui "ove il decorso (dei termini processuali n.d.r.) abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo".
Del resto, che il periodo feriale vada considerato come una "parentesi processuale" che temporalmente non va calcolata agli effetti del termini di comparizione, risponde anche all'esigenza di tutela del principio costituzionale di parità di trattamento di fronte alla legge e di inviolabilità dei diritto di difesa ex art. 3 e 24 della Carta costituzionale, intuibilmente compromessi ove si accedesse alla interpretazione restrittiva operata dalla Corte territoriale napoletana.
È, dunque, evidente che, nella specie, nei 60 gg. di cui all'art. 552 c.p.p., comma 3 non vanno conteggiati i 45 gg. del periodo feriale, come erroneamente hanno fatto i giudici di merito, ma, rispetto alla data di udienza fissata per il 23/10/2003,in relazione alla data di notifica del decreto (25/07/03), il termine di comparizione andava correttamente individuato alla data dell'8/11/03. Di qui la fondatezza dell'eccezione, tempestivamente sollevata in relazione alla natura di nullità a c.d. regime intermedio ex art. 180 in combinato disposto con l'art. 178 c.p.p.. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nonché di quella del Tribunale di Napoli in data 18/12/03. Va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
La presente decisione è ovviamente assorbente rispetto a tutte le altre richieste proposte con il ricorso in esame.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Napoli in data 18/12/2003 e DISPONE trasmettersi gli atti a detto Tribunale per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2006