Sentenza 27 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00774/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2022, proposto dalla Società S.I.O.S. - Società Industria Olearia Salernitana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Caggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in S. Cipriano Picentino, via Amato 69;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AR (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Uccello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della sig.ra ET Giovanna Cuozzo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 492 del 2 dicembre 2021, prescrittiva dell’adozione di misure volte al contenimento delle emissioni sonore e contestualmente irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, disposte ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. n.447/1995.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia e dell’AR;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. OB FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Con ricorso notificato e depositato il 31 gennaio 2022, la S.I.O.S. – Società Industria Olearia Salernitana s.r.l. (in appresso anche Società.) impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. 492 del 2 dicembre 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Battipaglia, sulla scorta della relazione dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - ARPAC prot. n. 72546 del 30 novembre 2021, aveva disposto: i) l’adozione di misure volte al contenimento delle emissioni sonore da parte dell’opificio produttivo adibito all’estrazione dell’olio di sansa e ubicato in Battipaglia, località Bardascine, SS 18, km 77 + 0,50; ii) la produzione di una relazione tecnica fonometrica attestante la successiva conformazione ai limiti di emissione acustica consentiti dalla normativa di settore; iii ) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00 prevista ai sensi dell’art. 9. L. 447/1995.
2. A sostegno dell’esperito gravame la Società lamentava, in estrema sintesi, che: a) tenuto conto che nell’area circostante l’insediamento produttivo in titolarità della S. figurerebbe un solo edificio abitativo, difetterebbero, nella specie, i presupposti della «necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente», giustificativi della misura contingibile e urgente ai sensi dell’art. 9 della l. n. 447/1995, con conseguente incompetenza a intervenire da parte dell’organo sindacale promanante; b) il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato e gli accertamenti dell’ARPAC sarebbero stati eseguiti in assenza del necessario contraddittorio con l’interessata; c) prima di addivenire alla propria determinazione coercitivo-sanzionatoria, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto avvedersi del fatto che l’unico immobile residenziale localizzato in prossimità del menzionato insediamento produttivo sarebbe stato realizzato ben dopo e nonostante la precedente realizzazione di quest’ultimo; d) le valutazioni compiute dall’ARPAC non avrebbero tenuto conto delle altre potenziali fonti di emissioni acustiche presenti in zona, non sarebbero state improntate ai criteri dettati dalla norma UNI 10855-1999 ed avrebbero erroneamente annoverato l’area di ubicazione dell’impianto di estrazione di olio di sansa nella Classe IV, anziché nella Classe V o VI della Tabella A allegata al d.p.c.m. 14 novembre 1997.
4. Si costituiva in giudizio il Comune di Battipaglia eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente e difendendo, comunque, nel merito la legittimità del provvedimento gravato.
5. Il giudizio si definiva con la sentenza n. 3670/2022 declaratoria del difetto di interesse, avendo nel frattempo la ricorrente corrisposto la sanzione pecuniaria e apportato le richieste misure di contenimento disposte nell’ordinanza impugnata, dandovi sostanzialmente piena esecuzione.
6. La ricorrente proponeva però appello avverso la decisione, rimarcando, oltre che la fondatezza nel merito delle censure già veicolate in primo grado, la sussistenza del proprio interesse alla decisione.
6.1 Il gravame veniva accolto con la sentenza del Consiglio di Stato n.6481/2025 del 22.7.2025, ritenendo il Giudice d’appello sussistere l’interesse della società alla decisione di merito della causa. Inoltre veniva disposta la remissione della causa innanzi a questo Tribunale, rinvenendosi i presupposti richiesti dall’art. 105 cod. proc. amm. per come interpretati dall’A.P. n. 16/2024.
6.2 Chiamata la causa all’udienza pubblica del 26.11.2025, in quella sede è stata emessa l’ordinanza collegiale n. 2025/2025, resa ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., con la quale il Tribunale ha concesso un termine per il deposito di note alle parti avendo rilevato la sussistenza di una possibile causa di improcedibilità del ricorso, stante la sua mancata riassunzione innanzi al Tribunale secondo le prescrizioni di cui all’art. 105 cod.proc.amm. comma 3, nella parte in cui prevede che “ Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza ”.
6.3 All’esito, sulla scorta delle motivazioni fornite dalla parte ricorrente, con l’ordinanza n.2167/2025 il Tribunale ne ha quindi disposto la rimessione in termini fissando altresì il termine ulteriore di notifica dello stesso atto di riassunzione nei confronti delle altre parti del giudizio e segnatamente dell’ARPAC e della controinteressata sig.ra ET Giovanna Cuozzo fissando la discussione della causa per l’odierna udienza pubblica.
6.4 In vista di quest’ultima la ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria difensiva, mentre la controinteressata non si è costituita in giudizio nemmeno a seguito della riassunzione; l’ARPAC, invece, destinataria finalmente della notifica dell’atto di riassunzione, pur avendo chiesto l’estromissione dal giudizio, ha svolto puntuali difese di merito in ordine alle modalità e ai contenuti dell’attività esercitata a monte dell’atto impugnato.
7. All’odierna udienza, sentite le parti come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione.
8. Preliminarmente il Collegio deve occuparsi dell’istanza di estromissione dal giudizio formulata dall’ARPAC: istanza che non può trovare accoglimento, posto che, come risulta evidenziato dalle stesse memorie difensive dell’Ente, l’istruttoria del provvedimento impugnato si è fondata essenzialmente proprio sull’attività di indagine e valutazione dalla stessa esercitata. Peraltro, contrariamente a quanto rilevato nella stessa memoria appena citata, la ricorrente ha correttamente impugnato, unitamente all’atto sanzionatorio, gli atti dell’istruttoria e segnatamente i rilievi dell’ARPAC, svolgendo rispetto ad essi specifiche e diffuse censure.
10. Si può così passare alla disamina del merito del ricorso che è infondato e va respinto per le motivazioni che seguono.
11. Con il primo mezzo di censura la Società ha contestato il difetto del presupposto per l’emissione dell’ordinanza prevista dall’art. 9 L. 475/1995. La norma, rubricata “ordinanze contingibili e urgenti”, in particolare prevede che “qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività” .
In base alla previsione di cui al comma II del successivo articolo 10 “ 2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro” .
Nel caso in esame, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 9, a seguito dei rilievi dell’ARPAC la Sindaca del Comune intimato, preso atto del superamento dei limiti delle emissioni sonore, ha quindi disposto l’impugnata sanzione a carico della ricorrente.
11.1 Ciò posto la ricorrente ha innanzitutto lamentato che, in via generale, la sanzione potrebbe essere comminata soltanto lì dove il pregiudizio determinato dal superamento dei livelli di emissioni sonore sia diffuso per un’ampia collettività e, comunque, non circoscritto a un unico soggetto come invece verificatosi nella vicenda di causa. Inoltre la Società ha sostenuto che l’attività fosse risalente di circa cinquant’anni, lì dove l’abitazione che subiva le immissioni risultava solo successivamente edificata.
In sostanza con il prefato mezzo di censura è stato contestato l’impiego dell’ordinanza contingibile e urgente in assenza, come invece a suo avviso richiesto dalla norma, di una situazione sostanzialmente eccezionale.
11.2 Il motivo è infondato. Il Collegio in proposito osserva che l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con lo strumento previsto (soltanto) dall'art. 9, comma 1, della citata legge quadro n. 447 del 1995 (Cons. St., sez. V, 10.2.2010, n. 670).
11.3 Quanto alla diffusività che deve caratterizzare il fenomeno immissivo d’inquinamento, nemmeno è plausibile l’affermazione della ricorrente secondo la quale la tutela della salute pubblica a cui fa riferimento l’art. 9 presupponga necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività o sia comunque diffusa e avvertibile da una pluralità di soggetti. Al contrario, aderendo al costante orientamento più volte espresso in giurisprudenza, il Tribunale reputa che ben può richiedersi tutela, con detto strumento, allorquando, come nell’odierna vicenda, sia in discussione la salute pubblica di una singola famiglia, o anche di una sola persona (cfr.: T.A.R. Friuli V.G. sez. I, n. 47/2019; TAR Campania, Napoli, sez. III n. 2457/2016). Il Consiglio di Stato ha peraltro precisato in proposito che : “ Il potere di cui all'art. 9, l. n. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica e il potere del Sindaco di emanare l'ordinanza ex art. 9, l. n. 447/1995 è un dovere connesso all'esercizio delle sue pubbliche funzioni, al quale non può sottrarsi (anche se è leso un solo soggetto) spogliandosi del potere, di valore pubblicistico, di reprimere l'inquinamento acustico e attribuendolo al privato, cui il codice civile riconosce la facoltà di esercitare il diritto a non subire le emissioni dannose e non il dovere, se eccedenti i valori massimi consentiti” (Consiglio di Stato sez. I, n.1245/2021).
12. Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente ha sostenuto che siccome non sussistevano i presupposti di necessità e urgenza per l’emissione dell’ordinanza, non vi sarebbe stata nemmeno la competenza del sindaco ma del dirigente, trattandosi di un ordinario procedimento di verifica. In tal caso, se fondata, la censura sarebbe stata dirimente. Essa tuttavia verrà trattata di seguito, secondo l’ordine espositivo seguito dalla ricorrente. Tanto; innanzitutto perché il Collegio reputa che la doglianza sia infondata; peraltro, ad avviso della stessa parte ricorrente, la dedotta incompetenza sarebbe discesa quale logica conseguenza dall’insussistenza dei presupposti per l’emissione dell’ordinanza contingibile e urgente contestata nel primo motivo.
12.1 In ogni caso, a disattendere l’impostazione attorea, risulta sufficiente il richiamo all’orientamento espresso dalla giurisprudenza e rispetto al quale il Tribunale non intravede ragioni per discostarsi, in base al quale “ Ai sensi dell'art. 9, l. 26 ottobre 1995 n. 447 spetta al sindaco, e non ai dirigenti comunali, la competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività, trattandosi di potere sostanzialmente analogo a quello attribuito allo stesso sindaco dagli art. 50 e 54, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267” (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 17/03/2014, n.210).
13. Il terzo motivo di censura mira a porre in discussione la legittimità sotto il profilo edilizio e urbanistico dell’edificio di proprietà della controinteressata. La censura è inconferente e comunque posta in maniera sostanzialmente inammissibile, risultando costituita con una formulazione esplorativa.
13.1 In primo luogo il procedimento ha avuto ad oggetto l’attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente e segnatamente le sue modalità d’esercizio: di qui l’irrilevanza, a monte, della valutazione circa l’eventuale illegittima adibizione ad abitazione dell’edificio di proprietà della controinteressata. Del resto, proprio a fronte di identiche eccezioni la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha avuto modo di precisare che la tutela dall’inquinamento acustico “… riguarda interessi diversi da quelli urbanistici - edilizi, riguardando piani diversi e finalità differenti; l’interesse a tutelarsi dall’inquinamento acustico sussiste indipendentemente dall’idoneità all’utilizzo residenziale dell’immobile” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1612/2026).
13.1.1 In ogni caso la ricorrente non ha fornito alcun elemento per affermare la sussistenza di un’eventuale illegittima edificazione, recte adibizione ad abitazione di una parte del manufatto coinvolto. Manufatto che, peraltro, come rileva la stessa ricorrente è in parte adibito a attività commerciale.
A tali fini, almeno, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare elementi correlati agli strumenti urbanistici atti a dimostrare che in quell’area, al di là della vocazione commerciale, non fosse previsto alcun alloggio di alcun tipo. Al contrario, come poi confermato dal Comune, la stessa ricorrente ha richiamato la circostanza che l’immobile fosse stato a suo tempo oggetto di un procedimento di sanatoria definito fin dal 1997.
14. Dal quarto al settimo mezzo di censura la ricorrente ha invece contestato le modalità di svolgimento del procedimento di rilevazione delle immissioni. Dette doglianze possono essere congiuntamente trattate e respinte stante la loro sostanziale integrabilità. Nelle stesse, di qui peraltro la mancata estromissione dell’ARPAC (cfr. §.8), la società ha lamentato sotto diversi profili il suo mancato coinvolgimento nell’espletamento delle verifiche svolte a monte dell’atto impugnato.
14.1 La censura, variamente adombrata nei suelencati motivi, è infondata. In primo luogo giova osservare che per sua stessa natura, come correttamente rilevato dalla difesa dell’ARPAC, l’indagine fonometrica è effettuata, come nel caso in esame, coerentemente con lo scopo della medesima, senza preavviso e dunque in modo da non influenzare, come sarebbe stato inevitabile, le normali attività del pubblico esercizio produttive di rumori.
15. Con riguardo alla dedotta insussistenza di ragioni d’urgenza per procedere in assenza di contraddittorio nell’espletamento dell’indagine fonometrica, al di là di quanto appena osservato, il Collegio non intravede ragioni per discostarsi dall’avviso espresso dalla giurisprudenza in base al quale “ L'ordinanza contingibile, emanata ai sensi dell'art. 9 della l. n. 447/1995, è in re ipsa connotata dall'urgenza qualificata che, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della l. n. 241/1990, consente all'Amministrazione di derogare agli adempimenti partecipativi del procedimento ” (cfr. TAR Friuli, sez. I, n. 47/2019).
In sostanza va ribadito che l’ordinanza impositiva della sospensione immediata delle emissioni acustiche nei casi specificamente indicati nell'art. 9 della legge n. 447/1995 non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. In tali fattispecie infatti è la legge stessa a prevedere il potere di intervento del Sindaco a tutela di interessi prevalenti. (TAR Abruzzo, L’Aquila n. 184/2022; T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 02/04/2009, n. 1071). Gli elementi di particolare urgenza (unitamente al c.d. effetto “a sorpresa”, indispensabile per l'efficacia dei controlli per evitare che il preavviso possa mettere il controllato nella condizione di non farsi cogliere sul fatto) che caratterizzano immanentemente l’intero procedimento amministrativo diretto all'abbattimento delle emissioni rumorose inquinanti, gli conferiscono quella specialità che giustifica la deroga ai principi generali in tema di partecipazione previsti dagli artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241 (T.A.R. Piemonte sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1382).
16. Quanto al merito della espletata attività valutativa, ferma la natura tecnica della stessa che, in ogni caso, ridurrebbe alquanto il sindacato giurisdizionale su di essa, il Tribunale rileva come, a fronte delle obiezioni mosse dalla ricorrente, l’ARPAC, richiamandosi puntualmente alla relazione istruttoria a monte del provvedimento, abbia compiutamente obiettato: i) di aver svolto un preventivo “ inquadramento del contesto territoriale ”; di aver valutato la “schermatura naturale delle camere rispetto alla viabilità stradale” e quindi che sotto il profilo metodologico sarebbe stata da escludere la presunta sovrapposizione di fonti rumorose esterne (traffico), rispetto alle modalità di espletamento dell’indagine. In proposito, peraltro dalla relazione dell’AR si legge che “ Nel corso del sopralluogo è stato effettuato un inquadramento del contesto territoriale e delle sorgenti sonore presenti nell’area. La valutazione acustica è stata eseguita mediante rilievi fonometrici finalizzati alla determinazione delle immissioni sonore complessive presso il ricettore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le camere in cui sono state effettuate le misure risultano schermate rispetto al rumore diretto della viabilità stradale, consentendo una corretta valutazione del contributo delle sorgenti sonore insistenti nell’area” .
A fronte di queste valutazioni di natura tecnica e che non risultano specificamente inficiate se non dalle considerazioni svolte nelle memorie difensive, il Collegio non rileva, sotto il profilo della congruenza logica del metodo adoperato, profili di illogicità o inattendibilità tali da consentire la loro smentita mediante il sindacato giurisdizionale. Quest’impostazione segue il consolidato orientamento della giurisprudenza in base al quale, dell’esercizio delle modalità di valutazione dell’impatto acustico eseguite dall’ARPAC può essere solo sindacato se le scelte metodologiche siano assistite, per come descritte e semmai contestate, da una credibilità razionale supportata da valide leggi scientifiche e correttamente applicate al caso di specie (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 11 dicembre 2020, n. 7097); inoltre la discrezionalità tecnica è suscettibile di sindacato giudiziale soltanto laddove emerga la carenza di istruttoria, la incompletezza del procedimento logico valutativo o la sua manifesta irragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 gennaio 2018, n. 443).
16.1 Nel caso in esame la completezza d’esame fornita dalla relazione ARPAC, efficacemente spiegata peraltro in giudizio senza che ciò abbia costituito una motivazione postuma, non è stata nemmeno inficiata da considerazioni di matrice tecnica provenienti dalla parte ricorrente. Di qui l’insussistenza di elementi per affermarne l’erroneità o, comunque, l’illogica formulazione della valutazione peritale dell’ARPAC.
17. Le considerazioni precedenti coinvolgono, sotto il profilo della limitatezza del sindacato, anche le censure poste dalla ricorrente al settimo motivo di ricorso, lì dove la stessa ha contestato la classificazione dell’area, definita nel ricorso come totalmente industriale (VI categoria), con la conseguenza che l’impatto acustico avrebbe dovuto essere valutato in ragione della sua anzidetta e specifica natura.
17.1 Anche questa censura va disattesa. Come rilevato dall’ARPAC, difatti, in sede di relazione era stato precisato che il contesto territoriale risultasse caratterizzato dalla presenza di viabilità principale, attività commerciali e insediamenti residenziali nelle immediate vicinanze dell’impianto. Di qui la ragionevolezza della classificazione dell’Area come Classe IV “aree di intensa attività umana ” e non come classe “VI” a vocazione totalmente industriale.
18. Una volta rilevata l’infondatezza delle motivazioni poste dalla Società per inficiare la legittimità dell’ordinanza impugnata, in assenza di ulteriori e specifiche censure, resta impermiabile alle doglianze attoree anche la determinazione della sanzione pecuniaria irrogata dal Comune e già medio tempore corrisposta e che, comunque, non risulta specificamente contestata nel suo ammontare.
19. Il rigetto della parte demolitoria del ricorso conduce a reputare, infine, inammissibile e comunque infondata la correlata domanda risarcitoria proposta. Del resto, una volta rilevata la legittimità della relazione peritale dell’AR, nemmeno si vedrebbe per quale ragione la ricorrente dovrebbe essere risarcita per aver finalmente eseguito le misure necessarie per il contenimento acustico della propria attività.
20. Conclusivamente il ricorso è infondato e va respinto.
21. La risalenza dei fatti di causa e il peculiare andamento processuale costituiscono sufficienti elementi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA NA, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
OB FE, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| OB FE | TA NA |
IL SEGRETARIO