TAR Salerno, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 774
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Sentenza 27 dicembre 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2025
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Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
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Sentenza 24 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza contingibile e urgente

    Il Collegio ritiene che l'accertata presenza di inquinamento acustico sia sufficiente a configurare la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, anche se il pregiudizio riguarda un solo nucleo familiare. Il potere del Sindaco di emanare l'ordinanza ex art. 9 è un dovere connesso all'esercizio delle sue funzioni.

  • Rigettato
    Incompetenza del Sindaco

    La censura è infondata in quanto la competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti per il contenimento delle emissioni sonore spetta al Sindaco, analogamente a quanto previsto dagli artt. 50 e 54 del d.lg. 267/2000.

  • Rigettato
    Irrilevanza della legittimità urbanistica dell'edificio della controinteressata

    La censura è irrilevante e inammissibile in quanto la tutela dall'inquinamento acustico riguarda interessi diversi da quelli urbanistico-edilizi e sussiste indipendentemente dall'idoneità all'uso residenziale dell'immobile. La ricorrente non ha fornito elementi per dimostrare l'illegittimità dell'edificazione.

  • Rigettato
    Mancato coinvolgimento nel procedimento di rilevazione delle immissioni

    L'indagine fonometrica è per sua natura effettuata senza preavviso per non influenzare le normali attività produttive. L'ordinanza contingibile è connotata da urgenza qualificata che consente di derogare agli adempimenti partecipativi.

  • Rigettato
    Contestazione delle modalità di svolgimento dell'attività valutativa dell'ARPAC

    Le valutazioni tecniche dell'ARPAC sono congruenti e non presentano profili di illogicità o inattendibilità tali da consentirne la smentita giurisdizionale. La classificazione dell'area come Classe IV è ragionevole data la presenza di viabilità, attività commerciali e insediamenti residenziali.

  • Inammissibile
    Domanda risarcitoria correlata al rigetto del ricorso principale

    La domanda risarcitoria è inammissibile in quanto correlata al rigetto della parte demolitoria del ricorso. Inoltre, non si vede la ragione di un risarcimento per aver eseguito le misure necessarie al contenimento acustico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 774
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 774
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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