Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
Nel procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, non è necessario il conferimento di procura speciale al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello che ha provveduto alla liquidazione dell'indennizzo, essendo sufficiente che il predetto difensore sia iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Rifiugiato politico ha diritto a indennizzo maggiore per arresto illegittimo ai fini estradizionali? (Cass. 847/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 gennaio 2022
Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2010, n. 34652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34652 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Асг
34652 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 03/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente SENTENZA Dott. GRAZIANA CAMPANATO
- Consigliere - N. 860/2010 Dott. ES MARZANO
Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIACOMO FOTI
-
- Consigliere - N. 28903/2009 Dott. LUISA BIANCHI
Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) SO ES N. IL 19/02/1942 infronti bel mei con
DMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza n. 35/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 21/04/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. pe l'inammissibilità Cel ricorso Je he concluse
Udit i difensor Avv.;
-I- Con ordinanza del 21 aprile 2009, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in applicazione del disposto di cui all'art. 314 c. p. p., ha liquidato a RI CE, a titolo di equa riparazione per l'ingiusta carcerazione sofferta dal 13 gennaio al 2 marzo 1999, nell'ambito di procedimento penale che lo ha visto imputato ex art. 416 bis c.p., la somma di euro 11.319,31.
La corte territoriale, accertato, quanto al diritto all'indennizzo, che il ricorrente non aveva in alcun modo contribuito, né prima né dopo la perdita della libertà personale, a determinare, con una condotta caratterizzata da dolo o colpa grave, l'adozione del provvedimento restrittivo, ha liquidato, preso atto del protrarsi della detenzione, delle modalità della stessa e delle conseguenze che ne erano conseguite, la somma sopra indicata.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, il RI che ha denunciato violazione di legge, specificamente degli artt. 314 e 315 del codice di rito, e vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla individuazione del "quantum” da liquidarsi, per avere la corte territoriale a tal fine utilizzato solo il parametro aritmetico, senza tenere conto delle ulteriori e gravi conseguenze, anche sul piano familiare, che al richiedente erano derivati dalla detenzione.
Ritualmente costituitasi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura/ Generale dello Stato ha chiesto, in via pregiudiziale, dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto redatto da difensore privo di procura speciale e perché tardivamente proposto;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
-II- Il ricorso è fondato.
1) Non possono essere accolte le richieste preliminari formulate dall' Avvocatura resistente in ragione della loro infondatezza, atteso che:
a) In tema di procura speciale questa Corte ha costantemente affermato che “Nel procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, non è necessario il conferimento di procura speciale al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello che ha provveduto alla liquidazione dell'indennizzo, essendo sufficiente che il suddetto difensore sia iscritto nell'albo di cui all'art. 613 cod. proc. pen.” (Cass. n. 29957/07), ed ancora che “la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito in maniera generica procuratore speciale dall'interessato nel mandato 'ad litem' apposto a margine dell'istanza".
b) Il ricorso è stato tempestivamente proposto, essendo emerso dall'esame degli atti che il provvedimento impugnato è stato notificato al difensore il 25.5.09 ed all'interessato il 4.6.09 e
2 che il ricorso è stato presentato al Tribunale di Palmi 1'11.6.09, e dunque nel termine previsto dalla legge (15 giorni), ed è pervenuto alla Corte d'Appello di Reggio Calabria il 16.6.09.
2) Nel merito, osserva la Corte che il ricorso è fondato.
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, in particolare, di individuazione dei criteri da seguire nella determinazione dell'equo indennizzo, questa Corte ne ha costantemente individuato il carattere indennitario e non risarcitorio, ed ha affermato che la liquidazione dello stesso si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto sia della durata della custodia cautelare sia, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà. Con riferimento alla durata della carcerazione, il criterio di riferimento per il calcolo dell'indennizzo è stato individuato in quello aritmetico, che tiene conto della durata della carcerazione ed è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, lett. c), espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita. Calcolo grazie al quale si perviene alla individuazione della somma liquidabile di circa 235,00 euro per ogni giorno di detenzione in carcere, comprensiva di tutte le negative conseguenze generalmente derivanti dalla carcerazione, ridotta alla metà nel caso di arresti domiciliari in vista della loro minore get afflittività rispetto alla detenzione in carcere.
Detto criterio, che risponde all'esigenza di garantire, nei diversi contesti territoriali, un trattamento tendenzialmente uniforme, non esime, tuttavia, il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione il più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame. La
Corte di legittimità ha ulteriormente chiarito "che il giudice è assolutamente libero anche di andare al di là del parametro aritmetico allorchè le conseguenze personali e familiari si rivelino tali nonostante la modesta durata della privazione della libertà- da meritare un indennizzo senza confini, se non il confine del tetto massimo disponibile", ed ancora che "i parametri aritmetici individuano soltanto di norma o, se si vuole, soltanto tendenzialmente il massimo indennizzo liquidabile relativamente a tutte le conseguenze personali e familiari patibili per ogni giorno di ingiusta detenzione, libero essendo il giudice di discostarsene, sia in meno sia in più, e non solo marginalmente,... dando, però, di quel discostarsi....congrua motivazione (Cass.
8.7.05 sez. IV).
Orbene, a tali principi, che questa Corte pienamente condivide, non si è attenuta la corte territoriale che, seppur ha correttamente applicato il parametro aritmetico, ha erroneamente
3 ritenuto, in contrasto con i richiamati principi, che il parametro aritmetico individua il massimo indennizzo liquidabile relativamente a qualsiasi conseguenza, personale e familiare, riferibile alla carcerazione e che la somma risultante non possa essere in alcun modo corretta in aumento.
Tale errata premessa ha quindi indotto la medesima corte a non prendere in alcuna considerazione la richiesta dell'odierno ricorrente di liquidazione di somme aggiuntive per le ulteriori conseguenze, anche di natura patrimoniale, che egli ha sostenuto essergli derivate dall'ingiusta carcerazione. Conseguenze pur indicate nell'istanza introduttiva, laddove sono state poste in evidenza, oltre che la condizione del richiedente di soggetto incensurato e professionalmente qualificato e le conseguenze di natura fisica e psicologica che la vicenda giudiziaria aveva causato ai figli, anche le gravi ripercussioni economiche conseguite alla carcerazione.
Circostanze e conseguenze che avrebbero dovuto essere oggetto di attento esame da parte dei giudici della riparazione, sia pure con il solo risultato di giungere, in esito alla doverosa analisi, al diniego di liquidazioni ulteriori rispetto al puro calcolo matematico.
L'omessa motivazione sul punto comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, cui demanda il regolamento, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria cui rimette anche le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Il Consigliere Il Presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 SET. 2010
IL CANCELLIERE C/1 DICASS
a BERIO
Gutho M