Sentenza 12 febbraio 2015
Massime • 1
Il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talché il reato è configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia, dato che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l'accertamento immediato delle modalità e circostanze dell'incidente.
Commentario • 1
- 1. Reato di fuga: necessario fermarsi per consentire le indaginiAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 23 agosto 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2015, n. 11195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11195 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 12/02/2015
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 317
Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 54889/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO DI N. IL 20.11.1972;
Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA in data 16 maggio 2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha chiesto il rigetto del ricorso.
È presente l'avvocato Pieraccini del foro di Ferrara come sostituto processuale dell'avvocato Vezzani come da delega depositata il quale si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata resa in data 12 maggio 2014 la Corte d'appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara in data 3 febbraio 2009 appellata da DA AL, concedeva quest'ultimo il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Il DA era stato tratto giudizio e condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 189 C.d.S., commi 1 e 6, perché, coinvolto nel sinistro avvenuto in data 13 agosto 2007, a seguito del quale riportava lesioni OV Gheorge, si allontanava dal luogo del sinistro e ometteva di prestare soccorso all'infortunato.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Luigi Vezzani lamentando violazione di legge e difetto e contraddittorietà di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato. Sostiene il ricorrente di non aver mai fornito una versione contraddittoria in ordine ai fatti di causa avendo sempre affermato di aver pensato in un primo momento di aver colpito un segnale stradale e di essersi poi fermato appena possibile temendo di aver investito una persona. Lamenta le contraddizioni dei testi escussi che non sarebbero state sufficientemente tenute in considerazione dalla sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. I fatti sono stati ricostruiti, conformemente, nelle sentenze di merito, sulla base delle dichiarazioni dei testi ME, BR e NI. È necessario premettere, in via generale, che costituisce orientamento consolidato della Corte di legittimità che, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, sia ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella di primo grado, sempre che le censure formulate contro la prima sentenza non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nel verificare la fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250). La Corte territoriale ha, nel caso in esame, richiamato la compiuta e condivisa ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, replicando analiticamente alle censure svolte nell'atto di appello. Tali censure sono state, peraltro, interamente richiamate nella sentenza ed impropriamente richiamate nel ricorso quali premesse del ragionamento della Corte per desumerne l'illogicità delle conclusioni, laddove si tratta con evidenza di argomentazioni di parte del tutto indipendenti dalla motivazione espressa in replica alle stesse. Il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, svolge in realtà considerazioni in fatto che hanno lo scopo di evidenziare le ragioni per le quali la versione dei fatti fornita dallo stesso imputato sarebbe attendibile e non contraddittoria. Si tratta di doglianza che, per come è stata formulata, non è esaminabile in sede di legittimità. In particolare, quando nel ricorso si esaminano i temi dell'insussistenza dell'elemento psicologico dei reati, vengono sviluppate argomentazioni in fatto che richiedono una nuova valutazione delle risultanze istruttorie in senso più favorevole al ricorrente, senza evidenziare il pur dedotto vizio di motivazione. A tale riguardo è opportuno ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno affrontato il tema dei limiti del sindacato di legittimità in diverse sentenze che costituiscono il quadro di riferimento per la valutazione di ammissibilità del ricorso che denunci il vizio di motivazione. In particolare, con una pronuncia del 1995 (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv.203428) si è ritenuto che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre;
nel 1996 (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621) si è affermato il principio che la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica. E nel 1997 (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) si è anche ritenuto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nel 2000 (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260) l'ambito di valutazione è stato ulteriormente messo a punto nel senso che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, e, nel 2003 (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) si è puntualizzato che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi. Il ricorso in esame in nulla si conforma alle predette direttive del giudizio di legittimità perché non individua fratture argomentative della motivazione ma si limita a sostituire il proprio ragionamento a quello svolto dalla Corte, per accreditare una ricostruzione della vicenda più favorevole al ricorrente. Le censure, come già detto, si risolvono in mere deduzioni di fatto dirette a sovvertire le conclusioni cui perviene la Corte di merito e ad accreditare una ricostruzione alternativa dei fatti, procedendo da una diversa interpretazione degli elementi probatori e sollecitando un sindacato di merito che resta precluso nel giudizio di legittimità. A ciò si aggiunga che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8
non è consentito dedurre in sede di ricorso per cassazione il "travisamento del fatto", data la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
ne' è evidenziata nel ricorso in esame la sussistenza del diverso vizio del "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
il ricorso infatti sviluppa un esame delle prove dichiarative, sottoponendole ad una analisi frazionata e di merito che ne contesta la interpretazione dei giudici di merito, con una prospettazione che non è consona, come detto, alla sede in cui è proposta. Va inoltre ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. In altre parole, per la punibilità è necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il verificarsi di un sinistro idoneo ad arrecare danno alle persone, collegabile al comportamento dell'agente) sia conosciuta e voluta dall'agente. A tal fine, è però sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all'incidente, è sufficiente che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente si rappresenti la probabilità - o anche la semplice possibilità - che dall'incidente sia derivato un danno alle persone e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del 16/02/2010, Casule, Rv. 247369). Le circostanze di fatto ritenute accertate dai giudici del merito rendono del tutto corretta la sussunzione del fatto nell'ipotesi astratta prevista dall'art. 189 C.d.S. laddove si consideri che peraltro i giudici di merito hanno concordemente evidenziato che il ritorno dell'imputato sul luogo del sinistro non era frutto di una sua effettiva resipiscenza, quanto alla circostanza che la sua auto era stata "inseguita" da altra autovettura i cui occupanti avevano assistito al sinistro, rappresentandogli di aver preso il numero di targa e chiamato la polizia. In ogni caso il successivo comportamento del DA non sostanzia l'immediato arresto sul posto e concreta un post factum non elidente il già consumato reato. Infatti, il reato di fuga in caso di incidente nel quale risulti coinvolta una persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge. Il reato predetto sussiste, pertanto, anche se il conducente allontanandosi abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione (ad esempio presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia), dato che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l'accertamento immediato delle modalità e circostanze dell' incidente (cfr. Sez. 4, n. 4840 del 24/01/1991 De Patre, Rv. 187827).
4. Alle considerazioni che precedono segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2015