Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2015, n. 11195
CASS
Sentenza 12 febbraio 2015

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Massime1

Il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talché il reato è configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia, dato che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l'accertamento immediato delle modalità e circostanze dell'incidente.

Commentario1

  • 1Reato di fuga: necessario fermarsi per consentire le indaginiAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 23 agosto 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2015, n. 11195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11195
Data del deposito : 12 febbraio 2015

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