Sentenza 4 novembre 2010
Massime • 1
L'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante in riguardo al fatto diffamatorio a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera, il che implica che sia riportata in modo completo. (Nella specie il giornalista, nel pubblicare un articolo in cui si sosteneva l'aumento del tasso di mortalità nel reparto di chirurgia di un ospedale, aveva omesso di dare atto dell'esito dell'indagine amministrativa che ne era seguita, già noto un mese prima della pubblicazione, favorevole al primario del reparto).
Commentari • 3
- 1. Pena detentiva e diffamazioneIlenia Vitobello · https://www.filodiritto.com/ · 11 aprile 2021
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Leggi di più… - 2. Illazioni su fatti parziali sono reato, non critica (Cass. 21515/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2010, n. 44024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44024 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 04/11/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1631
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 30528/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla P.C.:
1) IS TO, N. IL *09/06/1946*;
in proc.:
\B AO, N. IL *10/03/1961* C/;
AU NI, N. IL *21/11/1954* C/;
avverso la sentenza n. 19233/2008 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 03/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. Proc. Gen. Dott.sa Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio;
udito il difensore degli imputati, avv. Mazza P., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il GUP presso il Tribunale di Roma, con sentenza 3.6.2010, ha dichiarato NLP nei confronti di ON PA, imputato di diffamazione a mezzo stampa in danno di NT ON (il fatto non costituisce reato) e di \H LA, imputata di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p. (il fatto non sussiste). Sul settimanale *L'ESPRESSO*, di cui la \H\ era direttore, fu pubblicato, a firma del ON\ in data *19.6.2008* un articolo dal titolo "Il primario da i numeri", nel quale, a proposito della nomina dell'NT\ a primario del reparto chirurgia di urgenza dell'ospedale *S. Camillo di Roma*, si sosteneva che era aumentato il tasso di mortalità in corsia. Inoltre, secondo il capo di imputazione, affermata la "correttezza legale" della nomina in questione, si operavano accostamenti - grafici e contenutistici - con episodi di c.d. malasanità.
La pronunzia del GUP si fonda sull'assunto che il ON\, nello scrivere e pubblicare l'articolo in questione aveva correttamente esercitato il diritto di cronaca.
Ricorre per Cassazione il difensore della costituita PC NT\ e deduce carenza e illogicità della motivazione, erronea applicazione della legge penale (art. 51 c.p.) e dell'art. 21 Cost.. Argomenta come segue.
Secondo il giudicante, *L'ESPRESSO* si sarebbe limitato a rappresentare i fatti, fornendo obiettivamente dati e opinioni circa la nomina dell'NT\ e circa il trend di mortalità all'interno del reparto in questione dopo che il predetto sanitario ne aveva assunto la direzione. Sempre secondo il GUP, il giornalista avrebbe correttamente riportato anche le parole del direttore sanitario che, smentendo le voci correnti, avrebbe in realtà affermato che la mortalità era diminuita dello 0,4 per cento. È però da osservare, secondo il ricorrente, che l'articolo, pur avendo dato atto dell'esistenza di un'interrogazione presentata da tre consiglieri regionali (interrogazione con la quale si chiedeva ragione del predetto aumento della mortalità), non riferiva circa il fatto che la commissione di inchiesta, istituita al proposito, aveva raccolto dati del tutto contrari a quelli a disposizione dei tre interroganti, che, in tali termini avevano avuto risposta, tanto che essi stessi avevano valutato positivamente l'esito dell'accertamento. L'omissione appare tanto più grave in quanto il dato era disponibile circa un mese prima rispetto alla pubblicazione dell'articolo. Ebbene, inspiegabilmente, il GUP non tiene in considerazione alcuna il fatto sopra evidenziato, vale a dire la esistenza (e la disponibilità) di dati che smentivano l'assunto dal quale il ON\ muoveva per la stesura del suo articolo. Come per altro evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità, nel valutare la natura diffamatoria di un articolo giornalistico, non ci si può fermare alla mera cognizione formale del suo contenuto, ma vanno valutati eventuali sapienti sottintesi effettuati dal cronista, ovvero le esplicite insinuazioni, così come non possono essere ignorati accostamenti arbitrari e suggestionanti, o ancora l'uso di toni enfatici e scandalizzati per lumeggiare circostanze assolutamente neutre. In ogni caso incombe sul giornalista l'obbligo ci approfondire r fatti e controllare le fonti, di verificare e aggiornare i dati. Per altro, nel caso in esame, la elaborazione del titolo e del sottotitolo, l'accostamento a un conclamato caso di malasanità, icasticamente evocato con il titolo "Criminali in corsia", la stessa chiusura dell'articolo ("la morte resta una certezza, la mortalità no") sono tutti elementi che avrebbero dovuto essere (e che non sono stati) valutati dal giudicante, anche al fine di dare la corretta lettura dell'espressione in base alla quale la nomina dell'NT\ sarebbe stata "legalmente corretta", dovendosi intendere, nel caso di specie, che la correttezza era stata meramente formale e non anche sostanziale.
In data 14.11.2010 è stata presentata memoria da parte del difensore della PC, con la quale si ribadiscono le censure proposte avverso la sentenza impugnata. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La sentenza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame - anche agli effetti penali (cfr. SU, sent. 25695 del 2008, ric. PC in proc. D'Eramo, RV 239701)- al Tribunale di Roma.
Invero: il corretto esercizio del diritto di cronaca, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, comporta il rispetto di alcuni parametri, ormai solidamente individuati nella verità della notizia, nella rilevanza sociale della stessa e nella continenza espressiva (da ultimo;
ASN 200831392-RV 241182). Ebbene, quanto al primo requisito, la verità, è fuori dubbio che una notizia può esser non vera anche in ragione della sua incompletezza. Ciò in modo particolare quando la notizia si riferisca a una vicenda procedurale (intendendosi il termine nella sua più ampia accezione), atteso che è certamente onere del cronista, che abbia dato conto dell'inizio di tale vicenda, quello di ragguagliare i lettori anche sui suoi successivi sviluppi, se tali sviluppi sono noti al momento della pubblicazione dell'articolo. Il principio è stato elaborato con riferimento alla cronaca giudiziaria, in relazione alla quale è stato affermato che il giornalista è tenuto a dare atto della verità quale appare al momento in cui egli scrive l'articolo (tra le molte, ASN 200436244-RV 229841), con la conseguenza che, se la "verità processuale" si atteggia diversamente a seconda dello lo sviluppo delle indagini, il procedere dell'istruttoria dibattimentale o a seguito della pronunzia di provvedimenti del giudice, tali eventi - se precedenti alla stesura dell'articolo - non possono essere certo ignorati dal cronista. Così, ad es., è certamente incompleta e quindi falsa, la notizia relativa alla incriminazione di tizio, se a tale incriminazione è seguito il suo proscioglimento e il giornalista ne era (o avrebbe dovuto esserne) a conoscenza e non ne abbia dato atto;
altrettanto dicasi con riferimento al rinvio a giudizio di una persona, se a tale atto processuale è seguita la sua assoluzione e così via.
La medesima logica va adottata se - come nel caso in esame - è stato dato impulso a una procedura amministrativa, che si è sviluppata e, come ammette lo stesso GUP, è giunta alla sua conclusione con la relazione stesa dalla Commissione nominata ad hoc (cfr. pag. 3 della sentenza).
Invero, l'esercizio del diritto di cronaca comporta, inevitabilmente, che il giornalista operi una selezione tra le notizie a sua disposizione a seconda degli aspetti che egli intenda sottolineare o valorizzare in modo particolare;
ma tale selezione non può trasformarsi in una vera e propria "mutilazione" della notizia, privata degli aspetti più significanti e quindi socialmente più rilevanti.
Ha dunque ragione il ricorrente quando lamenta che il GUP ha, senza giustificazione alcuna, ignorato il dato consistente nell'esito degli accertamenti esperiti a seguito della interrogazione consiliare, accertamenti conclusi ben prima che l'articolo fosse pubblicato. In altre parole: poiché si è dato conto (nell'articolo e nella sentenza) dell'esistenza della interrogazione, la completezza (e quindi la verità) della notizia non può dirsi raggiunta, se non si da conto anche dell'esito degli accertamenti che all'interrogazione sono collegati.
In tal senso, per altro, anche la giurisprudenza civile di questa Corte (sez. 3, sent. n. 12196, dep. 2.10.2001, ric. Edime spa, res. e ric. Bagnasco, RV 549467-8-9; sez. 3, sent. n. 23366, dep. 15.1 22.2004, ric. Cordopatri e altro, res. Di Landro e altri, RV 579085) per la quale, nella struttura della diffamazione a mezzo stampa, anche il tacere di fatti che, essendo collegati ad altri riferiti, sono in grado di mutarne il significato, può integrare la lesione della reputazione. Ciò avviene ovviamente quando l'omissione sia rilevante, nel senso che, a seguito della mancata pubblicazione dell'ulteriore fatto, si è sostanzialmente modificato il "quadro della notizia" e, conseguentemente, il giudizio sulla persona è risultato viziato in modo sostanziale.
Inoltre, la cadenza settimanale, e non quotidiana, con la quale viene pubblicato *L'ESPRESSO* avrebbe dovuto essere considerata anche sotto l'aspetto della maggiore disponibilità di tempo a disposizione del cronista e del suo direttore per eseguire i dovuti controlli e gli opportuni accertamenti.
Ha anche ragione il ricorrente nel dolersi del fatto che il giudicante ha avuto, per così dire, un "approccio atomistico" alla questione sottoposta al suo giudizio, non compiendo alcuno sforzo diretto a cogliere l'eventuale significato compiuto dell'intero messaggio mediatico, che ben potrebbe essersi articolato in più elementi (verbali e iconografici) tutti contenuti in una o più pagine contigue del settimanale.
Come ha sancito una risalente decisione di questa Corte (ASN 198013664-RV 147131), cronaca non vuole dire soltanto un articolo o un testo scritto, ma (anche) immagini fotografiche, titolo e impaginazione. I reati commessi per mezzo della stampa, infatti, possono configurarsi tanto nel complesso del testo e delle immagini, valutati unitariamente, quanto in una singola frase dell'articolo, oppure nel risalto grafico del titolo e delle immagini, valutati a parte.
In sintesi: avrebbero dunque dovuto essere oggetto di valutazione - ai fini della decisione di competenza del GUP - le questioni consistenti nel decidere: a) se la notizia sia stata data nella sua interezza, valutando l'accertata omissione ai fini della significatività della notizia stessa, b) se la eventuale incompletezza della notizia abbia determinato la sua sostanziale non rispondenza nel vero nel senso sopra specificato e se ciò, di per sè, abbia connotato l'articolo in senso diffamatorio, c) se la incompletezza della notizia, unita all'accostamento ad altre notizie - di segno certamente negativo - e "coronata" da un titolo che potrebbe suonare beffardo, abbia integrato un contesto comunicativo dal significato denigratorio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2010