Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' - 0 1 79 6 /0 1 REPUBBLICA ITALLA IN NOME DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO R.G.N. 19802/98 Cron. 3018 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere - Ud.13/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE # 8 FEB, 2001 S ENTENZA per diritt!! sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE VI IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI CANCELLERIA FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CG066647
contro
CORTE SUNTEMA DI CASSAZIONE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in UFFINO COPIE persona del legale rappresentante pro tempore, Rilasciata copia legale al Si AGOSTINISix elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, per diritti L. 21 FEB. 2001 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso IL CANCELLIKAN rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 4648 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso il provvedimento del Tribunale di PIACENZA, emesso il 17/12/97, No R.G. 1421/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso con declaratoria di nullità. -2- R. G. 19802/98 Svolgimento del processo NI GI ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 18 novembre 1998) avverso il provvedimento del Tribunale di Piacenza del 17 dicembre 1997, dolendosi che con tale provvedimento - reso in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 210 del 1996, nella controversia fra essa ricorrente e l'INPS il Tribunale, ai sensi dell'art. 1, commi 181/183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, abbia dichiarato estinto, con compensazione delle spese, il giudizio concernente la cd. cristallizzazione della pensione di reversibilità nell'importo integrato al minimo raggiunto al 30 settembre 1983. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., "illegittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 fly dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in relazione agli art. 3, 24, 38, 102 e 104 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni - Vizio della motivazione", in particolare lamentandosi: che le norme denunciate comprimono e annullano i diritti degli interessati, escludendo gli eredi in caso di morte del de cuius anteriore al 30 marzo 1996, prevedendo il pagamento dei crediti in sei annualità, negando interessi e rivalutazione e addebitando agli interessati onere delle spese, in violazione perciò degli artt. 24 e 38 nonché dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento fra coloro i cui crediti sono stati soddisfatti con sentenza passata in giudicato e gli altri;
che la previsione d'inefficacia delle sentenze già rese e non ancora passate in giudicato determina un inammissibile conflitto fra potere legislativo e giudiziario, in violazione, oltre che dell'art. 24, degli artt. 102 e 104 della Costituzione. 3 Il ricorso è ammissibile. -Il provvedimento con cui il collegio nel giudizio di appello dichiari- l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ. a e, pertanto non è soggetto reclamo al collegio stesso, ma a ricorso per cassazione ad opera della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione (Cass. 9 maggio 1991, n. 5163). Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre - in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino la deroga all'enunciato principio solo a seguito della - notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano зии pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 8 giugno 1998, n. 5615). Nella specie, in difetto di alcuna prova dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza in questione, deve ritenersi operante quest'ultimo termine, con decorrenza dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria, rispetto alla quale, come emerge da quanto riferito in parte narrativa, il ricorso è tempestivo (Cass. 15 marzo 1976, n. 952. Ciò posto, la Corte deve rilevare d'ufficio, a prescindere dall'esame delle censure della ricorrente, la nullità del provvedimento impugnato. In forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che, come nella specie, abbia il contenuto decisorio di una sentenza va qualificata come tale, anche quando proprio tale qualificazione comporti la sussistenza del vizio di cui all'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., per non essere stato l'atto sottoscritto con l'osservanza delle prescrizioni in materia dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., ossia dall'estensore e dal presidente, ovvero soltanto da quest'ultimo, quando cumuli in sé anche l'altra qualità. Conseguentemente, come contro il medesimo provvedimento è ammissibile l'impugnazione correlata alla sua natura di sentenza, così il giudice ad quem ha il potere - dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità insanabile della sentenza impugnata che non esibisca il detto requisito della duplice sottoscrizione, ancorché tale nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al fuori del rimedio impugnatorio, secondo quanto previsto dal citato art. 161, secondo comma (v., per tutte, Cass. civ., sez. un., 20 luglio 1999, n. 480). Il rilievo del vizio, poi, non può che determinare la regressione del processo al free grado di giudizio nel quale è stato pronunciato il provvedimento viziato, che solo apparentemente ne ha determinato la conclusione, come emerge dal disposto dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., di guisa che, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, priva di regolare sottoscrizione, stante anche il richiamo dell'art. 383, terzo comma, stesso codice, alla norma da ultima citata, la Corte regolatrice non ha altro potere che quello di cassazione con rinvio. Tale la situazione che si verifica nel caso di specie, essendo stato il provvedimento impugnato sottoscritto dal solo presidente, del quale non può presumersi la qualità di estensore, non accompagnandosi al suo nome o alla sua sottoscrizione l'indicazione di détta qualità o di quella di relatore. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice, rimanendo nella pronuncia caducatoria, resa in regione della riscontrata nullità, assorbita ogni altra censura. 5 Il detto giudice, cui si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, è designato nella Corte d'appello di Bologna (Sezione Lavoro) in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a Qvverso conoscere dell'appello attraverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia – anche per le spese alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso, in Roma, il 13 novembre 2000 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE OR ER IE . A I S D S , IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 A 0 O 3 T 1 L 5 , Depositata in Cancelleria . L A . T O S E R B 8 FEB. 2001 N P A I ' S oggi, D 3 L I 7 L N - A E A IL COLLABORATORE 8 T G M D - S O E 1 I DI CANCELLERIA R O 1 S P A P U N D S M E S Z A O E I N I E T S , G R A I O O G C D A R E T E L O S T I T N G T A I E E L S R R L I E E D D O 16