CASS
Sentenza 3 ottobre 2023
Sentenza 3 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2023, n. 40104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40104 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE, nei confronti di: ER NC, nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 09/09/2022 del Tribunale di Varese visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
letta la memoria dell'avv. DANILO BUONGIORNO, nell'interesse di AR AN, AR RE CE, AR LO LA e EL Vincenzo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/09/2022, il Tribunale di Varese, in parziale accoglimento del riesame proposto da AN AR - indagato per alcuni delitti di usura pluriaggravata commessi nei mesi di maggio/giugno 2021 - Penale Sent. Sez. 2 Num. 40104 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 17/01/2023 avverso il decreto di sequestro preventivo del 15/06/2022 emesso, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen., dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, disponeva la restituzione dei beni, nella titolarità della moglie dell'indagato RE CE AR, che erano risultati essere stati acquistati dalla stessa donna prima del 2016. Ciò per il «mancato rispetto del criterio di ragionevolezza temporale», in quanto, «[s]e la sproporzione patrimoniale del nucleo familiare è stata accertata per il quinquennio 2016-2021 e le condotte delittuose risalgono al 2021, appare contrario a logica, oltreché a svariati principi di origine costituzionale e convenzionale (e in primis al diritto di proprietà privata), colpire il patrimonio accumulato in periodi temporali precedenti (salvo laddove sia acquisita la prova dell'origine illecita di specifici cespiti), per i quali l'accertamento della sproporzione non vi è stato e durante i quali, dunque, i beni potrebbero essere stati acquistati con redditi lecitamente prodotti». 2. Avverso l'indicata ordinanza del 09/09/2022 del Tribunale di Varese, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, affidato a un unico motivo, con il quale deduce il «[v]izio di motivazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. del provvedimento impugnato per violazione di legge». Il ricorrente rappresenta in proposito che, «a differenza di quanto argomentato dal Collegio, non è onere della Procura della Repubblica dimostrare l'illecita fonte dell'arricchimento, bensì è sufficiente che venga provata l'esistenza della sproporzione, senza che gli indagati possano fornire una giustificazione credibile circa la provenienza dei beni. Ciò premesso, il sequestro e la confisca non possono essere esclusi solo per il fatto che i beni siano stati acquistati in epoca anteriore alla commissione dei reati contestati». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui, «[i]n tema di sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, dalla accertata sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio scatta una presunzione (iuris tantum) di illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita 2 e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato» (Sez. 2, n. 29554 del 17/06/2015, Fedele, Rv. 264147-01). Con riferimento alla data di acquisizione dei beni suscettibili di confisca ex art. 240-bis cod. pen., si deve rammentare - salve le precisazioni che saranno esposte in seguito - l'orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite Monte//a (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490-01), secondo cui la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12 -sexies, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 306 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.), comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, con la conseguenza che, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. Per quanto riguarda, in particolare, gli acquisti effettuati prima della commissione del reato, la giurisprudenza della Corte di cassazione è orientata nel senso di riconoscere l'assoggettabilità a confisca dei relativi beni, con il limite, tuttavia, della "ragionevole distanza temporale" dal reato. A tale proposito, il Collegio condivide l'orientamento della stessa Corte secondo cui, «[i]n tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu ocu/i" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione» (Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988-01; Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529-01). 3. Richiamati tali principi, affermarti dalla giurisprudenza di legittimità, e acclarato che, sulla base degli stessi, possono essere confiscati anche beni acquisiti prima della commissione del reato, purché gli acquisti rientrino in un arco di "ragionevolezza temporale" rispetto all'attività criminosa, si deve osservare che il Procuratore della Repubblica ricorrente si limita, in effetti, ad affermare che l'anteriorità degli acquisti non rileva ai fini del sequestro («il sequestro e la confisca non possono essere esclusi solo per il fatto che i beni siano stati acquistati in epoca anteriore alla commissione dei reati contestati»). Il Tribunale di Varese, tuttavia, in realtà non ha escluso la possibilità del sequestro e della confisca di tali beni - tanto che ha rigettato il riesame nella parte riguardante i beni sequestrati acquistati durante tutto il quinquennio precedente il 3 reato (2016-2020) - ma, conformemente alla ricordata giurisprudenza di legittimità, ne ha circoscritto l'ambito secondo criteri di «ragionevolezza temporale». Ne consegue che il proposto ricorso avrebbe dovuto, eventualmente, argomentare in ordine alle specifiche ragioni per le quali tale ambito temporale avrebbe dovuto essere esteso, e non, come invece ha fatto, negare in radice la rilevanza del fattore temporale. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17/01/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
letta la memoria dell'avv. DANILO BUONGIORNO, nell'interesse di AR AN, AR RE CE, AR LO LA e EL Vincenzo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/09/2022, il Tribunale di Varese, in parziale accoglimento del riesame proposto da AN AR - indagato per alcuni delitti di usura pluriaggravata commessi nei mesi di maggio/giugno 2021 - Penale Sent. Sez. 2 Num. 40104 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 17/01/2023 avverso il decreto di sequestro preventivo del 15/06/2022 emesso, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 240-bis cod. pen., dal G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, disponeva la restituzione dei beni, nella titolarità della moglie dell'indagato RE CE AR, che erano risultati essere stati acquistati dalla stessa donna prima del 2016. Ciò per il «mancato rispetto del criterio di ragionevolezza temporale», in quanto, «[s]e la sproporzione patrimoniale del nucleo familiare è stata accertata per il quinquennio 2016-2021 e le condotte delittuose risalgono al 2021, appare contrario a logica, oltreché a svariati principi di origine costituzionale e convenzionale (e in primis al diritto di proprietà privata), colpire il patrimonio accumulato in periodi temporali precedenti (salvo laddove sia acquisita la prova dell'origine illecita di specifici cespiti), per i quali l'accertamento della sproporzione non vi è stato e durante i quali, dunque, i beni potrebbero essere stati acquistati con redditi lecitamente prodotti». 2. Avverso l'indicata ordinanza del 09/09/2022 del Tribunale di Varese, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, affidato a un unico motivo, con il quale deduce il «[v]izio di motivazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. del provvedimento impugnato per violazione di legge». Il ricorrente rappresenta in proposito che, «a differenza di quanto argomentato dal Collegio, non è onere della Procura della Repubblica dimostrare l'illecita fonte dell'arricchimento, bensì è sufficiente che venga provata l'esistenza della sproporzione, senza che gli indagati possano fornire una giustificazione credibile circa la provenienza dei beni. Ciò premesso, il sequestro e la confisca non possono essere esclusi solo per il fatto che i beni siano stati acquistati in epoca anteriore alla commissione dei reati contestati». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui, «[i]n tema di sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, dalla accertata sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio scatta una presunzione (iuris tantum) di illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita 2 e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato» (Sez. 2, n. 29554 del 17/06/2015, Fedele, Rv. 264147-01). Con riferimento alla data di acquisizione dei beni suscettibili di confisca ex art. 240-bis cod. pen., si deve rammentare - salve le precisazioni che saranno esposte in seguito - l'orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite Monte//a (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490-01), secondo cui la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12 -sexies, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 306 del 1992 (ora art. 240-bis cod. pen.), comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, con la conseguenza che, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. Per quanto riguarda, in particolare, gli acquisti effettuati prima della commissione del reato, la giurisprudenza della Corte di cassazione è orientata nel senso di riconoscere l'assoggettabilità a confisca dei relativi beni, con il limite, tuttavia, della "ragionevole distanza temporale" dal reato. A tale proposito, il Collegio condivide l'orientamento della stessa Corte secondo cui, «[i]n tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu ocu/i" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione» (Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988-01; Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529-01). 3. Richiamati tali principi, affermarti dalla giurisprudenza di legittimità, e acclarato che, sulla base degli stessi, possono essere confiscati anche beni acquisiti prima della commissione del reato, purché gli acquisti rientrino in un arco di "ragionevolezza temporale" rispetto all'attività criminosa, si deve osservare che il Procuratore della Repubblica ricorrente si limita, in effetti, ad affermare che l'anteriorità degli acquisti non rileva ai fini del sequestro («il sequestro e la confisca non possono essere esclusi solo per il fatto che i beni siano stati acquistati in epoca anteriore alla commissione dei reati contestati»). Il Tribunale di Varese, tuttavia, in realtà non ha escluso la possibilità del sequestro e della confisca di tali beni - tanto che ha rigettato il riesame nella parte riguardante i beni sequestrati acquistati durante tutto il quinquennio precedente il 3 reato (2016-2020) - ma, conformemente alla ricordata giurisprudenza di legittimità, ne ha circoscritto l'ambito secondo criteri di «ragionevolezza temporale». Ne consegue che il proposto ricorso avrebbe dovuto, eventualmente, argomentare in ordine alle specifiche ragioni per le quali tale ambito temporale avrebbe dovuto essere esteso, e non, come invece ha fatto, negare in radice la rilevanza del fattore temporale. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17/01/2023.