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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/12/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 378/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. LI LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott. Matteo TORRETTA Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 378 del Ruolo Generale per l'anno 2025, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 30.09.2025, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Guardia Piemontese, alla via Nazionale, SS. 18, n. 97, presso lo studio dell'avv. Antonietta VATTIMO (c.f. ) che lo rappresenta e difende C.F._2 in virtù di procura speciale posta in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica Email_1
- parte attrice - E
(c.f. ), nata in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3 (Polonia) il 29.05.1964 e rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Tribuzio con studio in Cosenza, Via B. Umile n.14, presso cui è elettivamente domiciliata in virtù di procura alle liti in calce al presente atto,
- parte convenuta -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 10.04.2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 27.10.2007 con in AP (CS) e trascritto all'Ufficio dello Stato Controparte_1 Civile del medesimo comune nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007 Atto N. 23 parte II serie A volume 0, in costanza del quale non sono nati figli.
Parte ricorrente, dopo aver premesso che il Tribunale di Paola, con sentenza n. 471/2024, RGAC 171/2021, pubblicata il 21.06.2024 e passata in giudicato, ha pronunciato la loro separazione personale, rigettando la domanda di mantenimento proposta da e Controparte_1 dichiarando inammissibili le domande di cui ai punti nn. 2 e 3 delle conclusioni rassegnate dalla medesima, ha avanzato la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La parte convenuta si costituiva regolarmente, aderendo alla domanda avanzata da parte attrice diretta ad ottenere la pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto.
All'udienza del 30.09.2025 il presidente relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti presenti a precisare le conclusioni ed a procedere all'immediata discussione orale della causa, trattenendo la causa in decisione e riservando di riferire al collegio.
Il Tribunale, preso atto della comune volontà delle parti di non riconciliarsi e di procedere al divorzio, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'assenza di motivi di contrasto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 378/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AP (CS) in data 27.10.2007 tra e Parte_1 Controparte_1 e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune nel registro degli atti di
[...] matrimonio dell'anno 2007 Atto n. 23 parte II serie A volume 0;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di AP (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di AP (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente relatore
Dr. LI Leonardo
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. LI LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott. Matteo TORRETTA Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 378 del Ruolo Generale per l'anno 2025, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 30.09.2025, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Guardia Piemontese, alla via Nazionale, SS. 18, n. 97, presso lo studio dell'avv. Antonietta VATTIMO (c.f. ) che lo rappresenta e difende C.F._2 in virtù di procura speciale posta in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica Email_1
- parte attrice - E
(c.f. ), nata in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3 (Polonia) il 29.05.1964 e rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Tribuzio con studio in Cosenza, Via B. Umile n.14, presso cui è elettivamente domiciliata in virtù di procura alle liti in calce al presente atto,
- parte convenuta -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 10.04.2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 27.10.2007 con in AP (CS) e trascritto all'Ufficio dello Stato Controparte_1 Civile del medesimo comune nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007 Atto N. 23 parte II serie A volume 0, in costanza del quale non sono nati figli.
Parte ricorrente, dopo aver premesso che il Tribunale di Paola, con sentenza n. 471/2024, RGAC 171/2021, pubblicata il 21.06.2024 e passata in giudicato, ha pronunciato la loro separazione personale, rigettando la domanda di mantenimento proposta da e Controparte_1 dichiarando inammissibili le domande di cui ai punti nn. 2 e 3 delle conclusioni rassegnate dalla medesima, ha avanzato la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La parte convenuta si costituiva regolarmente, aderendo alla domanda avanzata da parte attrice diretta ad ottenere la pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto.
All'udienza del 30.09.2025 il presidente relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti presenti a precisare le conclusioni ed a procedere all'immediata discussione orale della causa, trattenendo la causa in decisione e riservando di riferire al collegio.
Il Tribunale, preso atto della comune volontà delle parti di non riconciliarsi e di procedere al divorzio, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'assenza di motivi di contrasto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 378/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AP (CS) in data 27.10.2007 tra e Parte_1 Controparte_1 e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune nel registro degli atti di
[...] matrimonio dell'anno 2007 Atto n. 23 parte II serie A volume 0;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di AP (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di AP (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente relatore
Dr. LI Leonardo
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