Sentenza 15 marzo 2000
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 34, comma 2 bis del cod. proc. pen. non ha inteso - prevedendo l'incompatibilità fra g.i.p. e g.u.p. - consacrare una sorta di più generale principio generale dell'incompatibilità dovuta al fenomeno della "prevenzione", quanto invece corrispondere all'opportunità di introdurre una previsione che permettesse una definitiva organizzazione della macchina giudiziaria evitando il proliferare di astensioni e ricusazioni destinate a divenire sempre più frequenti specie dopo la riduzione delle condizioni di ammissibilità del rito abbreviato. Ciò premesso, e considerato come, anche la nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione non abbia comportato la trasformazione della funzione meramente "processuale" cui assolve il giudice dell'udienza preliminare (funzione consistente nell'accertamento della legittimità della domanda di processo formulata dal pubblico ministero), ne consegue che il differimento di operatività della suddetta disposizione di cui all'art. 34 cit., e la conseguente esclusione della sua applicazione ai procedimenti nei quali l'udienza fosse già in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 145 del 1999, non possano essere censurati sotto il profilo della legittimità costituzionale, in quanto trattasi di previsione dettata dall'esigenza di risolvere problemi intertemporali di organizzazione giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2000, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vito La Gioia Presidente del 15/3/2000
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. Dott. Edoardo Fazzioli Consigliere N. 1970
3. Dott. Antonio Marchese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Umberto Giordano Consigliere N. 44789/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
- ON IT, nato a Capodrise il [...], a [...] v e r s o l'ordinanza emessa il 20 settembre 1999 dalla Corte di appello di Napoli;
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico ministero con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende;
- Considerato in
F A T T O
Con ordinanza del 20 settembre 1999, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di ricusazione proposta, in sede di udienza preliminare, nei confronti del Giudice dott. Domenico Zeuli, da IT ON, il quale, dopo aver eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 bis del D.L. 24 maggio 1999, n. 145 (convertito, con modificazioni, in legge 22 luglio 1999, n. 234), nella parte in cui esclude l'applicazione dell'art. 34, comma 2 bis cod. proc. pen. ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data del 24 luglio 1999, aveva dedotto l'incompatibilità del Giudice che aveva svolto, nel medesimo procedimento, funzioni di Giudice per le indagini preliminari.
Avverso tale decisione, il ON ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
D I R I T T O
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente sostanzialmente ripropone la già dedotta questione di legittimità costituzionale con riferimento agli art. 3 e 24 Cost
Tale questione è manifestamente infondata.
Il problema è stato ripetutamente affrontato dalla Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 432 del 1995, confermata in varie successive occasioni, ha affermato l'esigenza, imposta dalla Costituzione, di escludere la possibilità che il medesimo giudice, quale persona fisica, possa pronunciarsi nei confronti del medesimo imputato, sia in sede cautelare personale, sia in sede di giudizio sul merito dell'accusa.
Ha quindi individuato casi ben determinati di incompatibilità fra Giudice per le indagini preliminari e Giudice per l'udienza preliminare e cioè quei casi in cui il Giudice per l'udienza preliminare (ovviamente sempre come persona fisica), essendo chiamato a compiere valutazioni conclusive sul processo, e quindi una vera e propria funzione di giudizio sul merito dell'accusa, analoga a quella del giudice del dibattimento, potrebbe essere prevenuto in tale giudizio se, già nel corso delle indagini preliminari, abbia avuto modo di occuparsi, quale Giudice delle cautele, del medesimo oggetto processuale, compiendo valutazioni in termini di gravità indiziaria (o che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata ovvero la domanda di oblazione per la ritenuta diversità del fatto). Solo in questi casi la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzione delle relative norme (vedi le sentenze n. 496 del 1990, n. 401 del 1991, n. 439 del 1993, n. 453 del 1994, n. 155 del 1996, n. 311 del 1997, ecc.). Ha sempre negato, invece, che, in linea di principio, esista incompatibilità tra le funzioni del Giudice per le indagini preliminari e le funzioni del Giudice per l'udienza preliminare, il quale, di regola, non è chiamato a compiere valutazioni conclusive, e quindi a giudicare il merito dell'accusa, assolvendo una funzione meramente processuale finalizzata ad accertare la legittimità della domanda di processo del Pubblico ministero.
Nè può ritenersi che siffatta funzione sia mutata dopo l'entrata in vigore del novellato art. 111 Cost., che nulla ha innovato in proposito, e neppure che il legislatore ordinario, prevedendo, con l'introduzione dell'art. 34, comma 2 bis, cod. proc. pen., l'incompatibilità, in via generale, fra Giudice per le indagini preliminari e Giudice per l'udienza preliminare, abbia ravvisato in ogni caso, quali che siano le funzioni espletate, il pericolo della prevenzione. Ciò perché quest'ultima disposizione è giustificata dal fatto che, potendo il Giudice per l'udienza preliminare, sia pure in casi particolari, emettere il giudizio sul merito dell'accusa, era opportuna una previsione a carattere generale che avrebbe definitivamente scongiurato eventuali ulteriori interventi della Corte costituzionale e che soprattutto avrebbe permesso una definitiva organizzazione della macchina giudiziaria, evitando il proliferare di astensioni e ricusazioni che sarebbero state sempre più frequenti, specialmente dopo la riduzione delle condizioni di ammissibilità del rito abbreviato. Ed è altrettanto ovvio che, proprio al fine di risolvere i problemi intertemporali di organizzazione, il legislatore ordinario ha ritenuto l'opportunità di ritardare la completa efficacia della nuova disposizione escludendone l'applicabilità (fino alla data del 2 gennaio 2000) ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare era in corso alla data (24 luglio 1999) di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 24 maggio 1999, n. 145. Peraltro, la manifesta infondatezza della suddetta questione di legittimità costituzionale giustifica il provvedimento de plano "senza ritardo") adottato dalla Corte partenopea.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2000