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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/11/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro Sezione prima civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori:
AL OL AR Presidente Fabrizio COSENTINO Consigliere relatore Teresa BARILLARI Consigliere
ha pronunciato la presente SENTENZA
nella causa civile n. 2292/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
( ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 28.01.1975 residente in LT UG (CS), alla Via Salerni snc e ( ), nata a Parte_2 C.F._2
Cosenza il 21.10.1952, residente in Cosenza alla piazza Eugenio n. 4, elettivamente domiciliati in Cosenza al Viale Sergio Cosmai, 40, presso lo studio dell' avvocato Santo Rogato ( ), che li rappresenta e C.F._3 difende, giusta procura a margine. Appellanti e società a responsabilità Controparte_1 limitata costituita ai sensi della L. 130/99, con Sede Legale in Milano, Viale Majno n° 45, Capitale Sociale € 10.000,00 interamente versato - Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° - e, per P.IVA_1 essa, (già giusta variazione CP_2 CP_3 di denominazione per Notar di Roma, Persona_1 iscritta presso la CCIAA di Verona in data 25/06/19 - cfr. doc. 1), in persona del suo l.r.p.t., con Sede Legale in Verona, V.le dell'Agricoltura n° 7,Capitale Sociale € 41.280.000,00, iscritta all'Albo delle Banche - Iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA di Verona e Codice Fiscale n°
, P.IVA n° - quale mandataria, P.IVA_2 P.IVA_3 giusta procura del 20/07/17, Rep. 60850 - Racc. 11358, per Notar di Milano - rappresentata e Persona_2 difesa dall'Avv. Luciana Scrivo (C.F. C.F._4
), in forza di procura generale alle liti del 16/09/10,
[...]
Rep. 67619 - Racc. 18679, per Notar di Persona_3
Verona, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, Via Mario Greco n° 16. Appellata
nonché
, nato a [...] Controparte_4 C.F._5 allo NI (CS) il 29.03.1980 residente in LT UG (CS) alla via Salerni snc, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Francesca Gullo ( del foro di Cosenza, presso il cui C.F._6 studio in CA (CS) alla via Martiri di Melissa n. 13, è elettivamente domiciliata. Appellata, appellante incidentale
Conclusioni delle parti
L'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e del presupposto decreto ingiuntivo, per i motivi tutti come dedotti nel presente atto, stante la sussistenza del fumus boni juris rinvenibile dalla fondatezza dei motivi di gravame e dalla loro gravità per la dedotta lacunosità della motivazione conseguente, anche all'omesso approfondimento tecnico a mezzo di CTU econometrica, nonché la sussistenza di periculum in mora rinvenibile nella probabilità di subire dall'esecuzione della sentenza un grave e irreparabile pregiudizio, stante le già precarie condizioni economiche degli odierni appellanti.
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 932/2019 del 08.05.2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza, II Sezione Civile, Giudice pag. 2/13 Dott. Antonio Sammarro, nell'ambito del procedimento n. 894/2015 RGAC, esperita CTU econometrica DICHIARARE privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo n. 1617/2014 emesso dal Tribunale di Cosenza con tutte le conseguenze di legge e, quindi, ACCERTARE e DICHIARARE che nulla è dovuto in ordine ai rapporti posti alla base del procedimento monitorio e pertanto: ACCERTARE E DICHIARARE la inefficacia e risoluzione delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale;
IN VIA SUBORDINATA, rideterminato il saldo effettivo dei rapporti instaurati con il contratto di finanziamento denominato “ Flexicredito” e del conto corrente n. 10501795 acceso in data 11.08.2005, e del conto corrente n. 000401188112 acceso in data 14.07.2009, disporre la compensazione degli eventuali rispettivi crediti nei limiti della loro concorrenza, ovvero accertare la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento ai conto corrente di corrispondenza e della fideiussione di cui è causa;
CONDANNARE in ogni caso la banca resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio IN VIA ISTRUTTORIA si chiede, quindi, che la Ecc.ma Corte disponga gli opportuni accertamenti contabili a mezzo di CTU econometria e tanto, al fine di rideterminare il saldo effettivo dei rapporti instaurati con il contratto di finanziamento denominato “ Flexicredito” e del conto corrente n. 10501795 acceso in data 11.08.2005, e del conto corrente n. 000401188112 acceso in data 14.07.2009, ovvero di disporre la compensazione degli eventuali rispettivi crediti nei limiti della loro concorrenza, ovvero al fine accertare la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti”.
Il primo appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo rigetto dell'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 nonché dell'appello incidentale depositato da CP_4
confermare in ogni sua parte l'impugnata
[...]
932/19, emessa dal Tribunale di Cosenza e pubblicata in
pag. 3/13 data 08/05/19. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e del procedimento monitorio”.
L'appellato e appellante incidentale
“si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate nei propri atti di difesa e nelle precedenti note di trattazione scritta, insistendo nella formulata istanza di ammissione di CTU econometrica con specifico incarico al nominando professionista, di rideterminare il saldo effettivo dei rapporti instaurati con il contratto di finanziamento denominato “ Flexicredito” e del conto corrente n. 10501795 acceso in data 11.08.2005 e del conto corrente n. 000401188112, acceso in data 14.07.2009 e di disporre l'eventuale compensazione dei rispettivi crediti nei limiti della loro concorrenza, ovvero di accertare la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti”.
pag. 4/13 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con contratto di finanziamento del 27.3.2009 Banca Unicredit – successivamente rappresentata per atto di cessione dalla società indicata in epigrafe – concedeva una linea di credito per 80mila euro all'impresa con Parte_3 fideiussione in garanzia resa da e Parte_1
, e Parte_4 Persona_4 Parte_2
.
[...]
2. Con raccomandata del 20.10.2010 Unicredit comunicava alla ditta la revoca di ogni Parte_3 affidamento concesso, il recesso dal contratto di conto corrente con saldo debitore di complessivi euro 10.342,85 dichiarando la ditta di Controparte_4 decaduta dal beneficio del termine in relazione al finanziamento aperto presso la filiale di corso Mazzini a Cosenza, attese 5 rate scadute e impagate per oltre 8.000 euro, interessi moratori e capitale residuo a scadere per oltre 58.000 euro, per un'esposizione di 66.085,03 alla data della comunicazione del recesso. L'importo complessivo richiesto in pagamento ammontava pertanto a 77.427,88 euro, somma che veniva portata nella richiesta di decreto ingiuntivo.
3. Avverso il decreto proponevano opposizione e , fideiussori, nonché Parte_1 Parte_5
debitrice principale. Controparte_4
4. La sentenza impugnata ha respinto le opposizioni e confermato il monitorio, osservando che il credito vantato trova un preciso riscontro, oltre che nel contratto di finanziamento, anche negli estratti conto prodotti dalla banca, in cui risultano analiticamente indicate le operazioni contabili eseguite: da qui si evince un'esposizione debitoria pari alla somma azionata. La contestazione circa l'esistenza di versamenti non conteggiati viene definita dalla sentenza alquanto vaga e generica, e comunque risultata priva di pag. 5/13 qualsiasi principio di prova. Viene poi considerata valida la clausola contenuta nell'articolo 8 delle norme regolatrici dell'accordo, che prevede l'identica periodicità trimestrale per la regolamentazione dei rapporti di dare/avere, sia esso debitore o creditore, atteso che la disposizione è stata specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 6 della delibera CICR del 9.2.2000. Tutte le disposizioni – sottolinea il provvedimento in esame – risultano regolarmente firmate dal correntista, che ha sottoscritto sia le condizioni generali che regolano il rapporto banca/cliente, sia le norme che regolano i conti correnti che le condizioni economiche applicate allo specifico contratto, inerenti gli interessi convenzionali, le spese addebitate, la data di contabilizzazione delle operazioni e le commissioni di massimo scoperto. La contestazione inerente il superamento del tasso soglia è anch'essa il risultato di eccezione generica, priva di qualsiasi riferimento che ne possa consentire di apprezzarne la rilevanza. Disattese anche le eccezioni riguardo i contratti di fideiussione, debitamente sottoscritti sia da
[...] che da e che rivestono gli Parte_1 Parte_2 elementi della fideiussione omnibus ovvero del contratto autonomo di garanzia, stante la clausola di pagamento immediato . Disattesa anche la richiesta di cancellazione della segnalazione alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, gli opponenti venivano condannati al saldo delle spese di lite liquidate in euro 10.730,00 oltre accessori.
5. Appellano i fideiussori, presenta appello incidentale resiste l'istituto bancario Controparte_4 convenuto.
6. Con il primo motivo l'appello principale insiste sulla nullità del decreto ingiuntivo perché la documentazione offerta non permetteva di accertare il credito nel suo esatto ammontare;
il documento pag. 6/13 prodotto da controparte non sarebbe un estratto conto poiché nell'unica pagina depositata in atti risulta trascritto solo il saldo finale per capitale ed interessi cosiddetto saldaconto: su tale base il monitorio non poteva essere emesso.
7. Con il secondo motivo si afferma che il modulo relativo al contratto di finanziamento denominato flexi credito, composto da quattro pagine, non risulterebbe sottoscritto da nessuna delle parti, mentre la pagina contraddistinta dal numero 5, in cui sono state apposte le sottoscrizioni, non è riferibile ad alcun rapporto se non a una autorizzazione di addebito su un imprecisato conto corrente e per un altrettanto imprecisato importo e ciò anche in riferimento ai contratti di fideiussione;
discende che nessuna valida pattuizione del tasso di interesse debitore o delle altre condizioni economiche da applicare ai rapporti di conto corrente per apertura di credito, sia pure sotto forma di finanziamento, risulta debitamente pattuita tra le parti. La banca, dunque, avrebbe applicato un tasso di interesse ultra legale mai pattuito, oltretutto variandolo successivamente unilateralmente nel corso del tempo.
8. Con il terzo motivo gli appello si insiste sulla usurarietà del rapporto, dovendo considerare in esso le maggiorazioni per oneri e spese accessorie del credito. Viene contestata in particolare la commissione di massimo scoperto, in quanto frutto una variazione unilaterale delle condizioni economiche da parte della banca, priva della base di calcolo e priva di causa.
9. Con il quarto motivo si afferma che la sentenza non avrebbe stabilito in ordine alla eccepita illegittima imposizione e regolamentazione delle spese, alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali la parte della banca, alla data di contabilizzazione delle operazioni del rapporto di conto corrente, alle nuove voci di spesa imposte al correntista senza comunicazione scritta;
la banca avrebbe poi addebitato per tutta la durata del rapporto gli assegni di conto pag. 7/13 corrente con valuta data di emissione mentre per le operazioni di accredito sarebbe stata considerata la valuta effettiva, cioè la data in cui la banca effettivamente acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme di denaro;
l'utilizzo della valuta bancaria sarebbe un aggravio ingiustificato con particolare riferimento alla decorrenza degli interessi passivi.
10. Con il quinto motivo assume illegittimo il comportamento della banca, nell'imporre una garanzia illimitata a carico dei fideiussori.
11. Con il sesto motivo si contesta la decisione del primo giudice di non aver proceduto a consulenza tecnica d'ufficio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. L'appello principale è inammissibile, inammissibile conseguentemente anche quello incidentale.
13. Occorre osservare come ad appellare non sia il debitore principale, citato in giudizio quale parte del procedimento e rimasto contumace, bensì i soli costituiti per gli obblighi fideiussori, assunti in forza di separate comunicazioni alla banca, ad essa pervenute il 27.3.2009. La previsione della clausola secondo la quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” comporta l'impossibilità per il garante di sollevare al creditore le eccezioni del rapporto principale. Il garante, infatti, assumendo l'obbligo di pagare a semplice richiesta, secondo lo schema solve et repete, non potrebbe opporre ragioni per il ritardato pagamento anche nell'ipotesi di opposizione del debitore principale. Ne deriva che la specificazione della clausola, per assumere un significato autonomo ed pag. 8/13 ulteriore rispetto all'obbligo di pagamento a prima richiesta, deve essere interpretata nel senso dell'impossibilità per il garante di avvalersi delle contestazioni legittimamente sollevabili dal solo debitore, anche successivamente all'adempimento. Non rivestendo i due odierni appellanti altro che la figura di garanti del pagamento da parte del debitore, gli stessi non possono sollevare eccezioni circa le condizioni del rapporto bancario tenuto dal soggetto garantito, su cui si è soffermato il primo giudice del merito, essendo in quel giudizio parte attiva anche
[...]
titolare della ditta , che aveva CP_4 Parte_3 originariamente richiesto il finanziamento bancario, contestando il contenuto del rapporto intervenuto con l'istituto di credito finanziatore. Né risultano avanzati specifici argomenti per escludere che gli obblighi assunti configurino un contratto autonomo di garanzia, come recisamente affermato dalla sentenza in esame, a pagina 5.
14. In ogni caso, analizzando i singoli motivi di impugnazione, ci si avvede agevolmente della sostanziale circolarità delle argomentazioni. Per quanto in apparenza diffusamente argomentati, infatti, i rilievi contenuti nell'atto di impugnazione non vanno al di là di generiche affermazioni, poco o niente agganciate alla specifica documentazione presente in atti ed alle puntuali osservazioni contenute nel testo del provvedimento impugnato, mancando un reale confronto con il tessuto motivazione dello stesso e tornando a riproporre questioni, vecchie e nuove, già trattate le prime, mai affrontate le seconde nel corso del giudizio di primo grado. E questo rappresenta un ulteriore profilo di inammissibilità dell'impugnazione.
15. Quanto ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo occorre osservare come, a seguito della proposizione di opposizione, la causa si trasforma in un normale procedimento di cognizione, in cui chi pag. 9/13 ha richiesto l'emissione del decreto assume la posizione di attore e chi si oppone quella di convenuto. Il primo giudice aveva chiarito come la censura riguardante la produzione dell'estratto di cui all'articolo 50 tub era ampiamente superata dalla documentazione prodotta dalla banca che aveva allegato al monitorio gli estratti conto completi di elenco movimenti e riassunti scalari in relazione ad entrambi i conti correnti in contestazione, e ciò anche in relazione al credito residuo maturato in forza del contratto di finanziamento concesso sotto forma di apertura (conto corrente denominato ) con le rate descritte nel piano di ammortamento del finanziamento, la cui erogazione non era stata contestata dagli opponenti. Su questi rilievi, la parte non assume specifica posizione e ancora una volta, il motivo di doglianza appare privo della richiesta specificità.
16. Dalla documentazione esibita dalla banca si ricava la specifica approvazione da parte di
[...] delle condizioni economiche stabilite tra le CP_4 parti con firma in testa al foglio che regolamenta la durata quinquennale, la periodicità mensile del rimborso, con addebito in conto corrente, il tasso di interesse imposto, la capitalizzazione interessi debitori, le spese di istruttoria: queste, come tutte le altre condizioni accessorie per l'accesso al credito risultano specificamente approvate. Le condizioni del contratto - anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 secondo comma codice civile nonché della delibera CICR del 2000 già sopra citata - in particolare riferimento agli articoli 3 (capitalizzazione degli interessi) 5 (commissioni spese) 10 (obbligazioni) 11 (risoluzione e revoca) 11 bis (assicurazione sulla vita) 12 (deroga competenza giudiziaria) riguardano clausole specificamente approvate. Il punto era stato evidenziato a pagina 3/4 della sentenza e anche a tale proposito l'appello non assume specifica posizione.
pag. 10/13 17. La firma di risulta anche sul Controparte_4 documento di sintesi delle principali clausole contrattuali non aventi contenuto economico e sul piano di ammortamento del finanziamento, foglio per foglio;
risulta pertanto che la cliente abbia debitamente valutato il finanziamento, accettandone il contenuto e approvando specificamente le norme che regolano i conti correnti, come risulta da ulteriori tre firme apposte al documento di cui a foglio 18 della produzione Unicredit. Anche su questo il primo giudice si era specificamente pronunciato e la parte non si è realmente confrontata con quanto indicato in sentenza.
18. ha debitamente approvato le Controparte_4 condizioni proposte dalla banca, con specifico riferimento agli elementi addotti nell'odierno atto di censura della sentenza impugnata, che già aveva evidenziato come tutte le condizioni di contratto, comprese quelle sulla data di valuta dei versamenti e degli addebiti erano state approvate per iscritto, osservando che anche sul punto le eccezioni sollevate non andavano oltre il generico appunto, presentandosi sfornite di riscontro. Generico appunto da ribadire, anche in esito alla lettura del motivo di appello.
19. Generica e priva di qualsiasi dato di confronto è la pretesa applicazione di tassi usurai da parte della banca, che da parte sua aveva dimostrato come il tasso di interesse iniziale previsto nel contratto sia stato di Part 5,60% e l' al 27.3.2009 di 5,4499%, ben al di sotto del tasso soglia pari al 13,68 se considerata l'operazione quale apertura di credito in c/c oltre euro 5000,00 ovvero del 9,33 se rientrante nella categoria
, come recepito in sentenza. La censura in appello è rimasta quindi puramente assertiva, priva di appigli o indicazioni di natura tecnica, su cui eventualmente avviare una indagine, attraverso un contributo contabile, così come le ulteriori osservazioni sulla data di valuta relativa alla contabilità degli assegni bancari, senza indicare la pag. 11/13 sua incidenza concreta sull'equilibrio del rapporto di conto corrente.
20. Infine, anche le considerazioni sulla validità della fideiussione appaiono vaghe e generiche, non andando al di là di un mero addebito di scorrettezza nel comportamento della banca, che avrebbe “abusato della garanzia apparentemente illimitata prestata dai fideiussori”, con pregiudizi per i loro diritti.
21. L'appello (tardivo, meramente adesivo, dall'identico contenuto motivazionale) incidentale di è da considerarsi quindi del pari Controparte_4 inammissibile.
22. Le spese seguono la soccombenza, liquidate sul valore della causa, le quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria), nei minimi per la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Va applicata la disposizione di cui dell'art. 130-bis, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia), a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore [della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato] non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio”. Va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del medesimo D.P.R. sopra richiamato, dei presupposti per l'addebito del doppio del contributo unificato, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da ed Parte_1 Pt_2
pag. 12/13 avverso la sentenza n. 932/2019 pubblicata Pt_2
l'8.5.2019, emessa dal Tribunale di Cosenza, nonché sull'appello incidentale presentato da Controparte_4 avverso la medesima pronuncia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti principale e incidentale al pagamento in solido delle spese di lite sostenute nel presente grado dalla società cessionaria costituitasi in giudizio, in epigrafe indicata, liquidati i compensi in euro 7.160,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP in misura di legge;
- in applicazione dell'art. 130-bis, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, esclude il difensore patrocinante delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato dal diritto alla liquidazione del compenso;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione; Così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Fabrizio Cosentino Dott. AL OL Filardo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
AR NC MO nominata con D.M. 3.9.2025
pag. 13/13
Corte di Appello di Catanzaro Sezione prima civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori:
AL OL AR Presidente Fabrizio COSENTINO Consigliere relatore Teresa BARILLARI Consigliere
ha pronunciato la presente SENTENZA
nella causa civile n. 2292/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
( ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 28.01.1975 residente in LT UG (CS), alla Via Salerni snc e ( ), nata a Parte_2 C.F._2
Cosenza il 21.10.1952, residente in Cosenza alla piazza Eugenio n. 4, elettivamente domiciliati in Cosenza al Viale Sergio Cosmai, 40, presso lo studio dell' avvocato Santo Rogato ( ), che li rappresenta e C.F._3 difende, giusta procura a margine. Appellanti e società a responsabilità Controparte_1 limitata costituita ai sensi della L. 130/99, con Sede Legale in Milano, Viale Majno n° 45, Capitale Sociale € 10.000,00 interamente versato - Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° - e, per P.IVA_1 essa, (già giusta variazione CP_2 CP_3 di denominazione per Notar di Roma, Persona_1 iscritta presso la CCIAA di Verona in data 25/06/19 - cfr. doc. 1), in persona del suo l.r.p.t., con Sede Legale in Verona, V.le dell'Agricoltura n° 7,Capitale Sociale € 41.280.000,00, iscritta all'Albo delle Banche - Iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA di Verona e Codice Fiscale n°
, P.IVA n° - quale mandataria, P.IVA_2 P.IVA_3 giusta procura del 20/07/17, Rep. 60850 - Racc. 11358, per Notar di Milano - rappresentata e Persona_2 difesa dall'Avv. Luciana Scrivo (C.F. C.F._4
), in forza di procura generale alle liti del 16/09/10,
[...]
Rep. 67619 - Racc. 18679, per Notar di Persona_3
Verona, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, Via Mario Greco n° 16. Appellata
nonché
, nato a [...] Controparte_4 C.F._5 allo NI (CS) il 29.03.1980 residente in LT UG (CS) alla via Salerni snc, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Francesca Gullo ( del foro di Cosenza, presso il cui C.F._6 studio in CA (CS) alla via Martiri di Melissa n. 13, è elettivamente domiciliata. Appellata, appellante incidentale
Conclusioni delle parti
L'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e del presupposto decreto ingiuntivo, per i motivi tutti come dedotti nel presente atto, stante la sussistenza del fumus boni juris rinvenibile dalla fondatezza dei motivi di gravame e dalla loro gravità per la dedotta lacunosità della motivazione conseguente, anche all'omesso approfondimento tecnico a mezzo di CTU econometrica, nonché la sussistenza di periculum in mora rinvenibile nella probabilità di subire dall'esecuzione della sentenza un grave e irreparabile pregiudizio, stante le già precarie condizioni economiche degli odierni appellanti.
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 932/2019 del 08.05.2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza, II Sezione Civile, Giudice pag. 2/13 Dott. Antonio Sammarro, nell'ambito del procedimento n. 894/2015 RGAC, esperita CTU econometrica DICHIARARE privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo n. 1617/2014 emesso dal Tribunale di Cosenza con tutte le conseguenze di legge e, quindi, ACCERTARE e DICHIARARE che nulla è dovuto in ordine ai rapporti posti alla base del procedimento monitorio e pertanto: ACCERTARE E DICHIARARE la inefficacia e risoluzione delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale;
IN VIA SUBORDINATA, rideterminato il saldo effettivo dei rapporti instaurati con il contratto di finanziamento denominato “ Flexicredito” e del conto corrente n. 10501795 acceso in data 11.08.2005, e del conto corrente n. 000401188112 acceso in data 14.07.2009, disporre la compensazione degli eventuali rispettivi crediti nei limiti della loro concorrenza, ovvero accertare la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui e verifichi i parametri economico finanziari normativi ed i criteri contabili sulla base della documentazione da prodursi da parte della banca opposta con riferimento ai conto corrente di corrispondenza e della fideiussione di cui è causa;
CONDANNARE in ogni caso la banca resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio IN VIA ISTRUTTORIA si chiede, quindi, che la Ecc.ma Corte disponga gli opportuni accertamenti contabili a mezzo di CTU econometria e tanto, al fine di rideterminare il saldo effettivo dei rapporti instaurati con il contratto di finanziamento denominato “ Flexicredito” e del conto corrente n. 10501795 acceso in data 11.08.2005, e del conto corrente n. 000401188112 acceso in data 14.07.2009, ovvero di disporre la compensazione degli eventuali rispettivi crediti nei limiti della loro concorrenza, ovvero al fine accertare la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti”.
Il primo appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo rigetto dell'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 nonché dell'appello incidentale depositato da CP_4
confermare in ogni sua parte l'impugnata
[...]
932/19, emessa dal Tribunale di Cosenza e pubblicata in
pag. 3/13 data 08/05/19. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e del procedimento monitorio”.
L'appellato e appellante incidentale
“si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate nei propri atti di difesa e nelle precedenti note di trattazione scritta, insistendo nella formulata istanza di ammissione di CTU econometrica con specifico incarico al nominando professionista, di rideterminare il saldo effettivo dei rapporti instaurati con il contratto di finanziamento denominato “ Flexicredito” e del conto corrente n. 10501795 acceso in data 11.08.2005 e del conto corrente n. 000401188112, acceso in data 14.07.2009 e di disporre l'eventuale compensazione dei rispettivi crediti nei limiti della loro concorrenza, ovvero di accertare la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti”.
pag. 4/13 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con contratto di finanziamento del 27.3.2009 Banca Unicredit – successivamente rappresentata per atto di cessione dalla società indicata in epigrafe – concedeva una linea di credito per 80mila euro all'impresa con Parte_3 fideiussione in garanzia resa da e Parte_1
, e Parte_4 Persona_4 Parte_2
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[...]
2. Con raccomandata del 20.10.2010 Unicredit comunicava alla ditta la revoca di ogni Parte_3 affidamento concesso, il recesso dal contratto di conto corrente con saldo debitore di complessivi euro 10.342,85 dichiarando la ditta di Controparte_4 decaduta dal beneficio del termine in relazione al finanziamento aperto presso la filiale di corso Mazzini a Cosenza, attese 5 rate scadute e impagate per oltre 8.000 euro, interessi moratori e capitale residuo a scadere per oltre 58.000 euro, per un'esposizione di 66.085,03 alla data della comunicazione del recesso. L'importo complessivo richiesto in pagamento ammontava pertanto a 77.427,88 euro, somma che veniva portata nella richiesta di decreto ingiuntivo.
3. Avverso il decreto proponevano opposizione e , fideiussori, nonché Parte_1 Parte_5
debitrice principale. Controparte_4
4. La sentenza impugnata ha respinto le opposizioni e confermato il monitorio, osservando che il credito vantato trova un preciso riscontro, oltre che nel contratto di finanziamento, anche negli estratti conto prodotti dalla banca, in cui risultano analiticamente indicate le operazioni contabili eseguite: da qui si evince un'esposizione debitoria pari alla somma azionata. La contestazione circa l'esistenza di versamenti non conteggiati viene definita dalla sentenza alquanto vaga e generica, e comunque risultata priva di pag. 5/13 qualsiasi principio di prova. Viene poi considerata valida la clausola contenuta nell'articolo 8 delle norme regolatrici dell'accordo, che prevede l'identica periodicità trimestrale per la regolamentazione dei rapporti di dare/avere, sia esso debitore o creditore, atteso che la disposizione è stata specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 6 della delibera CICR del 9.2.2000. Tutte le disposizioni – sottolinea il provvedimento in esame – risultano regolarmente firmate dal correntista, che ha sottoscritto sia le condizioni generali che regolano il rapporto banca/cliente, sia le norme che regolano i conti correnti che le condizioni economiche applicate allo specifico contratto, inerenti gli interessi convenzionali, le spese addebitate, la data di contabilizzazione delle operazioni e le commissioni di massimo scoperto. La contestazione inerente il superamento del tasso soglia è anch'essa il risultato di eccezione generica, priva di qualsiasi riferimento che ne possa consentire di apprezzarne la rilevanza. Disattese anche le eccezioni riguardo i contratti di fideiussione, debitamente sottoscritti sia da
[...] che da e che rivestono gli Parte_1 Parte_2 elementi della fideiussione omnibus ovvero del contratto autonomo di garanzia, stante la clausola di pagamento immediato . Disattesa anche la richiesta di cancellazione della segnalazione alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, gli opponenti venivano condannati al saldo delle spese di lite liquidate in euro 10.730,00 oltre accessori.
5. Appellano i fideiussori, presenta appello incidentale resiste l'istituto bancario Controparte_4 convenuto.
6. Con il primo motivo l'appello principale insiste sulla nullità del decreto ingiuntivo perché la documentazione offerta non permetteva di accertare il credito nel suo esatto ammontare;
il documento pag. 6/13 prodotto da controparte non sarebbe un estratto conto poiché nell'unica pagina depositata in atti risulta trascritto solo il saldo finale per capitale ed interessi cosiddetto saldaconto: su tale base il monitorio non poteva essere emesso.
7. Con il secondo motivo si afferma che il modulo relativo al contratto di finanziamento denominato flexi credito, composto da quattro pagine, non risulterebbe sottoscritto da nessuna delle parti, mentre la pagina contraddistinta dal numero 5, in cui sono state apposte le sottoscrizioni, non è riferibile ad alcun rapporto se non a una autorizzazione di addebito su un imprecisato conto corrente e per un altrettanto imprecisato importo e ciò anche in riferimento ai contratti di fideiussione;
discende che nessuna valida pattuizione del tasso di interesse debitore o delle altre condizioni economiche da applicare ai rapporti di conto corrente per apertura di credito, sia pure sotto forma di finanziamento, risulta debitamente pattuita tra le parti. La banca, dunque, avrebbe applicato un tasso di interesse ultra legale mai pattuito, oltretutto variandolo successivamente unilateralmente nel corso del tempo.
8. Con il terzo motivo gli appello si insiste sulla usurarietà del rapporto, dovendo considerare in esso le maggiorazioni per oneri e spese accessorie del credito. Viene contestata in particolare la commissione di massimo scoperto, in quanto frutto una variazione unilaterale delle condizioni economiche da parte della banca, priva della base di calcolo e priva di causa.
9. Con il quarto motivo si afferma che la sentenza non avrebbe stabilito in ordine alla eccepita illegittima imposizione e regolamentazione delle spese, alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali la parte della banca, alla data di contabilizzazione delle operazioni del rapporto di conto corrente, alle nuove voci di spesa imposte al correntista senza comunicazione scritta;
la banca avrebbe poi addebitato per tutta la durata del rapporto gli assegni di conto pag. 7/13 corrente con valuta data di emissione mentre per le operazioni di accredito sarebbe stata considerata la valuta effettiva, cioè la data in cui la banca effettivamente acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme di denaro;
l'utilizzo della valuta bancaria sarebbe un aggravio ingiustificato con particolare riferimento alla decorrenza degli interessi passivi.
10. Con il quinto motivo assume illegittimo il comportamento della banca, nell'imporre una garanzia illimitata a carico dei fideiussori.
11. Con il sesto motivo si contesta la decisione del primo giudice di non aver proceduto a consulenza tecnica d'ufficio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. L'appello principale è inammissibile, inammissibile conseguentemente anche quello incidentale.
13. Occorre osservare come ad appellare non sia il debitore principale, citato in giudizio quale parte del procedimento e rimasto contumace, bensì i soli costituiti per gli obblighi fideiussori, assunti in forza di separate comunicazioni alla banca, ad essa pervenute il 27.3.2009. La previsione della clausola secondo la quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” comporta l'impossibilità per il garante di sollevare al creditore le eccezioni del rapporto principale. Il garante, infatti, assumendo l'obbligo di pagare a semplice richiesta, secondo lo schema solve et repete, non potrebbe opporre ragioni per il ritardato pagamento anche nell'ipotesi di opposizione del debitore principale. Ne deriva che la specificazione della clausola, per assumere un significato autonomo ed pag. 8/13 ulteriore rispetto all'obbligo di pagamento a prima richiesta, deve essere interpretata nel senso dell'impossibilità per il garante di avvalersi delle contestazioni legittimamente sollevabili dal solo debitore, anche successivamente all'adempimento. Non rivestendo i due odierni appellanti altro che la figura di garanti del pagamento da parte del debitore, gli stessi non possono sollevare eccezioni circa le condizioni del rapporto bancario tenuto dal soggetto garantito, su cui si è soffermato il primo giudice del merito, essendo in quel giudizio parte attiva anche
[...]
titolare della ditta , che aveva CP_4 Parte_3 originariamente richiesto il finanziamento bancario, contestando il contenuto del rapporto intervenuto con l'istituto di credito finanziatore. Né risultano avanzati specifici argomenti per escludere che gli obblighi assunti configurino un contratto autonomo di garanzia, come recisamente affermato dalla sentenza in esame, a pagina 5.
14. In ogni caso, analizzando i singoli motivi di impugnazione, ci si avvede agevolmente della sostanziale circolarità delle argomentazioni. Per quanto in apparenza diffusamente argomentati, infatti, i rilievi contenuti nell'atto di impugnazione non vanno al di là di generiche affermazioni, poco o niente agganciate alla specifica documentazione presente in atti ed alle puntuali osservazioni contenute nel testo del provvedimento impugnato, mancando un reale confronto con il tessuto motivazione dello stesso e tornando a riproporre questioni, vecchie e nuove, già trattate le prime, mai affrontate le seconde nel corso del giudizio di primo grado. E questo rappresenta un ulteriore profilo di inammissibilità dell'impugnazione.
15. Quanto ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo occorre osservare come, a seguito della proposizione di opposizione, la causa si trasforma in un normale procedimento di cognizione, in cui chi pag. 9/13 ha richiesto l'emissione del decreto assume la posizione di attore e chi si oppone quella di convenuto. Il primo giudice aveva chiarito come la censura riguardante la produzione dell'estratto di cui all'articolo 50 tub era ampiamente superata dalla documentazione prodotta dalla banca che aveva allegato al monitorio gli estratti conto completi di elenco movimenti e riassunti scalari in relazione ad entrambi i conti correnti in contestazione, e ciò anche in relazione al credito residuo maturato in forza del contratto di finanziamento concesso sotto forma di apertura (conto corrente denominato ) con le rate descritte nel piano di ammortamento del finanziamento, la cui erogazione non era stata contestata dagli opponenti. Su questi rilievi, la parte non assume specifica posizione e ancora una volta, il motivo di doglianza appare privo della richiesta specificità.
16. Dalla documentazione esibita dalla banca si ricava la specifica approvazione da parte di
[...] delle condizioni economiche stabilite tra le CP_4 parti con firma in testa al foglio che regolamenta la durata quinquennale, la periodicità mensile del rimborso, con addebito in conto corrente, il tasso di interesse imposto, la capitalizzazione interessi debitori, le spese di istruttoria: queste, come tutte le altre condizioni accessorie per l'accesso al credito risultano specificamente approvate. Le condizioni del contratto - anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 secondo comma codice civile nonché della delibera CICR del 2000 già sopra citata - in particolare riferimento agli articoli 3 (capitalizzazione degli interessi) 5 (commissioni spese) 10 (obbligazioni) 11 (risoluzione e revoca) 11 bis (assicurazione sulla vita) 12 (deroga competenza giudiziaria) riguardano clausole specificamente approvate. Il punto era stato evidenziato a pagina 3/4 della sentenza e anche a tale proposito l'appello non assume specifica posizione.
pag. 10/13 17. La firma di risulta anche sul Controparte_4 documento di sintesi delle principali clausole contrattuali non aventi contenuto economico e sul piano di ammortamento del finanziamento, foglio per foglio;
risulta pertanto che la cliente abbia debitamente valutato il finanziamento, accettandone il contenuto e approvando specificamente le norme che regolano i conti correnti, come risulta da ulteriori tre firme apposte al documento di cui a foglio 18 della produzione Unicredit. Anche su questo il primo giudice si era specificamente pronunciato e la parte non si è realmente confrontata con quanto indicato in sentenza.
18. ha debitamente approvato le Controparte_4 condizioni proposte dalla banca, con specifico riferimento agli elementi addotti nell'odierno atto di censura della sentenza impugnata, che già aveva evidenziato come tutte le condizioni di contratto, comprese quelle sulla data di valuta dei versamenti e degli addebiti erano state approvate per iscritto, osservando che anche sul punto le eccezioni sollevate non andavano oltre il generico appunto, presentandosi sfornite di riscontro. Generico appunto da ribadire, anche in esito alla lettura del motivo di appello.
19. Generica e priva di qualsiasi dato di confronto è la pretesa applicazione di tassi usurai da parte della banca, che da parte sua aveva dimostrato come il tasso di interesse iniziale previsto nel contratto sia stato di Part 5,60% e l' al 27.3.2009 di 5,4499%, ben al di sotto del tasso soglia pari al 13,68 se considerata l'operazione quale apertura di credito in c/c oltre euro 5000,00 ovvero del 9,33 se rientrante nella categoria
, come recepito in sentenza. La censura in appello è rimasta quindi puramente assertiva, priva di appigli o indicazioni di natura tecnica, su cui eventualmente avviare una indagine, attraverso un contributo contabile, così come le ulteriori osservazioni sulla data di valuta relativa alla contabilità degli assegni bancari, senza indicare la pag. 11/13 sua incidenza concreta sull'equilibrio del rapporto di conto corrente.
20. Infine, anche le considerazioni sulla validità della fideiussione appaiono vaghe e generiche, non andando al di là di un mero addebito di scorrettezza nel comportamento della banca, che avrebbe “abusato della garanzia apparentemente illimitata prestata dai fideiussori”, con pregiudizi per i loro diritti.
21. L'appello (tardivo, meramente adesivo, dall'identico contenuto motivazionale) incidentale di è da considerarsi quindi del pari Controparte_4 inammissibile.
22. Le spese seguono la soccombenza, liquidate sul valore della causa, le quattro fasi (studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria), nei minimi per la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Va applicata la disposizione di cui dell'art. 130-bis, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia), a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore [della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato] non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio”. Va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del medesimo D.P.R. sopra richiamato, dei presupposti per l'addebito del doppio del contributo unificato, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da ed Parte_1 Pt_2
pag. 12/13 avverso la sentenza n. 932/2019 pubblicata Pt_2
l'8.5.2019, emessa dal Tribunale di Cosenza, nonché sull'appello incidentale presentato da Controparte_4 avverso la medesima pronuncia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti principale e incidentale al pagamento in solido delle spese di lite sostenute nel presente grado dalla società cessionaria costituitasi in giudizio, in epigrafe indicata, liquidati i compensi in euro 7.160,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP in misura di legge;
- in applicazione dell'art. 130-bis, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, esclude il difensore patrocinante delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato dal diritto alla liquidazione del compenso;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione; Così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Fabrizio Cosentino Dott. AL OL Filardo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
AR NC MO nominata con D.M. 3.9.2025
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