Sentenza 3 febbraio 2009
Massime • 1
La competenza a decidere sui reclami in ordine ai provvedimenti di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati è attribuita al Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena cui sia stato assegnato il detenuto o l'internato sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis della L. n. 354 del 1975, a nulla rilevando il luogo ove il reclamo sia stato invece presentato in conseguenza di eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo disposti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2009, n. 9221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9221 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 03/02/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 418
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 021081/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) MO AN N. IL 15/09/1958;
avverso ORDINANZA del 13/05/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARBARISI MAURIZIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 13 maggio 2008 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava l'inefficacia del decreto del Ministro della Giustizia 10 dicembre 2007, emesso nei confronti di NS AN con il quale il medesimo era stato sottoposto al regime speciale previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis. 2. - Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli chiedendo l'annullamento del provvedimento gravato per essere stato lo stesso emesso da giudice territorialmente incompetente dovendosi per vero tener conto, ai fini di individuare la competenza, il luogo di assegnazione del detenuto al momento della sottoposizione al regime detto (Casa circondariale di Cuneo) a nulla rilevando il luogo ove il ricorso era stato invece presentato (Casa circondariale di Napoli Secondigliano).
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino per la decisione. L'art. 677 c.p.p., attribuisce, in via generale, la competenza per territorio, nel caso di detenuti, al Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui "l'interessato si trova all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento", mentre, nel caso di soggetto in libertà, la competenza viene attribuita, in via principale, al Tribunale di Sorveglianza del luogo dove l'interessato ha la residenza, la dimora o il domicilio.
Dalle disposizioni in esame risulta, dunque, che il legislatore, in entrambe le ipotesi, ha individuato il giudice competente sulla base di una relazione di fatto tra l'interessato e l'istituto penitenziario, o tra questo ed il territorio, purché dotato di sufficiente stabilità (cfr. per quel che riguarda la determinazione del Tribunale di Sorveglianza competente in caso di interessato detenuto, in senso conforme, Cass. 20 febbraio 1989, n. 415, RV. 180894, RV. 196247, RV. 196802, RV 199766, RV. 202205). L'art. 41 bis, comma 2 bis, introdotto con la L. 7 gennaio 1998, n. 11, art. 4, ha stabilito tuttavia una regola di determinazione della competenza del tutto particolare, sia con riferimento ai soggetti ai quali si applica, perché è limitata soltanto ai detenuti sottoposti alle restrizioni previste dall'art. 41 bis, sia con riferimento ai criteri, perché al collegamento di fatto tra istituto e detenuto, ha sostituito il criterio formale della 'assegnazione' effettuata dalla amministrazione, sia con riferimento agli effetti di eventuali trasferimenti, a qualsiasi titolo disposti, che, ancorché non temporanei non sono ritenuti idonei ad incidere sulla competenza. Deve, dunque, concludersi che il legislatore ha inteso creare una vera e propria competenza specifica del Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di pena in cui è assegnato il condannato, l'internato o l'imputato assoggettato alle restrizioni di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 41 bis, comma 2, per cui si è in presenza di una competenza funzionale territoriale di natura inderogabile che può essere rilevata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Va aggiunto, peraltro, che tale previsione non si pone in contrasto con il principio di cui all'art. 677 c.p.p., comma 1, perché la novella che ha introdotto la eccezione alla regola generale è temporalmente successiva, sia perché l'art. 236 disp. att. c.p.p., prevede che nelle materie di competenza del Tribunale di Sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della L. 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel capo 2 bis del titolo secondo della stessa Legge.
Nella fattispecie l'NS, ancorché abbia presentato il reclamo quando ancora si trovava nella Casa circondariale di Napoli Secondigliano, è stato fatto oggetto di notifica del provvedimento ministeriale L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 41 bis, in Cuneo e contestualmente ivi assegnato;
tale fatto radica la competenza del giudice a conoscere del relativo reclamo (Cass. Sez. 1, sent. 9 febbraio 2006, n. 7424 e sez. 1, 24 maggio 2008, n. 21339) posto che va identificato in Cuneo e non in Napoli il luogo destinato all'NS perché sia sottoposto alle restrizioni previste dall'art. 41 bis citato (Sez. 1, 8 novembre 2001, n. 45714). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino che ha competenza sul centro penitenziario dove l'NS risulta assegnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Torino per la decisione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2009