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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Monica Bighetti, giudice unico, a seguito dell'udienza di discussione del 30 gennaio 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies comma terzo c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1402/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentata e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DIMASI LUCA del Foro di Forlì Cesena
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. CP_1 C.F._2
CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile urbano
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. , proprietaria di immobile sito in Tamara via Donatori di sangue 3 Parte_1
composto da appartamento, ufficio e magazzino, premesso di avere venduto l'immobile a mediante atto notarile del 25 novembre 2016 Persona_1
riservandosi la proprietà del medesimo ai sensi dell'art.1523 c.c.; che le rate di prezzo, per un importo totale di 87.500 euro, avrebbero dovuto essere corrisposte dal 28 novembre 2016 al 28 maggio 2031 per €500 mensili;
che l'acquirente aveva interrotto i pagamenti fin dal dicembre 2016 e che il contratto era stato risolto con missive datate
30 ottobre 2018, 12 febbraio 2019, 9 aprile 2024 (consegnata il 15 aprile 2024); che tuttavia, mentre la aveva lasciato l'immobile, il di lei compagno Per_1 CP_1
era rimasto all'interno senza titolo alcuno e non si era presentato alla mediazione
[...]
1 (invito notificato il 17 luglio 2023). Ciò premesso, dedotto in diritto che il convenuto deteneva senza titolo l'immobile “ a far data dall'anno 2016” e che tale illegittima occupazione aveva determinato un danno quantificato, non essendo disponibili dati relativi al valore locativo dell'immobile, in €500 mensili pari alle rate del predetto contratto di vendita, ciò premesso conveniva in giudizio per CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” accertare e dichiarare che il SInor
occupa senza titolo il fabbricato come individuato in premessa di CP_1
proprietà della SI.ra , sito in Copparo località Tamara, via Donatori Parte_1
di Sangue 3; ordinare a di liberare immediatamente il fabbricato di CP_1
cui sopra e consegnarlo, senza dilazione, alla SI.ra . Condannare il Parte_1
SI. al pagamento di lire 45.000 in favore della SI.ra CP_1 Parte_1
a titolo di indennità di occupazione, a far data dall'anno 2017 e sino al mese di giugno 2024; condannare al pagamento della somma di €500 mensili CP_1
a titolo di indennità di occupazione a far data dal deposito del presente ricorso e sino all'effettivo rilascio dell'immobile de quo. Con vittoria di spese ed onorari come per legge”.
§2. Nonostante la ritualità della notificazione, rinnovata a seguito di ordinanza del 23 ottobre 2024, non si costituiva in giudizio ed era dichiarato CP_1
contumace.
La TE ha dichiarato di essere sicura che abita in Testimone_1 CP_1 via Donatori di Sangue 3, anche oggi, e che l'abitazione viene tenuta in condizioni igienico sanitarie pessime.
A fronte della prova di parte ricorrente di essere proprietaria dell'immobile (vedi docc.1 e 2) e dell'allegazione secondo la quale non ha alcun titolo per CP_1
permanere nell'abitazione di Tamara, via Donatori di sangue 3, il convenuto, onerato di dimostrare il titolo legittimo di permanenza, non lo ha in alcun modo dimostrato ed anzi è rimasto contumace nel processo.
A mente dell'art.832 c.c. la proprietaria ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art.832 c.c.) e quindi di ottenere, innanzitutto, la liberazione del bene immobile da chi lo occupi senza titolo.
§3. La ricorrente richiede il risarcimento del danno per occupazione senza titolo dal gennaio 2017 all'attualità. 2 La domanda non è fondata.
A prescindere dal fatto che una prova certa dell'inizio della occupazione nel lontano
2017 non è provata, e che non è addirittura data prova del ricevimento della raccomandata del 13 marzo 2023 con la quale si richiedeva il rilascio dell'immobile
(doc.6) vi è a dire che non vi sono sufficienti elementi per desumere la sussistenza di tale danno.
E' noto infatti che “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”. (Cass. Sez. U., 15/11/2022, n. 33645,
Rv. 666193 - 01).
Affermano le Sezioni Unite che “Nella comune fattispecie di occupazione abusiva
d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa….” (paragrafo
4.9) Nel caso di specie la ricorrente allega, genericamente, un danno emergente in re ipsa ”sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto domenicale”. È ben vero che tale danno emergente può essere liquidato in via equitativa, ma è altrettanto vero che la parte deve specificamente allegare di essere stata privata del godimento diretto della cosa (ad esempio non ha potuto abitarvi ed ha dovuto abitare altrove o chiedere ospitalità altrove) o del godimento indiretto ossia della perdita concreta e vera della possibilità di fare godere a terzi l'immobile. In presenza di tali allegazioni, che debbono essere precise onde poter essere contestate od anche non contestate, e quindi solo a fronte della prova del danno emergente quale danno evento, il giudice può equitativamente determinare il danno conseguenza nel valore locativo dell'immobile.
Diverso il caso, non qui prospettato, del lucro cessante, il quale presuppone la diversa allegazione e prova che il bene sarebbe stato locato a condizioni migliori di quelle di mercato (Cass. Sez. U., 15/11/2022, n. 33645, Rv. 666193 - 01).
3 A fronte delle generiche allegazioni in merito alla sussistenza di un danno emergente, il giudice non può ritenere provato detto danno e quindi conseguentemente liquidarlo.
§4. Le spese sono compensate per un terzo e vengono liquidate per l'intero secondo gli onorari minimi di cui al DM55/2014 per la mediazione e per le cause di cognizione della fascia di valore dichiarata dall'attore (€804 mediazione, €851 studio, €602 introduttiva, €903 istruttoria, €1453 discussione totale €4613 oltre ad €691,95 per spese forfettarie, Iva e CPA).
p.q.m.
accerta e dichiara che occupa senza titolo l'immobile di proprietà di CP_1
sito nel Comune di Copparo, località Tamara, alla via Donatori di Parte_1
Sangue 3, piano terreno e così catastalmente descritto al NCEU comune di Copparo: foglio 79 n.348 sub 9, categoria A/4 classe 2 vani 4,5, 348 sub 10, categoria A/10, classe 1, vani 2,5, 348 sub 11, categoria C/2 classe 1, 348 sub 8, 490 sub 1 (corte), 348 sub 12 e 348 sub 4; condanna a rilasciare immediatamente l'immobile di cui sopra, CP_1
pertinenze comprese, libero da persone e cose.
Respinge nel resto.
Compensa le spese nella misura di un terzo. Condanna a corrispondere CP_1
a due terzi delle spese di lite che liquida per l'intero (3/3) in €4613 per Parte_1
compensi di avvocato, €691,95 per spese forfettarie, €545 per rimborso contributo unificato, oltre IVA e Cpa.
Così deciso in Ferrara il 22 febbraio 2025
Il giudice
Monica Bighetti
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