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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/11/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
IA AC Presidente
MA MO ER Consigliere relatore
Domenico Maria Spinelli Giudice aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 283/2020 R.G., in sede di giudizio di rinvio, avverso la sentenza n. 201/2013, pronunciata dal Tribunale di Larino in data 18.7.2013 (proc. n.
479/2007 R.G.), avente ad oggetto vendita - risarcimento danni;
TRA
, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'Avv. Maria Assunta Milone, con domiciliazione telematica legale;
APPELLANTE
CONTRO
( ); Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Accogliere il presente atto di appello secondo la ricostruzione e le motivazioni addotte nell'atto di impugnazione. Nel merito: in accoglimento dell'appello, decidere il presente giudizio nell'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e in sostituzione della sentenza cassata, resa dal Tribunale di Larino-Sez. distaccata di
Termoli (CB), giudice dott.ssa Cleonice Cordisco, n. 201/2013 in data 11.7/18.07.2013, così provvedere:
1) accertare e dichiarare la signora , a causa degli evidenti difetti Parte_1 meccanici dell'autovettura acquistata presso la concessionaria Controparte_2 con sede in Termoli (CB) al V.le dei Pini n. 46, ha subito un danno grave ed ingiusto;
[...]
1 2) condannare, per l'effetto la convenuta, oggi Società in liquidazione volontaria, in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni conseguenti, danni che possono essere così ripartiti: € 1.810,96 a titolo di rimborso spese per essere stati costretti a noleggiare un'auto sostitutiva per recarsi al lavoro;
€ 1.770,00 per il ripristino del mezzo presso
l'autFI Larino;
€ 2.500,00 o in altra somma maggiore o minore che Controparte_3 la Corte vorrà stabilire anche in via equitativa a titolo di ristoro pe il disagio subito e per non aver potuto utilizzare l'auto appena acquistata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del credito al soddisfo;
e così in tutto € 6.080,96.
Con vittoria delle spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge, e degli oneri accessori di legge.
FATTI DI CAUSA
1. e , premesso di aver acquistato, in data Parte_2 Parte_1
7.3.2006, presso l'autoconcessionaria (di seguito indicata, Controparte_1 per semplicità, con l'acronimo ), l'autovettura usata Jeep Gran Cherokee targata CP_4
CZ929CP, che a distanza di pochi giorni dalla consegna aveva manifestato seri problemi al motore tali da renderla inutilizzabile, agivano dinanzi al Tribunale di Larino per il risarcimento dei danni consistenti: nel rimborso delle spese sostenute per il noleggio di auto sostitutiva, per € 1.810,96: nel costo di ripristino del mezzo, per € 1.770,00; nel ristoro per il disagio subito a causa della impossibilità di utilizzare il mezzo, indicato in via equitativa in € 2.500,00, salva diversa determinazione di giustizia.
si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda, in quanto, a CP_4 suo dire, il vizio lamentato era dipeso da un uso anomalo dell'auto e dalla sua carente manutenzione;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna di controparte al pagamento ella somma di € 1.960,73, a titolo di restituzione dell'importo pagato alla ditta CP_5 per gli interventi sull'autovettura oggetto di causa.
Con sentenza n. 201/2013 del 18.7.2013 il Tribunale di Larino rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale: in base all'istruttoria svolta riteneva non dimostrata la circostanza del manifestarsi di vizi dell'auto a distanza di pochi giorni dall'acquisto, essendo emerso che il mezzo era stato riportato alla concessionaria tre mesi dopo l'acquisto e dopo aver percorso svariati chilometri;
ha, quindi, ritenuto che al momento della vendita l'auto fosse idonea all'uso e che, trattandosi di autovettura usata che al momento della vendita aveva già percorso 140.000 km, non potesse pretendersi l'operatività della garanzia per difetti che hanno origine nello stato di vetustà del bene.
2. Questa corte, con sentenza n. 224/2017 del 22.6.2017, rigettava l'appello proposto da e . Parte_2 Parte_1
3. La sola ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, con cui Pt_1 ha denunciato: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 128, 129, 130, 132 e 135 del
Codice del consumo, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo, relativamente alla valutazione delle testimonianze assunte.
Con sentenza n. 13148/20 depositata il 30.6.2020, la Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo e cassando la sentenza impugnata, con rinvio a questa corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
4. Il presente giudizio è stato tempestivamente riassunto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 28.10.2020.
non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_4
Dopo diversi rinvii motivati dalla necessità di acquisire i fascicoli d'ufficio dei gradi precedenti, all'esito di trattazione scritta dell'udienza del 20.2.2024, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 224/2017 questa corte d'appello, confermando le valutazioni espresse nella sentenza del Tribunale di Larino n. 201/2013, ha ritenuto non dimostrata l'insorgenza di vizi dell'auto venduta immediatamente dopo la consegna, affermando che i problemi di funzionamento manifestatisi soltanto nel 2008, di cui aveva riferito il meccanico , non erano tali da dimostrare la presenza di vizi occulti al momento Tes_1 della vendita, alla luce delle dichiarazioni dei testi di parte appellata, i quali avevano riferito di accurati controlli eseguiti prima della consegna, da cui non erano emersi difetti di sorta.
2. Con il primo motivo del ricorso per cassazione proposto ha Parte_1 denunciato la violazione e falsa applicazione di disposizioni dettate dal Codice del consumo, deducendo che di esse deve farsi applicazione nel contratto di vendita oggetto di causa, intervenuto tra professionista e consumatore.
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che: il combinato disposto degli artt. 129 e ss. del Codice del consumo consente di configurare una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, quando il difetto si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna, fermo restando l'onere del consumatore di denunciare i difetti al venditore entro due mesi dalla scoperta;
l'art. 130 disciplina i diversi rimedi esperibili dal consumatore, graduati secondo un preciso ordine;
sulla base della presunzione iuris tantum stabilita dall'art. 132, comma 3, i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono sussistenti già a tale data, fatto salvo il caso in cui tale evenienza sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità; per il difetto che si manifesti entro questo termine il consumatore, pertanto, può limitarsi ad allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita;
l'onere di denuncia a carico del consumatore è assolto con la comunicazione tempestiva al
3 venditore del difetto di conformità, non occorrendo che venga fornita la prova di tale difetto, né che sia indicata la sua causa precisa, che non sempre è possibile conoscere senza un'indagine tecnica, che rientra invece nelle possibilità del venditore.
Secondo il giudice di legittimità questa corte ha erroneamente applicato le norme del codice civile in materia di vendita in luogo della disciplina relativa ai contratti di consumo, pur risultando dalla sentenza impugnata che l'autovettura era stata alienata da un operatore commerciale (concessionaria di rivendita di autovetture usate), ad una persona fisica, che l'aveva acquistata per ragioni personali;
la corte avrebbe dovuto accertare, tenuto conto della consegna dell'auto il 7.3.2006 e della prima segnalazione intervenuta nel giugno 2006, se il vizio fosse stato denunciato entro due mesi dalla sua scoperta e, trattandosi di vizio manifestatosi entro sei mesi dalla consegna, applicare la presunzione di responsabilità a carico del venditore, a meno che tale ipotesi fosse incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità; non era, poi, sufficiente a far ritenere sussistente tale incompatibilità il rilievo che l'auto era stata controllata prima della vendita e che era stato effettuato un tagliando, essendo necessario verificare, al momento della denuncia del vizio, la causa che lo aveva generato facendo ricorso all'assistenza tecnica di cui disponeva la concessionaria;
solo all'esito di tale accertamento la corte di merito avrebbe potuto attribuire rilevanza all'uso anomalo del mezzo risultante dal chilometraggio dell'autovettura oggetto del contratto.
3. Ciò premesso e dato atto dei principi di diritto formulati dalla Cassazione, nel presente giudizio di rinvio deve farsi applicazione del codice del consumo di cui agli artt. 128 e ss. allo scopo di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria proposta da Parte_1 per difetto di conformità dell'auto acquistata.
[...]
3.1. Risulta dagli atti che il contratto di vendita oggetto di causa venne stipulato il
7.3.2006 e che la consegna dell'auto intervenne contestualmente, o nel giro di pochi giorni (secondo le difese svolte da , il 22.3.2006). CP_4
La valutazione della tempestività della denuncia del difetto di conformità rispetto alla sua scoperta, ai sensi dell'art. 132 comma 2 d. lgs. n. 206/2005, è preclusa dalla mancata proposizione di eccezione di decadenza da parte di , la quale ha dedotto che la CP_4 prima segnalazione del difetto da parte dell'acquirente risale al giugno 2006, quindi tre mesi dopo la consegna dell'auto, ma non che l'insorgenza e, quindi, la scoperta del vizio risalgano a epoca anteriore di oltre due mesi rispetto alla predetta data di giugno 2006, allorquando l'auto venne riportata in concessionaria per risolvere la problematica manifestatasi.
Quella prevista dalla norma sopra indicata, infatti, è pacificamente una decadenza (“Il consumatore decade dai diritti …”) e, come tale, è insuscettibile di rilievo officioso, secondo quanto previsto dall'art. 2969 c.c. (sul punto Cass., n. 12180/2025, con specifico riferimento all'art. 132, comma 2 d. lgs. n. 206/2005, oltre che la giurisprudenza sul tema della denuncia dei vizi in base alla disciplina codicistica della vendita: Cass., n.
3429/2006; Cass., n. 1031/2000).
4 3.2. Come evidenziato dalla Cassazione i vizi dell'auto venduta si sono manifestati entro sei mesi della consegna, essendo emerso che, a fronte di una consegna avvenuta a marzo 2006, la prima segnalazione fu del giugno 2006.
Trova, quindi applicazione il regime probatorio agevolato a favore del consumatore previsto dall'art. 132, comma 3 d. lgs. n. 206/2005, secondo cui “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
A tal proposito deve escludersi, sulla scia di quanto affermato dalla Cassazione, che il controllo dell'auto effettuato dalla concessionaria prima della vendita valga ad escludere la compatibilità della presunzione di cui sopra con la natura usata del bene.
Al contrario, proprio la circostanza del dettagliato controllo dell'auto in ogni sua componente e dell'effettuazione di un tagliando e di un controllo generale due giorni prima della consegna (v. le specifiche deduzioni sul punto nella comparsa di risposta da parte di ) rende evidente l'anormalità di un difetto manifestatosi a distanza di CP_4 appena tre mesi, pur in presenza di un'autovettura usata con notevole chilometraggio, non potendo certo ritenersi doverosa, in tale breve lasso di tempo e in presenza di un tagliando molto recente, l'esecuzione, da parte dell'acquirente, di ulteriore manutenzione ordinaria, che, peraltro, parte appellata ha indicato come doverosa senza tuttavia indicare in quali attività essa sarebbe dovuta consistere.
La presunzione dell'esistenza del difetto di conformità alla data della consegna dell'auto non è incompatibile neppure con la natura del difetto, consistente in un rilevante problema tecnico del motore: l'intervento eseguito nel giugno 2006, secondo quanto dato atto dalla stessa , è consistito nella revisione della pompa di iniezione, quindi di CP_4 un elemento del motore che ne condiziona la piena funzionalità e che anche in un'autovettura usata non può manifestare malfunzionamenti a distanza di brevissimo tempo dalla consegna, indipendentemente dal numero di chilometri percorsi.
3.3. Fatte queste premesse, la responsabilità della società venditrice, in considerazione della presunzione di cui all'art. 132, comma 3 d. lgs. n. 206/2005, deve ritenersi dimostrata per il difetto di conformità manifestatosi entro sei mesi dalla consegna, che ha determinato il duplice intervento della concessionaria, dapprima nel giugno 2006 e in seguito alla fine dell'estate dello stesso anno.
In conseguenza di tanto gli esborsi sostenuti dalla concessionaria per tali interventi, funzionali a ripristinare la funzionalità dell'autovettura, devono restare a carico della venditrice: ne consegue la riforma della sentenza di primo grado nel senso del rigetto della domanda riconvenzionale proposta da allo scopo di ottenere la restituzione CP_4 delle somme corrisposte all'FI EC , presso cui le riparazioni sono CP_5 state eseguite.
3.4. Per le stesse ragioni, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere accolta la domanda di condanna della società appellata al risarcimento dei danni subiti da parte
5 appellante per non aver potuto utilizzare l'auto acquistata nel periodo di tempo occorrente per la seconda riparazione, tra fine agosto e metà settembre 2006.
Si tratta, infatti, di danni causalmente collegati alla necessità delle riparazioni, che hanno sottratto per un periodo di tempo consistente l'auto venduta alla disponibilità dell'acquirente per la necessità di ripristinare la sua piena funzionalità.
Nessuna contestazione, peraltro, è stata sollevata da parte appellata circa la necessità di parte appellante di prendere altra autovettura a noleggio per far fronte alle esigenze di spostamento per motivi di lavoro.
La documentazione prodotta dall'appellante dimostra un debito nei confronti della società di noleggio Sixt di Termoli per autovettura sostitutiva, dell'importo complessivo di € 1.518,40, non di € 1.810,96, come richiesto da parte appellante: nei limiti dell'importo documentato deve riconoscersi la fondatezza della domanda risarcitoria.
3.5. Discorso diverso va fatto per le altre due voci di danno oggetto della domanda.
3.5.1. Quanto al costo delle riparazioni presso l'autFI di Larino, che CP_3
l'appellante quantifica in € 1.770,00, deve darsi atto che nessuna documentazione relativa all'esborso è stata prodotta e che tale mancanza non è supplita dalle dichiarazioni testimoniali di , titolare dell'autFI, il quale, sentito Testimone_2 all'udienza del 10.6.2010, non ha fatto riferimento alcuno a pagamenti ricevuti o a fatture emesse, anzi ha precisato che all'epoca non era stato ancora pagato per la manutenzione eseguita.
La mancanza di documentazione relativa alla spesa rende superfluo l'esame della questione se sia applicabile la presunzione di cui all'art. 132 comma 3 d. lgs. n. 206/2005 anche ai difetti oggetto degli interventi presso che, come risulta dalla CP_3 testimonianza , sono stati eseguiti nel mese di marzo 2008 e “qualche mese Tes_1 prima”, quindi a notevole distanza di tempo (certamente superiore a sei mesi) sia rispetto alla consegna dell'auto, sia rispetto all'ultimo intervento di riparazione presso l'FI
, risalente ad agosto – settembre 2006. CP_5
3.5.2. Nessuna dimostrazione è stata, poi, fornita in ordine agli ulteriori danni genericamente richiesti, per un ammontare indicato in via equitativa in € 2.500,00 (salva diversa quantificazione), a titolo di “ristoro per il disagio subito e per non aver potuto utilizzare l'auto appena acquistata”.
Parte appellante non ha dedotto, e tanto meno dimostrato, di aver subito danni per mancato utilizzo dell'auto diversi da quelli conseguenti alla necessità di sostenere esborsi per il noleggio di altra auto nel periodo agosto – settembre 2006; neppure ha indicato in cosa sarebbero consistititi i disagi eventualmente diversi da quelli derivanti dall'impossibilità di utilizzo dell'auto nel periodo del suo fermo per riparazioni.
4. In riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da parte appellante deve essere accolta nei limiti sopra indicati, mentre va rigettata la domanda di parte appellata.
Sull'importo riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni, pari a € 1.518,40, deve essere riconosciuta la rivalutazione dall'agosto 2006 all'attualità e la maggiorazione di interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno (Cass., SU n. 1712/1995).
6 5. L'esito finale del giudizio, che vede la soccombenza di , comporta la necessità CP_4 di regolamentazione delle spese di tutti gradi di giudizio.
La consistente riduzione del quantum oggetto della domanda induce a disporre la compensazione di un quarto delle spese di giudizio, che per la restante parte vanno poste a carico di . CP_4
Secondo i principi affermati costantemente dalla Suprema Corte, gli onorari spettanti al difensore devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale, in riferimento ai singoli gradi.
Ne consegue che nella specie la liquidazione del compenso al difensore relativa al giudizio di primo grado deve effettuarsi in applicazione del d. m. n. 140/12, secondo i relativi criteri per fasi di studio, introduttiva e decisoria, parametri intermedi tra minimi e massimi;
quella per il primo giudizio di appello, per il giudizio dinanzi alla Cassazione e per la presente fase di rinvio viene invece effettuata in riferimento ai criteri di cui al d. m.
n. 55/14, nelle diverse versioni vigenti al momento della conclusione di ogni singola fase, sempre in misura intermedia tra minimi e massimi;
il tutto prendendo in considerazione il valore della causa, dato dalla somma dell'importo per cui è accolta la domanda di parte appellante e dell'importo oggetto della domanda riconvenzionale di parte appellata.
In considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'appellante nei precedenti gradi e pur in mancanza, allo stato di un'istanza di liquidazione compenso parte, deve disporsi, ai sensi dell'art. 133 t.u.s.g., il pagamento delle spese a carico dell'appellata soccombente in favore dello Stato, in ipotesi di conferma dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione del compenso al suo difensore.
P. Q. M.
la Corte di appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente, in sede di giudizio di rinvio riassunto con atto di citazione notificato il 28.10.2020, sull'appello avverso la sentenza n. 201/2013, pronunciata il
18.7.2013 dal Tribunale di Larino, proposto da nei confronti di Parte_1
e , nella contumacia di quest'ultima, così CP_1 Controparte_1 provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
• accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'appellante nei confronti della società appellata, che condanna al pagamento, in favore della per i titoli indicati in motivazione, della somma di € Pt_1
1.518,40, maggiorata di rivalutazione monetaria dall'agosto 2006 alla
7 pronuncia della presente sentenza e di interessi compensativi al tasso legale sulla somma rivalutata di anno in anno;
• rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società appellata;
2) condanna la società appellata al pagamento di tre quarti delle spese processuali, che liquida in tale quota in € 1.575,00 per il primo grado, in € 2.081,25 per il primo giudizio di appello, in € 1.338,75 per il giudizio di cassazione e in € 2.186,25 per il presente giudizio di rinvio, per compensi al difensore oltre rimborso forfettario nella misura prevista, Iva e Cpa come per legge, con compensazione della restante parte;
dispone che, in ipotesi di conferma dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione del compenso a carico dell'Erario, il pagamento delle spese processuali sia eseguito in favore dello Stato,.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA MO ER IA AC
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