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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22695/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg 22099/2023 promossa da:
1) , nata in [...] il [...], Documento Nazionale di Identità Nr. Parte_1
, CUIL/CUIT 27-32726499 6 in proprio e - unitamente a NumeroD_1 Parte_2
NumeroD_ nato in [...] il 15 maggio del 1987, Documento Nazionale di Identità Nr. , CUIL/CUIT
,e residente al Nr. 143, Rafaela, Dipartimento di Castelanos, Provincia di Santa Fo, NumeroDiCa_3
Repubblica Argentina- per conto dei figli nato in [...] il [...] Persona_1
e nata in [...] il [...]; nonché - unitamente al marito Persona_2
, nato in [...] l'[...], Documento Nazionale di Identità Nr. Parte_3
, CUIL/CUIT 20-31876748-4 - in nome e per conto dei minori: NumeroD_4 Parte_4
NumeroD_
nata in [...], Santa Fe il 20/02/2017, Documento Nazionale di Identità Nr. ,
[...]
CUIL/CUIT 27-56023295-6 e nata in [...] il [...], Documento Parte_5
NumeroD_ Nazionale di Identità n. , tuti residenti ni Cale Jauretche 439, Rafaela, Santa Fe, Argentina, tutti residenti a [...]439, Rafaela, Dipartimento di Castellanos, Provincia di Santa Fe, Repubblica
Argentina;
2) nato in [...] il [...], Documento Nazionale di Identità n. Parte_6
, CUIL/CUIT 23. , NumeroD_7 P.IVA_1 tutti rappresentati e difesi dell'avvocato Silvio Maragucci ( ) con studio in Monza, Cia C.F._1
Marsala 21 e digitalmente domiciliati presso Email_1
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano a Parte_1
,
[...] Persona_2 Persona_1 Parte_4 [...]
, Firmato Da: CC IL Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC Parte_6
SIGNATURE CA Serial#: 2a36d PERALTA ZOE NICOLE, - conseguentemente ordinare al e, Controparte_1
per esso, all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite.”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato , in proprio e - unitamente Parte_1
a per conto dei figli e Parte_2 Persona_1 Persona_2
nonché - unitamente al marito - in nome e per conto dei minori:
[...] Parte_3 [...]
e ; convenivano in giudizio il Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto CP_1
tutti discendenti di (alias , cittadino italiano nato a [...] il [...] (all. Persona_3 Per_4 1) ed emigrato in Argentina dove contraeva matrimonio con la cittadina argentina , il 6.9.1903 (all. Per_5
1b) e decedeva, in Argentina, il 14.10.1944 (all. n. 1c) senza mai naturalizzarsi cittadino argentino e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (all. 1)
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 13.02.2024.
Con note di trattazione scritta debitamente autorizzate e depositate in luogo dell'udienza del 18.06.2025 il legale rilevava la mancata costituzione in giudizio del , nonostante le notifiche Controparte_1
tempestivamente effettuate, e chiedeva il trattenimento della causa in decisione richiamandosi alle conclusioni formulate in ricorso.
All'esito del deposito il giudice riservava la decisione.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Va inoltre dichiarata la contumacia della parte resistente, stante la regolarità e tempestività della notifica.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- l'avo (alias emigrava in Argentina dove contraeva matrimonio con la cittadina Persona_3 Per_4
argentina , il 6/9/1903 (all. 1b) e da tale unione nasceva , nata il [...] (all. Per_5 Persona_6
2);
- , in data 21/06/1929 contraeva matrimonio CON (all. 2b) e da tale Persona_6 Persona_7
unione nasceva , nata il [...] (all. 3); Persona_8
- decedeva in Argentina in data 17/11/1962 (all. in atti); Persona_6
- , in data 17/09/1963, contraeva matrimonio con (all. Persona_8 Persona_9
3b) e da tale unione nasceva nata il [...] (doc. 4); Persona_10
- decedeva in Argentina in data 5/04/1999 (cfr. all. in atti); Persona_8
- contraeva matrimonio con , in data 13/06/1986 Persona_10 Controparte_2
(all. 4b) e da tale unione nascevano due figli: nata il [...] (doc. 4b1), e Parte_1 [...]
il 9.7.2004 (doc. 4d), entrambi odierni ricorrenti;
Parte_6 - la primogenita, , in data 16/9/2010, contraeva prime nozze Parte_1 Parte_2
(doc. 4c) e da tale unione nascevano due figli: nato il [...] (doc.
[...] Persona_1
4c1) e nata il [...] (doc. 4c2), entrambi ricorrenti minorenni Persona_2
- E scioglievano il loro vincolo matrimoniale;
Parte_1 Parte_2
, in data 29/12/2022, contraeva seconde nozze con (doc. Parte_1 Parte_3
4c bis) e da tale matrimonio nascevano due figli: nata il [...] (doc. 4c3) e Persona_11
nata il [...] (doc. 4c4), entrambi ricorrenti minorenni. Parte_5
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che
“l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che
“l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile
(introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio
1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n.
555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto
l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva
l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta e aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis
Pertanto, l'avo (alias , cittadino italiano nato a [...] il [...] (all. 1) ed Persona_3 Per_4 emigrato in Argentina senza aver rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 3) trasmetteva la cittadinanza alla figlia , nata il [...] (all. 2) e che la cittadinanza perduta da costei a causa di una norma Persona_6
illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana (cfr. Corte Cost.
n. 30/1983), alla figlia , nata il [...] (all. 3) e da costei a tutti i suoi discendenti Persona_8 come sopra enucleati, compresi gli odierni ricorrenti (cfr. doc. nn. 41b, 4d, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4).
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr.
Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Rileva infine il Tribunale che le variazioni dei dati anagrafici, letterali e fonetiche dell'avo italiano, della figlia dello stesso e dei ricorrenti che si rilevano nei documenti allegati, sono del tutto irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda in quanto non creano dubbi circa il rapporto di parentela in linea retta tra il dante causa ed i suoi discendenti (figli, nipoti, pronipoti, etc.), giustificandosi, negli anni, sia con l'adattamento dei nomi italiani alla lingua parlata in Argentina, sia, soprattutto, con il modus operandi di coloro che detenevano i registri anagrafici, che scrivevano a mano e spesso direttamente nei luoghi di arrivo e di registrazione degli emigranti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite, stante la peculiarità della controversia e la mancata opposizione alla domanda da parte della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nata in Parte_1
Argentina il 27/03/1987, nato in [...] il [...], Persona_1 [...]
nata in [...] il [...], , nata in [...], Persona_2 Parte_4
Santa Fe il 20/02/2017, nata in [...] il [...], Parte_5 Parte_6
nato in [...] il [...] il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana
[...] mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi • ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 18/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg 22099/2023 promossa da:
1) , nata in [...] il [...], Documento Nazionale di Identità Nr. Parte_1
, CUIL/CUIT 27-32726499 6 in proprio e - unitamente a NumeroD_1 Parte_2
NumeroD_ nato in [...] il 15 maggio del 1987, Documento Nazionale di Identità Nr. , CUIL/CUIT
,e residente al Nr. 143, Rafaela, Dipartimento di Castelanos, Provincia di Santa Fo, NumeroDiCa_3
Repubblica Argentina- per conto dei figli nato in [...] il [...] Persona_1
e nata in [...] il [...]; nonché - unitamente al marito Persona_2
, nato in [...] l'[...], Documento Nazionale di Identità Nr. Parte_3
, CUIL/CUIT 20-31876748-4 - in nome e per conto dei minori: NumeroD_4 Parte_4
NumeroD_
nata in [...], Santa Fe il 20/02/2017, Documento Nazionale di Identità Nr. ,
[...]
CUIL/CUIT 27-56023295-6 e nata in [...] il [...], Documento Parte_5
NumeroD_ Nazionale di Identità n. , tuti residenti ni Cale Jauretche 439, Rafaela, Santa Fe, Argentina, tutti residenti a [...]439, Rafaela, Dipartimento di Castellanos, Provincia di Santa Fe, Repubblica
Argentina;
2) nato in [...] il [...], Documento Nazionale di Identità n. Parte_6
, CUIL/CUIT 23. , NumeroD_7 P.IVA_1 tutti rappresentati e difesi dell'avvocato Silvio Maragucci ( ) con studio in Monza, Cia C.F._1
Marsala 21 e digitalmente domiciliati presso Email_1
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano a Parte_1
,
[...] Persona_2 Persona_1 Parte_4 [...]
, Firmato Da: CC IL Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC Parte_6
SIGNATURE CA Serial#: 2a36d PERALTA ZOE NICOLE, - conseguentemente ordinare al e, Controparte_1
per esso, all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registi dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite.”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato , in proprio e - unitamente Parte_1
a per conto dei figli e Parte_2 Persona_1 Persona_2
nonché - unitamente al marito - in nome e per conto dei minori:
[...] Parte_3 [...]
e ; convenivano in giudizio il Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto CP_1
tutti discendenti di (alias , cittadino italiano nato a [...] il [...] (all. Persona_3 Per_4 1) ed emigrato in Argentina dove contraeva matrimonio con la cittadina argentina , il 6.9.1903 (all. Per_5
1b) e decedeva, in Argentina, il 14.10.1944 (all. n. 1c) senza mai naturalizzarsi cittadino argentino e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (all. 1)
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 13.02.2024.
Con note di trattazione scritta debitamente autorizzate e depositate in luogo dell'udienza del 18.06.2025 il legale rilevava la mancata costituzione in giudizio del , nonostante le notifiche Controparte_1
tempestivamente effettuate, e chiedeva il trattenimento della causa in decisione richiamandosi alle conclusioni formulate in ricorso.
All'esito del deposito il giudice riservava la decisione.
*****
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Va inoltre dichiarata la contumacia della parte resistente, stante la regolarità e tempestività della notifica.
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- l'avo (alias emigrava in Argentina dove contraeva matrimonio con la cittadina Persona_3 Per_4
argentina , il 6/9/1903 (all. 1b) e da tale unione nasceva , nata il [...] (all. Per_5 Persona_6
2);
- , in data 21/06/1929 contraeva matrimonio CON (all. 2b) e da tale Persona_6 Persona_7
unione nasceva , nata il [...] (all. 3); Persona_8
- decedeva in Argentina in data 17/11/1962 (all. in atti); Persona_6
- , in data 17/09/1963, contraeva matrimonio con (all. Persona_8 Persona_9
3b) e da tale unione nasceva nata il [...] (doc. 4); Persona_10
- decedeva in Argentina in data 5/04/1999 (cfr. all. in atti); Persona_8
- contraeva matrimonio con , in data 13/06/1986 Persona_10 Controparte_2
(all. 4b) e da tale unione nascevano due figli: nata il [...] (doc. 4b1), e Parte_1 [...]
il 9.7.2004 (doc. 4d), entrambi odierni ricorrenti;
Parte_6 - la primogenita, , in data 16/9/2010, contraeva prime nozze Parte_1 Parte_2
(doc. 4c) e da tale unione nascevano due figli: nato il [...] (doc.
[...] Persona_1
4c1) e nata il [...] (doc. 4c2), entrambi ricorrenti minorenni Persona_2
- E scioglievano il loro vincolo matrimoniale;
Parte_1 Parte_2
, in data 29/12/2022, contraeva seconde nozze con (doc. Parte_1 Parte_3
4c bis) e da tale matrimonio nascevano due figli: nata il [...] (doc. 4c3) e Persona_11
nata il [...] (doc. 4c4), entrambi ricorrenti minorenni. Parte_5
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che
“l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che
“l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile
(introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio
1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n.
555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto
l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva
l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta e aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis
Pertanto, l'avo (alias , cittadino italiano nato a [...] il [...] (all. 1) ed Persona_3 Per_4 emigrato in Argentina senza aver rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. 3) trasmetteva la cittadinanza alla figlia , nata il [...] (all. 2) e che la cittadinanza perduta da costei a causa di una norma Persona_6
illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana (cfr. Corte Cost.
n. 30/1983), alla figlia , nata il [...] (all. 3) e da costei a tutti i suoi discendenti Persona_8 come sopra enucleati, compresi gli odierni ricorrenti (cfr. doc. nn. 41b, 4d, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4).
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr.
Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Rileva infine il Tribunale che le variazioni dei dati anagrafici, letterali e fonetiche dell'avo italiano, della figlia dello stesso e dei ricorrenti che si rilevano nei documenti allegati, sono del tutto irrilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda in quanto non creano dubbi circa il rapporto di parentela in linea retta tra il dante causa ed i suoi discendenti (figli, nipoti, pronipoti, etc.), giustificandosi, negli anni, sia con l'adattamento dei nomi italiani alla lingua parlata in Argentina, sia, soprattutto, con il modus operandi di coloro che detenevano i registri anagrafici, che scrivevano a mano e spesso direttamente nei luoghi di arrivo e di registrazione degli emigranti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di lite, stante la peculiarità della controversia e la mancata opposizione alla domanda da parte della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: , nata in Parte_1
Argentina il 27/03/1987, nato in [...] il [...], Persona_1 [...]
nata in [...] il [...], , nata in [...], Persona_2 Parte_4
Santa Fe il 20/02/2017, nata in [...] il [...], Parte_5 Parte_6
nato in [...] il [...] il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana
[...] mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi • ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 18/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno