TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/12/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1439/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 1439/2025
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pini Aidi (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Rimini, Via Michelangelo Tonti n. 16, PEC: giusta procura Email_1 in atti;
-ricorrente
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dagli Avv.ti Lunedi Monica (C.F. e Luca Cavallini (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rimini, Via Flaminia n. 101, PEC: C.F._5
giusta procura in atti;
Email_2 Email_3
-resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 25.11.2025 pagina 1 di 3 AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorrente Sig. a modifica della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale Parte_1 di Rimini n. 430/2020 del 9.07.2020 e pubblicata il 13.07.2020 nel procedimento R.G.1393/2020, ha promosso il presente giudizio, con ricorso depositato in data 3.06.2025, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di divorzio alle conclusioni ivi formulate.
La resistente Sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con CP_1 domanda di riconvenzionale depositata in data 24.10.2025.
Dal punto di vista procedimentale alla prima udienza di comparizione del 25.11.2025 il Giudice
Relatore, a seguito di interlocuzione con le parti, ha proposto una soluzione conciliativa che tenga conto di quella che è l'attuale situazione economica del figlio Per_1
All'esito della interlocuzione le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni a verbale e previa rinuncia dei termini per note conclusive, il Giudice Relatore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987,
è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate in udienza, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine
Pubblico. Rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in Per_1 conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede: CP_
“il sig. corrisponderà entro il giorno 14 del mese di dicembre 2025 alla sig.ra la somma di Parte_1 euro 150,00 a titolo di mantenimento del figlio;
l'obbligo di mantenimento cesserà a far data dal mese di gennaio 2026, nel pagina 2 di 3 medesimo mese il sig. corrisponderà a controparte la somma di euro 2.000,00 correlata alla rivalutazione istat Parte_1 dell'assegno di mantenimento sino ad ora non corrisposta;
le parti precisano che la corresponsione del mantenimento relativo al mese di dicembre verrà effettuata direttamente dal sig. Parte_1
CP_ la sig.ra rinuncia alle restanti domande in atti nei confronti del sig. Parte_1 spese di lite compensate””
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. Parte_1 nei confronti della sig.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Dispone la modifica della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Rimini n. 430/2020 del
9.07.2020 e pubblicata il 13.07.2020 nel procedimento R.G.1393/2020, alle condizioni concordi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
➢ Spese del procedimento interamente compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 1439/2025
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pini Aidi (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Rimini, Via Michelangelo Tonti n. 16, PEC: giusta procura Email_1 in atti;
-ricorrente
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dagli Avv.ti Lunedi Monica (C.F. e Luca Cavallini (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rimini, Via Flaminia n. 101, PEC: C.F._5
giusta procura in atti;
Email_2 Email_3
-resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 25.11.2025 pagina 1 di 3 AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorrente Sig. a modifica della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale Parte_1 di Rimini n. 430/2020 del 9.07.2020 e pubblicata il 13.07.2020 nel procedimento R.G.1393/2020, ha promosso il presente giudizio, con ricorso depositato in data 3.06.2025, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di divorzio alle conclusioni ivi formulate.
La resistente Sig.ra si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con CP_1 domanda di riconvenzionale depositata in data 24.10.2025.
Dal punto di vista procedimentale alla prima udienza di comparizione del 25.11.2025 il Giudice
Relatore, a seguito di interlocuzione con le parti, ha proposto una soluzione conciliativa che tenga conto di quella che è l'attuale situazione economica del figlio Per_1
All'esito della interlocuzione le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni a verbale e previa rinuncia dei termini per note conclusive, il Giudice Relatore ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 27.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987,
è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate in udienza, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine
Pubblico. Rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in Per_1 conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede: CP_
“il sig. corrisponderà entro il giorno 14 del mese di dicembre 2025 alla sig.ra la somma di Parte_1 euro 150,00 a titolo di mantenimento del figlio;
l'obbligo di mantenimento cesserà a far data dal mese di gennaio 2026, nel pagina 2 di 3 medesimo mese il sig. corrisponderà a controparte la somma di euro 2.000,00 correlata alla rivalutazione istat Parte_1 dell'assegno di mantenimento sino ad ora non corrisposta;
le parti precisano che la corresponsione del mantenimento relativo al mese di dicembre verrà effettuata direttamente dal sig. Parte_1
CP_ la sig.ra rinuncia alle restanti domande in atti nei confronti del sig. Parte_1 spese di lite compensate””
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. Parte_1 nei confronti della sig.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Dispone la modifica della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Rimini n. 430/2020 del
9.07.2020 e pubblicata il 13.07.2020 nel procedimento R.G.1393/2020, alle condizioni concordi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
➢ Spese del procedimento interamente compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3