Art. 3.
In caso di ricorso contro la decisione ministeriale, di cui all'articolo precedente, prima della decisione del Consiglio di Stato dovra' essere sentito il Consiglio dei Lavori Pubblici in adunanza generale.
In caso di ricorso contro la decisione ministeriale, di cui all'articolo precedente, prima della decisione del Consiglio di Stato dovra' essere sentito il Consiglio dei Lavori Pubblici in adunanza generale.