Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.186/2024 R.G., promossa da
, nato l'[...] a [...] ed ivi residente Parte_1
in Via Consolare Antica n.143, C.F.: elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato a Capo d'Orlando (ME) in Via Piave n.95/B, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Nespola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
residente in [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pizzuto, giusta procura in atti;
-resistente
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
1
, premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con Parte_1
- trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Comune di San Piero Patti all'Anno 1980, Numero 10, Parte II, Seria A, Ufficio 1 - che dall'unione erano nate due figlie, il 21.3.1981 e , il 28.1.1986 - Per_1 Per_2
entrambe ormai maggiorenni e con un proprio nucleo familiare, che con sentenza passata in giudicato era stata disposta la separazione giudiziale e che, da allora, la separazione si era protratta ininterrottamente, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata, ha chiesto all'adìto Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stesso ha chiesto lo scioglimento della comunione dei beni immobili in comproprietà con la resistente con conseguente assegnazione, a ciascun coniuge, dell'immobile di fatto occupato a far data dalla separazione.
La , costituitasi in giudizio, non si è opposta la domanda sul Controparte_1
vincolo e affermando che nell'anno 2010 il ricorrente aveva abbandonato il tetto coniugale e non aveva più contribuito al mantenimento della prole, ha chiesto l'assegno di divorzio nella misura mensile di € 400,00, nonché il riconoscimento del diritto di abitazione nella “casa familiare sita in Capo d'Orlando alla via Consolare
Antica n. 143 e la disponibilità congiunta con le figlie della casa sita in contrada
Sangari via Trassari di Capo d'Orlando”.
Il Giudice delegato, sentiti i coniugi, esperito invano il tentativo di conciliazione e ritenendo di non dovere adottare i provvedimenti provvisori, ha assunto la causa in decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M..
Fatta questa premessa, osserva il Collegio che è stato documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Patti, e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
La legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta
2 ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Sulla base di quanto esposto la domanda sul vincolo avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e, come tale, è meritevole di accoglimento.
Infondata e priva di supporto probatorio è, invece, la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'assegno di divorzio.
Preliminarmente occorre evidenziare che in tema di assegno divorzile è utile richiamare l'arresto giurisprudenziale intervenuto con la nota pronuncia n.
18287/2018, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito, che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo il quale l'assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa e che ai fini del riconoscimento dello stesso si deve adottare, pertanto, un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto.
Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del c.d. “menage familiare”.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica di chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
3 In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente, che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare;
in sostanza, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza, tuttavia, fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Inoltre, l'attribuzione dell'assegno non dipende più dall'accertamento di uno stato di bisogno, ma assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. (Cass., n.
17505/2023).
Al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è, pertanto, necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico - patrimoniali degli ex coniugi;
una volta raggiunta la prova di tale circostanza, è necessario accertare (e in entrambi i casi, come si è detto, l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni) se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno
4 della famiglia, e se il coniuge economicamente più debole non abbia la possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via. Una volta accertate tali circostanze,
l'entità dell'assegno non dovrà essere liquidata in misura corrispondente alla somma di denaro necessaria a mantenere (sia pur in via solo tendenziale) il pregresso tenore di vita, bensì in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Nella fattispecie in esame la resistente non ha né allegato né soprattutto provato il contributo che ha fornito in costanza di matrimonio alla realizzazione del patrimonio familiare o l'eventuale sua rinuncia – in giovane età – ad esercitare attività lavorativa per scelte che erano frutto di un progetto comune e condiviso con il marito.
Inoltre, osserva il Collegio, che dall'esame della documentazione reddituale allegata in atti non si evince neppure una rilevante disparità economica tra i coniugi - ormai entrambi in età pensionabile.
Infine, le domande avanzate da entrambe le parti relative ai beni immobili - aventi ad oggetto lo scioglimento della comunione, l'assegnazione di beni, il riconoscimento di diritti reali - sono inammissibili non potendo essere esaminate nel presente procedimento alla luce dell'orientamento intra richiamato dalla giurisprudenza.
Invero, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31,
32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, caratterizzate da riti diversi.
E' conseguentemente esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, la rivendica di beni immobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis,
5 Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez.
I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n.
20638; Tribunale di Milano, 15 luglio 2015).
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ribadito che “ ai sensi dell'art. 40 c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione: va, dunque, esclusa la possibilità del
“simultaneus processus” dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme ed, in termini generali, con le azioni che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione” (Tribunale Terni, 13/05/2020, n.296; Tribunale Salerno sez.
I, 28/02/2018, n.596 in termini conformi Tribunale Lamezia Terme sez. I, 13/01/2023,
n.34,Tribunale Cosenza sez. I, 04/06/2020, n.947).
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 186/2024 R.G., così provvede:
1) dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Piero Patti di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) rigetta la domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'assegno di divorzio;
4) dichiara inammissibili tutte le altre domande avanzate dalle parti;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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