Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
Benché la presentazione di specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980 costituisca, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione del suddetto beneficio, tuttavia, per gli invalidi non ancora riconosciuti tali all'entrata in vigore della legge, in applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 3, comma secondo, della legge 11 febbraio 1980,n.18, è sufficiente che sia stata proposta domanda volta all'accertamento del requisito sanitario sulla quale l'autorità all'epoca competente non aveva ancora provveduto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPANÒ Alberto - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TI NT DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 24/D, presso lo studio dell'avvocato PLACIDO PULIATTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELA DELUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9913/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 13/03/01 R.G.N. 41824/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/07/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con sentenza 10 gennaio/13 marzo 2001 n. 9913, previo rinnovo della c.t.u., ha confermato la sentenza del Pretore di quella città che aveva condannato il Ministero dell'Interno a corrispondere a DI AN DA la indennità di accompagnamento dall'1.1.1989.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'Interno, con unico articolato motivo.
La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, comma 2, Legge 11 febbraio 1980, n. 18, nullità della sentenza, motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto a prestazione assistenziale senza previa domanda.
Il motivo non è fondato.
La DI aveva presentato il 20.9.1976 al medico provinciale al tempo competente domanda per ottenere i benefici economici previsti dalla Legge 30 marzo 1971, n. 118, ottenendo risposta negativa il 9.2.1985 dalla Commissione medica divenuta al tempo competente. Esaurita la fase amministrativa, con ricorso introduttivo del giudizio ex art. 442 al Pretore di Roma, la DI lamentava la violazione del diritto ai ratei arretrati della indennità di accompagnamento, domanda accolta dal Pretore e poi dal Tribunale, con la sentenza qui impugnata.
Il giudice d'appello ha applicato al caso di specie l'art. 3, comma 2^, Legge 11 febbraio 1980, n. 18, il quale dispone che "Per gli invalidi non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'art. 6 Legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento prevista dal precedente art. 1".
Si deve al riguardo osservare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la domanda amministrativa della indennità di accompagnamento costituisce, in concorso con i requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di detta indennità (Cass. 17.12.1998 n. 12643), come desumesi dall'ultimo comma dell'art. 3 della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, che fa decorrere la indennità
di accompagnamento dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Tuttavia, nel caso di specie, l'art. 3 comma 2^ si configura come norma transitoria, che mira a risolvere le situazioni di coloro che avevano già presentato domanda amministrativa sotto la vecchia legge, senza che l'autorità competente avesse ancora provveduto. Infatti l'estensione d'ufficio dell'indagine sanitaria anche ai requisiti necessari per la indennità di accompagnamento non può essere avulsa da una finalità, che non può essere altra che quella correttamente evidenziata dal giudice d'appello, di inserire lo jus superveniens nella domanda amministrativa già presentata. Il richiamo del ricorrente all'art. 3, comma 1^, secondo cui gli invalidi già riconosciuti tali all'entrata in vigore della Legge 11 febbraio 1980, n, 18, devono presentare apposita domanda, conferma,
proprio per la contrapposizione sistematica del diverso regime delle due distinte fattispecie del comma 1^ e del comma 2^, la interpretazione della sentenza impugnata.
Non è invece pertinente il richiamo al terzo comma, relativo ai minori.
Non trova applicazione al presente giudizio, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 42 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, in tema di litisconsorzio necessario del Ministero dell'Economia. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 12,00 oltre Euro 1.500 per onorari di avvocato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 12,00 oltre Euro 1.500 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 3 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004