Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04260/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2165 del 2025, proposto da
CA CA, ME AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, Flavia Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Milano, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla Sentenza del Tribunale di Pavia - sez. Lavoro - n. 118 pubblicata il 14.04.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. FA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con sentenza n. 118/2023, pubblicata il 14.04.2023, il Tribunale di Pavia, su ricorso proposto da quattro insegnati compresi i ricorrenti, ha accertato il loro diritto “ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici dedotti in ricorso e per l’anno corrente per l’importo di €500,00 per ciascun anno”, con conseguente condanna dell’amministrazione.
2) Il ricorso è inammissibile, con la precisazione che la relativa questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti nel corso della discussione camerale.
Invero, in un primo tempo è stata depositata in giudizio una relata di notifica del titolo da eseguire dalla quale emerge che la notificazione, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 14 del d.l. 1996 n. 669, è stata eseguita dall’avv. Domenico Barboni quale difensore di uno dei soggetti vittoriosi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia - ma diverso dagli attuali ricorrenti - “e altri”, senza alcuna ulteriore specificazione, sicché non è dato sapere per quali soggetti, oltre a quello nominativamente indicato, sia stata effettuata la notificazione.
Ne deriva che non è stata dimostrata in giudizio in giudizio l’effettiva trasmissione all’amministrazione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza da parte dei ricorrenti, sicché non è possibile accertare il decorso del termine di 120 giorni di cui al citato art. 14 d.l. 1996 n. 669.
Si tratta di un termine da osservare a pena di inammissibilità, perché prima del suo decorso il creditore non può procedere ad esecuzione forzata, con la precisazione che all’istituto dell’esecuzione è riconducibile il giudizio di ottemperanza proposto in relazione a sentenze del giudice ordinario che condannano al pagamento di somme di denaro, come nel caso di specie.
Il problema non è superato dalla produzione in giudizio di una nuova relata di notifica, relativa al titolo della cui ottemperanza si tratta, effettuata in nome e per conto dei ricorrenti ma in data 3.11.2025, ossia dopo la notificazione e il deposito del ricorso in esame.
Invero il decorso del termine di 120 giorni, di cui alla norma già richiamata, integra un arco temporale assegnato all’amministrazione per adempiere, prima del quale l’azione di ottemperanza non può essere proposta.
3) In definitiva, il ricorso è inammissibile.
La peculiarità della questione trattata consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH SO, Presidente
FA OR, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA OR | CH SO |
IL SEGRETARIO