Sentenza 17 novembre 2010
Massime • 1
Non é emendabile con la correzione degli errori materiali la sentenza che dichiari l'estinzione, per indulto, di una pena pecuniaria, nella specie: ammenda, di importo superiore ai limiti di legge per l'indulto, trattandosi di una modifica del contenuto essenziale della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2010, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2010 |
Testo completo
02 6 8 8/ 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 17/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. UMBERTO GIORDANO N.2634/10
- Consigliere - Dott. ENZO IANNELLI REGISTRO GENERALE Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO
- Consigliere - N. 30015/2010
- Rel. Consigliere - Dott. ANGELA TARDIO
- Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) SA BR N. IL 15/07/1968
2) IN MA N. IL 02/06/1968
avverso l'ordinanza n. 7/2010 TRIB.SEZ.DIST. di PORTOFERRAIO, del 22/03/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. il falans, che tre rinio la decisione impugna.Vechests a mmillarsi menye
Udit i difensor Avv.;
1. Con ordinanza del 22 marzo 2010 il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio, in funzione di giudice dell'esecuzione, investito della richiesta dell'Ufficio Esecuzione della Corte d'appello di Firenze del 28 gennaio
2010 tesa a ottenere la correzione dell'errore materiale, contenuto nel
-
dispositivo della sentenza pronunziata dal Tribunale di Livorno il 16 aprile 2007
(confermata dalla stessa Corte d'appello il 28 febbraio 2008 e irrevocabile il 21 ottobre 2008), nella parte in cui il Tribunale, nel condannare gli imputati RD
RI e NI MA alla pena di un mese di arresto e di euro quindicimila di ammenda ciascuno, aveva condonato, ai sensi dell'art. 1 legge n. 241 del
2006, per intero la pena pecuniaria, anziché nel massimo consentito dalla legge - ha ordinato, ritenendo trattarsi di errore materiale non attinente al merito, la correzione del dispositivo della sentenza con la sostituzione della frase "dichiara estinta la pena di mesi uno di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda ciascuno" alla frase "dichiara estinta la pena sopra inflitta".
2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite lo stesso difensore di fiducia, RD e NI, che ne chiedono l'annullamento proponendo gli stessi motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 127, commi 1
e 5, cod. proc. pen., rilevando che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale è
stato a essi notificato dopo la data dell'udienza e non è stato notificato ai difensori di fiducia avvocati Simone Nocentini e Emilio Bettini, con conseguente lesione dei diritti di difesa.
Con il secondo motivo è denunciata l'inosservanza dell'art. 130 cod. proc. pen. per non essere il presumibile errore incorso emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, ma attraverso il meccanismo generale delle impugnazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va esaminato innanzitutto il secondo motivo perché il suo accoglimento comporterebbe l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata a differenza del primo motivo, la cui fondatezza comporterebbe, attenendo alla violazione delle regole del contraddittorio, l'annullamento con rinvio al giudice a quo.
2. Il detto motivo di doglianza è fondato.
2 2.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 8 del
18/05/1994, dep. 29/09/1994, Armati, Rv. 198543; Sez. U, n. 19 del '
09/10/1996, dep. 06/12/1996, Armati, Rv. 206176; e, tra le tante successive,
Sez. 2, n. 124 del 21/01/1997, dep. 13/02/1997, Pret. Trani in proc. Pilato, Rv.
207129; Sez. 6, n. 2076 del 03/06/1998, dep. 07/07/1998, Caruso, Rv. 211961;
Sez. 3, n. 3725 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999. D'Amico F., Rv. 215015; Sez.
1, n. 6784 del 25/01/2005, dep. 22/02/2005, Canalicchio, Rv. 232939; e da ultimo Sez. 3, n. 33960 del 10/06/2010, dep. 21/09/2010, Siciliano, Rv.
248363), il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. deve ritenersi ammissibile soltanto quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto e sia, come tale, intrinsecamente incapace di incidere sulla decisione già assunta, modificandola o sostituendola. L'errore, infatti, quale che sia la causa che possa averlo determinato e anche se concettuale di fatto, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, diffonde i suoi effetti sulla decisione, che, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti, può subire interventi correttivi solo prima della formazione del giudicato, attraverso i normali rimedi rappresentati dai mezzi di impugnazione.
2.2. Il Tribunale non si è adeguato a tali principi, avendo proceduto con la disposta correzione ad un'inammissibile modifica essenziale della decisione già adottata e definitiva, in violazione dei canoni imposti dall'art. 130 cod. proc. pen.
e del principio di intangibilità del giudicato.
La limitazione del condono ad una parte della pena incide, invero, sul contenuto sostanziale della decisione, che ha condonato per l'intero la pena pecuniaria inflitta, finendo con il porre a carico dei ricorrenti il pagamento dell'esubero, pari ad euro cinquemila, rispetto alla somma di euro diecimila alla quale il condono era stato limitato.
L'errore incorso in sentenza con l'applicazione del condono anche con riferimento alla parte di ammenda eccedente il limite di legge, non materiale, si sarebbe potuto eliminare solo prima della formazione del giudicato attraverso il riesame del provvedimento da parte del giudice di grado superiore, a seguito di impugnazione con l'osservanza delle previste condizioni di tempo e di modo
(Sez. 1, n. 3509 del 22/09/1993, dep. 21/10/1993, Radice, Rv. 195427; Sez. 3,
n. 4747 del 12/12/2007, dep. 30/01/2008, Parente e altro, Rv. 239051; Sez.
3, n. 11770 del 08/02/2008, dep. 17/03/2008, Turco, Rv. 239337).
3. L'ordinanza impugnata, perché viziata, va conseguentemente annullata senza rinvio.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Angela Tardio dott. Umberto GiordanoUmberto Angela Tardi's M i dw
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
26 GEN. 2011
IL CANCELLIERS
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