Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8289 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
DI TASSABLICA ITALIANA STA E REGISTRO PO DALL'IM 6 marzo 1987 n.74) LA CORTE SUP E0 82 89402 DI ESENTE A ALTR BOLLO, NI Legge G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O A (Art. 19 D Oggetto ASSEGNO SEZIONE PRIMA CIVILE DIVORZILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7999/00 Dott. Giovanni OLLA Presidente Consigliere - Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.22747 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere - Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. Ud. 27/03/2002 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso l'avvocato LORENZO CONTUCCI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA MARGHERITA ALCIATI, SANDRO SPANGARO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RN EL;
intimata avverso il decreto della Corte d'Appello di TRIESTE, 2002 depositato il 20/02/99; 698 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SPANGARO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per nel 1'improcedibilità del ricorso in via principale, merito, il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 9 L. 898/1970 EL AR chiedeva al Tribunale di Udine che, a modifica delle statuizioni patrimoniali contenu- te nella sentenza conclusiva del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Anto- nio DI, le fosse liquidato un assegno divorzile di £ 1.500.000 al mese, da porre a carico del marito a migliorate condizioni economiche dello causa delle stesso. Resisteva alla domanda AN DI. Con decreto in data 26.3.1998 il Tribunale di Udi- in parziale accoglimento della domanda attrice, au- ne, mentava l'assegno divorzile dalle originarie £ 400.000 mensili a £ 750.000 mensili, sul presupposto che erano migliorate le condizioni economiche del marito e peg- giorate quelle della moglie. 2 Avverso tale decreto proponeva impugnazione la Ber- nard chiedendo che l'assegno divorzile le fosse liqui- dato nella misura richiesta e la Corte di appello di 20.2.1999, accoglieva Trieste, con decreto in data determinando in £ 1.200.000 mensili l'impugnazione l'assegno dovuto dal DI all'ex moglie. Per la cassazione del decreto della Corte di appel- lo propone ricorso fondato su unico motivo, articolato in più censure, AN DI. Non svolge attività difensiva EL AR Motivi della decisione Con il primo motivo, articolato in quattro censure;
il ricorrente lamenta violazione delle norma in materia di revisione dell'assegno divorzile, errata valutazione di documenti e mezzi probatori, omessa O apparente mo- tivazione. Rileva con la prima censura che la Corte di appello ha errato nella lettura dei documenti avendo ritenuto che nel 1997 il reddito lordo del ricorrente fosse di £ 110.596.000, corrispondente ad un reddito netto annuo di £ 73.000.000 e mensile di £ 6.400.000, per 13 mensi- lità. In realtà il reddito del AN era di nette £ 5.250.000 al mese posto che, dell'importo globale su indicato, £ 27.327.508 erano corrispondenti ad una som- 3 ma percepita una tantum nel 1997 e non ripetibile con- tinuativamente. La somma netta mensile incassata dal AN era quindi quella indicata dalla AR erroneamente au- mentata dalla Corte territoriale talchè non sussisteva A la sproporzione oggettiva posta fondamento della deci- sione. Con la seconda censura il ricorrente deduce che la Corte di merito ha ritenuto che la AR dal suo la- voro ricavasse un reddito di circa £ 150.000/200.000 mensili, mantre è noto che il tipo di lavoro svolto dal- l'intimata rende non meno di £ 2-3 milioni al mese. Con la terza censura assume che la AR non di- chiarando al fisco alcun reddito, come dalla stessa af- fermato, gode di redditi netti, al contrario del Divig- giano che effettua regolare denunzia dei redditi, cir- costanza non valutata dal giudice di merito. Circa la difficoltà per la donna di procurarsi ade- guati redditi di lavoro rileva il ricorrente che ciò dipende esclusivamente dalla sua volontà, per non avere voluto, nel corso della sua vita, preoccuparsi di repe- rire adeguata collocazione lavorativa. Con la quarta censura assume il ricorrente che la Corte di merito ha posto a fondamento della sua deci- sione un mero sillogismo consistente nella considera- 4 zione che il DI può dedurre dalla dichiarazione dei redditi quanto corrisposto alla ex moglie, mentre questa deve dichiarare la relativa somma al fisco. Il riportato sillogismo non tiene conto che mentre il DI paga le tasse la AR, come da lei stessa assunto | non effettua neppure la dichiarazione dei redditi. Pertanto la motivazione posta a fondamento della decisione è meramente apparente. Il ricorso è inammissibile e va quidi disatteso. Invero il ricorrente pur avendo proposto ricorso ai Mildarna sensi dell'art. 111 della Costituzione ha incentrato le quattro censure contenute nell'unico motivo di ricorso su questioni di merito, senza considerare che il ricor- SO ex art. 111 della Costituzione può essere proposto L es cusivamente per violazioni di legge, fra le quali rientra anche l'inesistenza della motivazione da inten- dersi nelle tre forme elaborate dalla giurisprudenza di inesistenza assoluta, di motivazione apparente perplessa. Nessuna delle ipotesi indicate ricorre nella specie come si desume dall'esame dell'impugnato decreto, ampia- mente motivato, e dallo stesso ricorso nel quale sono e- videnziate censure il cui contenuto potrebbe al massimo evidenziare una motivazione insufficiente o contraddit- 5 toria, tale da integrare il disposto dell'art. 360 n. л5 с c.p.c. ma certamente non il disposto dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla spese non essendosi l'intimata costituita in giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- ) la prima sezione civile, in data 27.marzo.2002 4 7 . n A 7 S 8 E S 9 1 Il Consigliere estensore Il Presidente I A O D o T z R r Mario Adamo a A T A T m S R I S 6 Mario Adamo Giovanni olla T G O L P e E g A R M g I e I ' ! L L N D L 9 G 1 : A , t r O D O A f ( L E A L T D O N E B S E . ༥ 6