TAR Pescara, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 131
TAR
Ordinanza cautelare 27 aprile 2021
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Sentenza 13 marzo 2026

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  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per assenza dell'ordine di rimpatrio nel Comune di residenza

    Il Tribunale rigetta questo motivo, ritenendo che l'integrazione del provvedimento con l'ordine di rientro nel comune di residenza comporterebbe conseguenze più gravose per il ricorrente. La giurisprudenza amministrativa, a cui il Tribunale aderisce, considera questo vizio inidoneo a fondare un ricorso giurisdizionale in quanto non lesivo dell'interesse del ricorrente.

  • Rigettato
    Assenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento

    Il Tribunale ritiene che il provvedimento impugnato sia ragionevole e coerente con le risultanze istruttorie. La decisione si basa non solo sull'episodio di arresto per spaccio di stupefacenti, ma anche sui numerosi pregiudizi di polizia per spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi. L'Amministrazione ha correttamente ravvisato un'attuale pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica, e gli elementi addotti dal ricorrente (risalenza dei precedenti, riqualificazione del reato, sufficienza dei redditi) non sono ritenuti sufficienti a minare la validità del giudizio dell'Amministrazione.

  • Rigettato
    Omessa motivazione riguardo la situazione familiare e medica

    Il Tribunale rigetta questa censura, evidenziando che l'Amministrazione ha correttamente considerato la possibilità per il ricorrente di accedere al proprio medico curante e di acquistare farmaci anche nel comune di residenza (Atessa), dato che vi sono quattro farmacie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 131
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 131
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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