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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2025, n. 15728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15728 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) LO NZ RO, nato a [...] il [...] 2) LO NZ NC, nato a [...] il [...] 3) BE EP, nata a [...] il [...] Avverso la sentenza emessa in data 09/06/2023 dalla Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore dei ricorrenti, avv. Liborio Porracciolo, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/06/2023, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Patti, in data 14/01/2022, nei confronti di LO NZ RO, LO NZ NC e BE 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15728 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 31/01/2025 EP, in relazione al reato di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, loro ascritto in concorso. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla nozione di rifiuto accolta in sentenza. Si richiama l'evoluzione normativa in materia, ponendo l'accento sul carattere occasionale della condotta. 2.2. Violazione di legge con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. bb ) d.lgs. n. 156 del 2006. Si ribadisce il carattere occasionale della condotta, e la provenienza domestica dei rifiuti. 2.3. Violazione dell'art. 110 cod. pen. Si censura la sentenza per aver ritenuto configurabile un concorso dei tre imputati nel deposito incontrollato, dal momento che il BE neppure era presente e che "il solo LO NZ RO, per esaudire la richiesta dell'anziano proprietario dell'immobile volta allo smontaggio di una vecchia canna fumaria, avrebbe eventualmente provveduto alla rimozione". 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziando il carattere reiterativo e rivalutativo delle doglianze prospettate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Con il primo motivo, la difesa ricorrente sembra contestare la riconducibilità, alla fattispecie penale contestata, del deposito incontrollato di residui da demolizione, pericolosi e non, materialmente effettuato dai LO NZ nell'ambito dei lavori edili presso l'abitazione di ER EP (coimputato non ricorrente in questa sede), lavori da questi appaltati al BE (cfr. sul punto pagg. 1-2 della sentenza di primo grado, le cui argomentazioni sono valutabili in questa sede, unitamente a quelle svolte dalla Corte territoriale, secondo in noti principi in tema di "doppia conforme"). La prospettazione è manifestamente infondata. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «in tema di gestione dei rifiuti, il reato cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo in comune con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 255, comma 1, del medesimo d.lgs. le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari che possono essere solo i titolari di imprese o i responsabili di enti» (Sez. 3, n. 15234 del 23/01/2020, Lo Bartolo, Rv. 278853 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la condanna del legale rappresentante di una società di demolizione che aveva collocato materiale 2 qualificabile come rifiuti in un'area adiacente al capannone adibito a luogo di rottamazione. V. anche, più di recente, Sez. 3, n. 33423 del 01/06/2023, Hagiu, Rv. 284999 - 01, secondo cui «integra la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la condotta del titolare di un'impresa o del responsabile di un ente che abbandoni o depositi in modo incontrollato rifiuti derivanti dallo svolgimento di attività comunque riconducibili all'impresa o all'ente, in quanto dagli stessi esercitabili anche in maniera occasionale ed illegale, essendo esclusa la configurabilità dell'illecito penale nel solo caso in cui i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l'impresa o l'ente». 2.2. Il secondo motivo è generico, avendo la difesa reiterato la propria doglianza in ordine alla mancata qualificazione della fattispecie come deposito incontrollato, privo di rilevanza penale ai sensi dell'art. 183, lett. bb ), d.lgs. n. 152 del 2006, senza confrontarsi in alcun modo con la diffusa motivazione contenuta nella sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha disatteso la prospettazione difensiva sottolineando l'insussistenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, avuto riguardo all'abbandono alla rinfusa dei rifiuti, alla loro eterogeneità, nonché - aspetto in ogni caso dirimente - alla presenza di rifiuti pericolosi (frammenti di eternit conseguenti alla demolizione della canna fumaria: cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, nonché Sez. 3, n. 31398 del 11/05/2018, Capuzzi, Rv. 273687 - 01, secondo la quale «in tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 l'abbandono in strada senza autorizzazione di rifiuti pericolosi contenenti amianto, difettando le condizioni previste dall'art. 183 del predetto d.lgs. per aversi un deposito temporaneo ed in assenza dei presidi di sicurezza fissati dai decreti ministeriali vigenti»). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla residua censura. Emerge in termini inequivoci, dalle sentenze di merito, la provenienza dei rifiuti per cui è causa dai lavori svolti dagli imputati nell'abitazione dell'ER: cfr. in particolare pag. 3 seg. della sentenza impugnata, in cui si valorizza quanto direttamente osservato da un passante che, visto il trasporto in strada dei rifiuti da parte degli operai, aveva chiamato i Carabinieri;
nonché pag.
1-2 della sentenza di primo grado, in cui si evidenzia che i verbalizzanti, dopo aver identificato nei LO NZ gli operai intenti a lavorare presso l'abitazione dell'ER, avevano accertato il deposito in strada dei rifiuti, documentandolo fotograficamente e prendendo altresì atto della sopraggiunta presenza anche del BE, titolare dell'impresa esecutrice dei lavori. 3 Alla luce di tali convergenti risultanze, deve ritenersi del tutto immune da censure la conferma dell'affermazione di responsabilità, a titolo concorsuale, di tutti gli odierni ricorrenti: decisione in questa sede avversata con argomentazioni volte a sollecitare una diversa lettura degli elementi acquisiti, il cui apprezzamento è in questa sede precluso. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità degli odierni ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consig ere stensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore dei ricorrenti, avv. Liborio Porracciolo, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/06/2023, la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Patti, in data 14/01/2022, nei confronti di LO NZ RO, LO NZ NC e BE 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15728 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 31/01/2025 EP, in relazione al reato di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, loro ascritto in concorso. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla nozione di rifiuto accolta in sentenza. Si richiama l'evoluzione normativa in materia, ponendo l'accento sul carattere occasionale della condotta. 2.2. Violazione di legge con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. bb ) d.lgs. n. 156 del 2006. Si ribadisce il carattere occasionale della condotta, e la provenienza domestica dei rifiuti. 2.3. Violazione dell'art. 110 cod. pen. Si censura la sentenza per aver ritenuto configurabile un concorso dei tre imputati nel deposito incontrollato, dal momento che il BE neppure era presente e che "il solo LO NZ RO, per esaudire la richiesta dell'anziano proprietario dell'immobile volta allo smontaggio di una vecchia canna fumaria, avrebbe eventualmente provveduto alla rimozione". 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, evidenziando il carattere reiterativo e rivalutativo delle doglianze prospettate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Con il primo motivo, la difesa ricorrente sembra contestare la riconducibilità, alla fattispecie penale contestata, del deposito incontrollato di residui da demolizione, pericolosi e non, materialmente effettuato dai LO NZ nell'ambito dei lavori edili presso l'abitazione di ER EP (coimputato non ricorrente in questa sede), lavori da questi appaltati al BE (cfr. sul punto pagg. 1-2 della sentenza di primo grado, le cui argomentazioni sono valutabili in questa sede, unitamente a quelle svolte dalla Corte territoriale, secondo in noti principi in tema di "doppia conforme"). La prospettazione è manifestamente infondata. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «in tema di gestione dei rifiuti, il reato cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo in comune con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 255, comma 1, del medesimo d.lgs. le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari che possono essere solo i titolari di imprese o i responsabili di enti» (Sez. 3, n. 15234 del 23/01/2020, Lo Bartolo, Rv. 278853 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la condanna del legale rappresentante di una società di demolizione che aveva collocato materiale 2 qualificabile come rifiuti in un'area adiacente al capannone adibito a luogo di rottamazione. V. anche, più di recente, Sez. 3, n. 33423 del 01/06/2023, Hagiu, Rv. 284999 - 01, secondo cui «integra la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la condotta del titolare di un'impresa o del responsabile di un ente che abbandoni o depositi in modo incontrollato rifiuti derivanti dallo svolgimento di attività comunque riconducibili all'impresa o all'ente, in quanto dagli stessi esercitabili anche in maniera occasionale ed illegale, essendo esclusa la configurabilità dell'illecito penale nel solo caso in cui i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l'impresa o l'ente». 2.2. Il secondo motivo è generico, avendo la difesa reiterato la propria doglianza in ordine alla mancata qualificazione della fattispecie come deposito incontrollato, privo di rilevanza penale ai sensi dell'art. 183, lett. bb ), d.lgs. n. 152 del 2006, senza confrontarsi in alcun modo con la diffusa motivazione contenuta nella sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha disatteso la prospettazione difensiva sottolineando l'insussistenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, avuto riguardo all'abbandono alla rinfusa dei rifiuti, alla loro eterogeneità, nonché - aspetto in ogni caso dirimente - alla presenza di rifiuti pericolosi (frammenti di eternit conseguenti alla demolizione della canna fumaria: cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, nonché Sez. 3, n. 31398 del 11/05/2018, Capuzzi, Rv. 273687 - 01, secondo la quale «in tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 l'abbandono in strada senza autorizzazione di rifiuti pericolosi contenenti amianto, difettando le condizioni previste dall'art. 183 del predetto d.lgs. per aversi un deposito temporaneo ed in assenza dei presidi di sicurezza fissati dai decreti ministeriali vigenti»). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla residua censura. Emerge in termini inequivoci, dalle sentenze di merito, la provenienza dei rifiuti per cui è causa dai lavori svolti dagli imputati nell'abitazione dell'ER: cfr. in particolare pag. 3 seg. della sentenza impugnata, in cui si valorizza quanto direttamente osservato da un passante che, visto il trasporto in strada dei rifiuti da parte degli operai, aveva chiamato i Carabinieri;
nonché pag.
1-2 della sentenza di primo grado, in cui si evidenzia che i verbalizzanti, dopo aver identificato nei LO NZ gli operai intenti a lavorare presso l'abitazione dell'ER, avevano accertato il deposito in strada dei rifiuti, documentandolo fotograficamente e prendendo altresì atto della sopraggiunta presenza anche del BE, titolare dell'impresa esecutrice dei lavori. 3 Alla luce di tali convergenti risultanze, deve ritenersi del tutto immune da censure la conferma dell'affermazione di responsabilità, a titolo concorsuale, di tutti gli odierni ricorrenti: decisione in questa sede avversata con argomentazioni volte a sollecitare una diversa lettura degli elementi acquisiti, il cui apprezzamento è in questa sede precluso. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità degli odierni ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consig ere stensore Il Presidente