Sentenza 25 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/2002, n. 15055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15055 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
I 9 L L 8 O 6 . e B l . a E N n E e , p N 1 O 8 a I 9 UBBLICA ITALIANA Z m 1 A e - IN NOME DEL POPOLO ITALIAN1 50 55 /00ད t R 1 s T i 1 S s - I 4 l G a E 2 R . e h L A c ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE i D f 3 i Oggetto E 2 d T . o N T m SANZIONE E SEZIONE PRIMA CIVILE R S AMMINISTRATIVA E A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13733/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere - Cron. 35244 Dott. Ugo VITRONE Consigliere - Rep. Ud. 03/06/2002 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELTRAME RO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente
contro
SFET SPA CONCESSIONARIA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI UDINE;
- intimata - avversO la sentenza n. 68/99 del Tribunale di UDINE, depositata il 02/11/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1278 udienza del 03/06/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo 1 PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso e l'accoglimento del terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Civi- dale, con sentenza depositata il 2 novembre 1999 riget- tò le opposizioni proposte dall'avvocato Alessandro Beltrame, ex art.22 1.24 novembre 1981, n.689, all'avviso di mora notificatogli (una prima volta il 21 novembre 1997 per lire 180.467, ed una seconda volta per lire 189.440 il 10 settembre 1998) dalla S.F.E.T. s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione tri- buti, a titolo di "sanzione amministrativa 1.689/81". Il Tribunale osservò che la tesi dell'opponente secondo cui è consentito all'ingiunto di trasferire al- la fase esecutiva le garanzie proprie della fase prece- dente, destinata alla formazione del titolo esecutivo da parte dell'amministrazione - è applicabile nella so- la ipotesi in cui la esecuzione sia iniziata sine titu- 10 o con titolo non notificato, con la possibilità di contestare davanti all'a.g.o. la cartella esattoriale ed il successivo avviso di mora in base alla 1.689/81; ma non quando, come nella fattispecie, sia stato ri- 2 tualmente notificato (e non opposto) il provvedimento amministrativo (che la S.F.E.T. aveva depositato nel corso del giudizio), in base al quale si era proceduto alla iscrizione a ruolo ed alla successiva emissione della cartella e dell'avviso di mora;
essendo in tal caso possibili gli altri rimedi propri della fase ese- cutiva. Avverso questa sentenza l'avvocato Beltrame, in proprio, con atto notificato il 16 giugno 2000 ha pro- posto ricorso per cassazione con quattro motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Sul primo motivo, attinente alla giurisdizione, si sono già pronunciate la Sezioni unite di questa Corte (sent.n.3534/2002), dichiarandolo inammissibile. ja La causa è stata, quindi, assegnata a questa Sezio- ne per l'esame delle altre censure e per la pronuncia sulle spese. La ricorrente ha depositato memorie. Motivi della decisione Col secondo motivo si contesta la validità dell'avviso di mora, perché esso non avrebbe posto il destinatario nella condizione di conoscere la causale del tributo, di individuare la cartella esattoriale e di identificare la sanzione amministrativa. Col terzo motivo si contesta la validità della no- tificazione della sanzione amministrativa, eseguita SU Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.13733 00) 3 fuori del Comune di residenza del destinatario ed a ma- ni di persona di incerta identità. Col quarto motivo si deduce la violazione dell'art.91 c.p.c., essendo stato il ricorrente condan- nato alla rifusione delle spese a favore della SFET, rappresentata in giudizio dal collettore, e non costi- tuitasi tramite avvocato. Il terzo motivo, di carattere pregiudiziale, è in- fondato, avendo il Tribunale accertato, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, la ritualità e la tempestività della notifica al destinatario della car- tella di pagamento. يل Il secondo motivo è inammissibile, perché non CO- glie la ratio decidendi della sentenza impugnata, basa- ta sulla tardività del ricorso proposto, a norma degli artt.22 e 23 della 1.689 del 1981, contro l'avviso di mora, avendo il ricorrente ricevuto tempestiva e ritua- le notifica del provvedimento amministrativo (non oppo- sto), in base al quale si era proceduto alla iscrizione a ruolo e alla successiva emissione della cartella esattoriale e dell'avviso di mora. Il quarto motivo va accolto, in quanto erroneamente (cfr. Cass.6898/98, 2301/98, 9365/97, 4213/96, 6232/95, ex plurimis), il Tribunale ha liquidato al concessiona- rio, rappresentato nel giudizio dal collettore, gli SU Corte di cassazione est. V. Proto (r.n. 13733 00) 4 onorari di avvocato (determinati in lire 600.000), e le spese (determinate in lire 100.000), non giustificate da apposita nota. E, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio può decidere sul punto nel merito, cassando la decisione impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese del ricorrente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara inam- missibile il secondo motivo e rigetta il terzo motivo del ricorso. Decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alla condann dell'opponente al pagamento delle spese a favore della resistente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 3 giugno 2002. Il consigliere estensore Il Presidente Rosario De Musis Vincenzo Proto122° mis CORTE SUPPEN CAOGAZIONE IL CANCELL Prima Sezone Civile Andr 1 Depositato alleria 25 OTT 2002250 IL CANCEL NERELOANCELIERE SU Corte di cassazione est. V. Proto (r.n. 13733 00) 5