Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 005 86 /0 Opposizione agli SEZIONE TERZA CIVILE atti esecutivi 0 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magist ti: R.G.N. 14709/98 Presidente Dott. Gaetano Consigliere Dott. NC ZO Cron.423 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere © Consigliere Rep. 204 SEGRETO Dott. Antonio Ud. 20/10/00 Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI CO, GI CO, elettivamente domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato CARLUCCI GIUSEPPE, con studio in 74100 TARANTO, VIA SORCINELLI, 31, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COME
- ricorrenti -
WOMEN Richiesta copia studio SOLE 24 ORE dal Sig. contro per diritti 1500 ZU CE, elettivamente domiciliato in ROMA 1 47 GEN. 2001 IL CANCELLIERE VIA APUANIA 12, presso lo studio dell'avvocato LA BUA, LIRE 1500 difeso dall'avvocato DI PONZIO CE, giusta delega CANCELLERIA 2000 in atti;
1661 - controricorrente 0266141 avversO la sentenza n. 942/97 del Tribunale di TARANTO, emessa il 30/10/1996, depositata il 03/06/97; RG.2010/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato CE DI PONZIO, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il tribunale di Taranto in grado di appello, in- vestito della decisione sull'opposizione all'esecuzione proposta da NC ZZ nella procedura esecutiva promossa in suo danno da SI e NI AG, con sentenza del 3 giugno 1997, ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato che il ZZ è obbligato a corrispon- dere a SI e NI AG un quinto delle spese processuali liquidate in sentenza della Corte di appel- lo di Lecce 2. Per la cassazione di questa sentenza SI e NI AG hanno proposto ricorso. Resiste con controricorso NC ZZ.
3. Dagli atti di causa si ricava che la sentenza 2 del tribunale di Taranto, emessa il 3 giugno 1997, è notificato il 16 luglio stata impugnata con ricorso 1998. La proposizione del ricorso è avvenuta, quindi, ol- tre il termine indicato dall'art. 327 cod. proc. civ., secondo il quale il ricorso non può "proporsi dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza". E' appena il caso di ricordare che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) ed a quelli di opposi- zione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, come questa Corte ha ripetutamente af- fermato: sent. 26 novembre 1996 n. 8490 e 12 novembre 1997, n. 11166, tra le altre.
4. Per questa ragione il ricorso deve essere di- chiarato non proponibile. Le spese di questo giudizio possono essere intera- mente compensate tra le parti.
p. q. m.
inam missibile La Corte dichiara il ricorso proporibit e com- pensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 3 la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 13 ottobre 2000. Luigi Francesco Di Nanni, Est. hay. fun Il Presidente Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola Oggi, 17 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Agnmendcia 1007 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 20000 Registrato in data 2.9 GEN, 2002 4 an3466 verburel€139.44 270000 А итано ve, ич Сестов P. Dirigente Area Servizi (Dola Mana F en P onsabile Servino Att Gi tary (Dr M RACC ONI.