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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6872/2022 pendente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 come in atti dall'Avv. CIMMINO ANTONIO (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Presidente p.t. presso la sede di Controparte_2 P.IVA_2
Napoli, alla Via. Santa Lucia n. 81;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
N. 6872/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 3528/2022 Parte_2 del Giudice di Pace di Nola, pubblicata il 07.09.2022, per i seguenti motivi: a) tardività dell'azione, dovendosi qualificare la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con conseguente incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del Giudice dell'esecuzione; b) inammissibilità del ricorso per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
3) rituale notifica della cartella ed inesistenza della prescrizione del diritto. Chiedeva, pertanto, di accogliersi l'appello e di riformare la sentenza impugnata con il conseguente rigetto dell'opposizione proposta da CP_1
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
[...]
3.1. sebbene ritualmente citata, non si è costituiti nel presente grado di giudizio e ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 20.04.2023.
3.2. Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, la non si è costituita Controparte_2
e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza resa all'udienza del 20.06.2024.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della notifica dell'atto di citazione (11.11.2022) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (07.09.2022) e della sua procedibilità, dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 11.11.2022, nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
5. L'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova rilevare che non merita accoglimento il primo motivo d'appello dal momento che l'azione proposta avverso l'estratto di ruolo è stata correttamente qualificata dal Giudice di prime cure quale opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Sul punto, osserva il Tribunale che la qualificazione giuridica dell'opposizione proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ovvero come opposizione agli atti esecutivi ai
N. 6872/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . sensi dell'art. 617 c.p.c. compete esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione di parte.
Costituisce parimenti ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risiede nel fatto che la prima ha ad oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa, laddove, al contrario, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi altro procedimento esecutivo.
Ed invero, si è affermato in giurisprudenza che “il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e
l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'”an” dell'esecuzione, mentre la seconda il
“quomodo”, nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione – indipendentemente dalla qualifica dell'opponente – ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata” (cfr. Cass. civ., S15.01.2001, n. 496).
Facendo applicazione, alla fattispecie in esame, dei principi giurisprudenziali in questione, deve ritenersi che sia stata correttamente qualificata l'azione come opposizione all'esecuzione giacché
l'opposizione proposta in prime cure è strumentale all'accertamento negativo della pretesa esecutiva dell'ente impositore. Ed infatti, alla luce del contenuto della domanda proposta in primo grado dalla
, venendo in rilievo non soltanto i vizi formali dell'atto impugnato ma in particolare CP_1
l'insussistenza del diritto dell'Ente impositore di agire in executivis, il Tribunale ritiene che l'azione possa ben essere inquadrata nell'alveo dell'art. 615 c.p.c. ed essere sottratta al rigido termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c., con consequenziale competenza del Giudice di merito.
Risulta pienamente fondato il secondo motivo di gravame: l'opposizione proposta in primo grado dalla avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. CP_1
07120140074363389000, notificata in data 12.07.2014 e relativa alla tassa automobilistica anno 2009, con importo complessivo di € 512,41, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, risultando irrilevanti ai fini del decidere le ulteriori questioni oggetto di impugnazione.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore il quale, con l'art. 3bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) in vigore dal 21.12.2021, novellando l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4bis, il quale recita “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo
N. 6872/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata il 06.09.2022), ha precisato che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie. Inoltre, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informativo contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato da D. LGS. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/2020),o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass.
n. 31240/2019).
La Suprema Corte ha poi specificato che la suddetta disposizione “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Ora, in applicazione dei principi sino ad ora richiamati, l'art. 12, co 4bis, del D.P.R. n. 602/1973 trova applicazione anche nel presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, in particolar modo, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il giudizio.
L'estratto di ruolo impugnato dal ricorrente in prime cure non costituisce in concreto un atto autonomamente impugnabile, dal momento che lo stesso non rientra nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 12, comma 4bis, ossia in quelle ipotesi in cui esiste un pregiudizio ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici o alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione.
N. 6872/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . Ne consegue che l'appello deve trovare accoglimento e, in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento 07120140074363389000, per la tassa automobilistica dell'anno 2009, con importo complessivo di € 512,41, spiegata da . Controparte_1
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
6. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado. Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite (ex plurimis, Cass. civ., Sez. II,
01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito globale della lite piuttosto che ai differenti gradi del giudizio e al loro risultato (ex multis, Corte d'Appello di Napoli, Sez. VIII, 14.04.2023 n. 1686; Cass. civ., Sez. VI,
18.055.2021 n. 13356).
Nel caso in esame, tenuto conto che al momento dell'introduzione del giudizio di prime cure era in corso un contrasto giurisprudenziale in merito all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, risolto nel corso del giudizio con la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 92, comma II, c.p.c., che espressamente contempla tra le ipotesi tipiche di compensazione “il mutamento della giurisprudenza tra questioni dirimenti”, vanno integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
N. 6872/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace pubblicata il 07.09.2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_1
b) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Cosi deciso in Nola, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 6872/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6872/2022 pendente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 come in atti dall'Avv. CIMMINO ANTONIO (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Presidente p.t. presso la sede di Controparte_2 P.IVA_2
Napoli, alla Via. Santa Lucia n. 81;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
N. 6872/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 3528/2022 Parte_2 del Giudice di Pace di Nola, pubblicata il 07.09.2022, per i seguenti motivi: a) tardività dell'azione, dovendosi qualificare la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con conseguente incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del Giudice dell'esecuzione; b) inammissibilità del ricorso per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
3) rituale notifica della cartella ed inesistenza della prescrizione del diritto. Chiedeva, pertanto, di accogliersi l'appello e di riformare la sentenza impugnata con il conseguente rigetto dell'opposizione proposta da CP_1
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
[...]
3.1. sebbene ritualmente citata, non si è costituiti nel presente grado di giudizio e ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 20.04.2023.
3.2. Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, la non si è costituita Controparte_2
e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza resa all'udienza del 20.06.2024.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della notifica dell'atto di citazione (11.11.2022) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (07.09.2022) e della sua procedibilità, dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 11.11.2022, nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
5. L'appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Giova rilevare che non merita accoglimento il primo motivo d'appello dal momento che l'azione proposta avverso l'estratto di ruolo è stata correttamente qualificata dal Giudice di prime cure quale opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Sul punto, osserva il Tribunale che la qualificazione giuridica dell'opposizione proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ovvero come opposizione agli atti esecutivi ai
N. 6872/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . sensi dell'art. 617 c.p.c. compete esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione di parte.
Costituisce parimenti ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risiede nel fatto che la prima ha ad oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta, negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa, laddove, al contrario, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi altro procedimento esecutivo.
Ed invero, si è affermato in giurisprudenza che “il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e
l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'”an” dell'esecuzione, mentre la seconda il
“quomodo”, nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione – indipendentemente dalla qualifica dell'opponente – ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata” (cfr. Cass. civ., S15.01.2001, n. 496).
Facendo applicazione, alla fattispecie in esame, dei principi giurisprudenziali in questione, deve ritenersi che sia stata correttamente qualificata l'azione come opposizione all'esecuzione giacché
l'opposizione proposta in prime cure è strumentale all'accertamento negativo della pretesa esecutiva dell'ente impositore. Ed infatti, alla luce del contenuto della domanda proposta in primo grado dalla
, venendo in rilievo non soltanto i vizi formali dell'atto impugnato ma in particolare CP_1
l'insussistenza del diritto dell'Ente impositore di agire in executivis, il Tribunale ritiene che l'azione possa ben essere inquadrata nell'alveo dell'art. 615 c.p.c. ed essere sottratta al rigido termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c., con consequenziale competenza del Giudice di merito.
Risulta pienamente fondato il secondo motivo di gravame: l'opposizione proposta in primo grado dalla avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. CP_1
07120140074363389000, notificata in data 12.07.2014 e relativa alla tassa automobilistica anno 2009, con importo complessivo di € 512,41, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, risultando irrilevanti ai fini del decidere le ulteriori questioni oggetto di impugnazione.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore il quale, con l'art. 3bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) in vigore dal 21.12.2021, novellando l'art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4bis, il quale recita “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo
N. 6872/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata il 06.09.2022), ha precisato che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie. Inoltre, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informativo contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato da D. LGS. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/2020),o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass.
n. 31240/2019).
La Suprema Corte ha poi specificato che la suddetta disposizione “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Ora, in applicazione dei principi sino ad ora richiamati, l'art. 12, co 4bis, del D.P.R. n. 602/1973 trova applicazione anche nel presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, in particolar modo, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il giudizio.
L'estratto di ruolo impugnato dal ricorrente in prime cure non costituisce in concreto un atto autonomamente impugnabile, dal momento che lo stesso non rientra nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 12, comma 4bis, ossia in quelle ipotesi in cui esiste un pregiudizio ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici o alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione.
N. 6872/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . Ne consegue che l'appello deve trovare accoglimento e, in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento 07120140074363389000, per la tassa automobilistica dell'anno 2009, con importo complessivo di € 512,41, spiegata da . Controparte_1
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
6. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado. Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite (ex plurimis, Cass. civ., Sez. II,
01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito globale della lite piuttosto che ai differenti gradi del giudizio e al loro risultato (ex multis, Corte d'Appello di Napoli, Sez. VIII, 14.04.2023 n. 1686; Cass. civ., Sez. VI,
18.055.2021 n. 13356).
Nel caso in esame, tenuto conto che al momento dell'introduzione del giudizio di prime cure era in corso un contrasto giurisprudenziale in merito all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, risolto nel corso del giudizio con la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 92, comma II, c.p.c., che espressamente contempla tra le ipotesi tipiche di compensazione “il mutamento della giurisprudenza tra questioni dirimenti”, vanno integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
N. 6872/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace pubblicata il 07.09.2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_1
b) compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Cosi deciso in Nola, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 6872/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G .