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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 06/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.9.2024, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 1804/2022 r.g., concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
C.F. e P. IVA ), con sede a Chieti in via Marino Carboni Parte_1 P.IVA_1
n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sebastiano Tosi,
Valentina Saviotti, Massimo Campailla, tutti del Foro di Bologna, domiciliata a Francavilla al Mare in c.da
Alento n. 1, presso lo studio dell'avv. Elio Carlino
attrice e
(P. IVA , con sede in Hendrik ter Kulestraat 183 Controparte_1 P.IVA_2
(Paesi Bassi), 7547 SK – Enschede, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Concolino, Massimo Baroni e Alessia Oriani, tutti del Foro di Milano
convenuta
Oggetto: azione di adempimento contrattuale
Conclusioni dell'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa: In
via preliminare, accertare e dichiarare la competenza dell'Ill.mo Tribunale adito in ragione di quanto esposto in
narrativa; In via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte, Controparte_1
tenuta al pagamento in favore di della somma di US$ 2.000.000,00 a titolo di
[...] Parte_1
technical support fee nell'ambito della gara di appalto per i servizi di isolamento termico relativi al progetto EACOP e
per l'effetto, condannarla al pagamento della predetta somma o di quella maggiore o minore che verrà accertata;
In ogni
caso, con vittoria di spese di lite (comprensive di anticipazioni, compensi, spese generali, oltre IVA e CPA)”.
Conclusioni della convenuta: rigetto della domanda, ammissione delle prove orali richieste e respinte.
FATTO E DIRITTO
La -che svolge attività di produzione, rivestimento e isolamento termico di tubi Parte_1 in acciaio per acquedotti, gasdotti e petroldotti- ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la Controparte_1
-società specializzata nel rivestimento di tubi in acciaio per gasdotti e oleodotti-
[...] CP_2
chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di $ 2.000.000,00.
Ha dichiarato che nel 2016 la Total East African Midstream B.V., per conto della società East African
Crude Oil Pipeline Limited, aveva pubblicato un avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse a partecipare ad un appalto per l'affidamento di lavori di isolamento termico di un oleodotto da costruire tra l'Uganda e la Tanzania, e che, vista la sua qualità di società che già aveva svolto opere di termoisolamento su commissione della Total, era stata contattata dalla per valutare la possibilità di collaborare CP_1
nell'ambito della gara d'appalto.
Il 19.10.2016 la aveva quindi concluso con la un Memorandum of Understanding, con cui Pt_1 CP_1
avevano stabilito i termini della loro collaborazione, ed avevano valutato la possibilità di costituire una associazione temporanea di imprese, ed il 10.11.2016 le società avevano sottoposto congiuntamente alla Total
la loro candidatura per partecipare alle successive fasi della gara, ottenendo il cd. pre-clearing da parte della
Total.
Mentre la stava svolgendo le valutazioni necessarie per formalizzare l'offerta tecnica ed CP_1
economica da formulare per la partecipazione alla gara, il 5.9.2017 tra le parti era stato concluso un
Addendum al Memorandum, con cui erano state disciplinate le possibili forme di collaborazione tra le parti nella realizzazione del progetto, avendo pattuito che l'offerta, diversamente da quanto stabilito con il
Memorandum, sarebbe stata presentata dalla sola e stabilendo che (in caso di mancato subappalto da CP_1
parte della alla del 30% dei lavori complessivamente affidatile dalla Total) la dopo CP_1 Pt_1 CP_1
l'aggiudicazione dell'appalto in suo favore, avrebbe dovuto versare alla la somma di due milioni di Pt_1
dollari statunitensi a titolo di technical support fee (o di un milione di dollari statunitensi in caso di acquisto delle materie prime per l'esecuzione dei lavori direttamente da parte della committente Total).
Aggiudicato l'appalto alla (società italiana costituita ad hoc e di cui la detiene il Controparte_3 CP_1
50,1% del capitale sociale), ed avutane notizia (non dalla bensì dagli organi di comunicazione), la CP_1
aveva chiesto alla di dare attuazione all'Addendum, mediante l'affidamento dei lavori in Pt_1 CP_1
subappalto per una percentuale del 30%, o mediante il pagamento della somma di 2 milioni di dollari statunitensi, incontrando il diniego della che aveva sostenuto la non operatività dell'Addendum, CP_1
poiché l'appalto era stato affidato ad una società diversa (la . Controparte_3
Si è costituita in giudizio la eccependo che l'appalto era stato aggiudicato Controparte_1
alla e che quindi né il Memorandum of Understanding né il successivo Addendum erano Controparte_3
efficaci, in quanto fondati sul presupposto dell'aggiudicazione dell'appalto alla ed alla (il CP_1 Pt_1
Memorandum) ed alla (l'Addendum), che né il Memorandum né l'Addendum avevano effetto vincolante, CP_1
avendo la semplice funzione di disciplinare la collaborazione necessaria per valutare la formazione di un consorzio per la partecipazione all'appalto, senza alcun effetto vincolante, poiché ogni futuro rapporto tra le società sarebbe stato disciplinato da un successivo contratto definitivo di cooperazione, e che essi avevano comunque perso efficacia, poiché non erano stati seguiti da un successivo accordo di consorzio, o da un contratto di consulenza, prima della presentazione dell'offerta definitiva per il progetto EACOP, che le società controllate dalla e dalla non erano state mai individuate, e che la non aveva CP_1 Pt_1 Pt_1
fornito alcun supporto tecnico (evidenziando che l'appalto era stato aggiudicato a società che avevano presentato un'offerta tecnica diversa).
Ha sostenuto che l'Addendum non poteva integrare il contratto successivo al Memorandum (non avendo la forma né del contratto di consorzio, né di quello di consulenza, né di quello di collaborazione), essendo un mero atto integrativo e modificativo del Memorandum, ed ha aggiunto di essere stata esclusa dall'appalto, che era stato aggiudicato alla al cui capitale sociale essa partecipava unitamente alla Controparte_3 [...]
ed al Gruppo Andreani, ed in seno alla quale si era limitata a svolgere Controparte_4
il ruolo di project manager.
Ha chiesto quindi il rigetto della domanda.
Respinta la richiesta di prova orale della convenuta, la causa è stata istruita acquisendo la documentazione prodotta dalle parti, che hanno precisato le conclusioni all'udienza dell'11.9.2024, all'esito della quale sono stati concessi loro i termini ex art. 190 c.p.c.
1. La ha fondato la sua domanda sul paragrafo B n. 2) dell'Addendum concluso il Controparte_5
5.9.2017 al Memorandum of Understanding del 19.10.2016, disposizione che -come risulta dalla traduzione disposta durante l'istruttoria- prevede che “…qualora non fosse possibile raggiungere un accordo definitivo tra
Contr Cont le Parti, è in ogni caso pronta a corrispondere a un contributo per supporto tecnico, dopo
Contr l'aggiudicazione del contratto a pari a 1 m$ (un milione di US$ [Dollari statunitensi, N.d.T.]) nel caso in
Co Contr cui i materiali di siano acquistati da TOTAL e forniti gratuitamente a pari a 2 m$ (due milioni di US$)
Co Contr nel caso in cui i materiali di debbano essere acquistati da e che “Tale contributo per supporto tecnico,
Contr Cont una volta corrisposto, costituirà il definitivo e unico impegno di nei confronti di .
2. Diversamente da quanto la società attrice ha a più riprese affermato nel corso del giudizio, per il generale principio di cui all'art. 2697 c.c., non era la onerata della prova di essere stata esclusa CP_1
dalla gara d'appalto, ma, piuttosto, la avrebbe dovuto provare i fatti posti a fondamento della sua Pt_1
domanda, ed in primo luogo l'aggiudicazione dell'appalto alla Controparte_1
Di tale fondamentale circostanza non ha fornito, né chiesto di fornire, la minima prova, essendo invece emerso (non da risultanze documentali, bensì solo) dalle allegazioni sue e della società convenuta, che l'aggiudicazione è avvenuta in favore di un diverso soggetto, ossia la società al cui Controparte_3 capitale la partecipa nella misura del 50,1%. Controparte_9
2.1 In proposito la società attrice si è limitata a sostenere che il Memorandum of Understanding del 19.10.2016
riguardava anche le società (da essa e dalla controllate, differentemente dall'Addendum, che non CP_1
menziona affatto le società controllate dalla CP_1
Tale affermazione è però inconferente ai fini della decisione, non soltanto perché il Memorandum è un atto diverso dall'Addendum, che è stato posto a fondamento della domanda, ma anche poiché le società
controllate dall'una e dall'altra delle contraenti non sono mai state individuate, contrariamente a quanto stabilito nel Memorandum, che infatti prevedeva testualmente che “Il presente accordo è stipulato in data 19
ottobre 2016 tra o sue controllate (entità esatta da individuare), di seguito denominata Controparte_10
Contr
“ , e RGS o sue controllate (entità esatta da individuare), di seguito denominata “RGS”.
Il Memorandum, peraltro, è una mera lettera di intenti, avente valenza solo programmatica, essendo volto a disciplinare le forme di collaborazione tra la e la in vista della formazione di un Pt_1 CP_1
Contr Cont consorzio, avendo il solo scopo di “esporre in linee generali le basi su cui e concordano di cooperare
per valutare la fattibilità della formazione di un consorzio” (art. 1 del Memorandum). Assai chiaro in tal senso è
anche il suo art. 7, che prevede che, fatta eccezione per i paragrafi 3, 4, 5 e 6 (relativi ai costi dell'attività
di cooperazione, alla durata, alla riservatezza, ed alla clausola di non sollecitazione), “il presente
Memorandum d'Intesa non è inteso a creare obblighi giuridicamente vincolanti, in quanto qualsiasi futuro
rapporto sarà soggetto alla sottoscrizione di un accordo di cooperazione definitivo che dovrà essere negoziato dalle
parti, in termini coerenti con quelli esposti nel presente Memorandum d'Intesa, e all'ottenimento della preventiva
Contr Cont approvazione del Consiglio di amministrazione di e del Consiglio di amministrazione di ”
Esso, inoltre, ha perso efficacia, ai sensi del suo paragrafo n. 4, non essendo stato seguito dalla sottoscrizione di un accordo consortile, da un contratto di consulenza o da altro accordo di cooperazione prima della data finale di presentazione dell'offerta per il progetto EACOP.
2.2 Ove invece si accedesse all'impostazione della domanda dell'attrice, e quindi si ritenesse che l'Addendum
del 5.9.2017, concluso prima della presentazione dell'offerta da parte della abbia sostituito il CP_1
Memorandum, le conclusioni non muterebbero, poiché, l'Addendum, come detto, non contiene alcun riferimento alle società controllate dalla CP_1
ente diverso;
✓ il fatto che la abbia potuto costituire, insieme alla CP_1 Controparte_11
ed ai sig.ri , , , e , una società (la
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 CP_3
, da essa stessa controllata, al solo fine di eludere le conseguenze obbligatorie scaturenti
[...]
dall'Addendum, e che ciò integri una violazione dei principi di correttezza e buona fede, potrebbe,
in linea teorica, determinare unicamente conseguenze risarcitorie, che nella vicenda in esame non sono state fatte valere.
4 Dunque, non avendo la fornito la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione contrattuale posta a Pt_1
fondamento della sua domanda, ossia dell'aggiudicazione dell'appalto alla sua controparte contrattuale
( , ed avendo allegato circostanze che astrattamente potrebbero dar luogo Controparte_1
unicamente a ipotesi di responsabilità risarcitoria, non fatte valere, la sua richiesta deve essere respinta.
5 Le spese seguono la soccombenza dell'attrice, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo,
tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n.
55/2014, ridotti al minimo per la fase istruttoria, data la natura documentale della lite (fase di studio €
3.544,00, fase introduttiva € 2.338,00, fase istruttoria € 5.205,50, fase decisionale € 6.164,00), con l'aumento ex art. 6 d.m. n. 55/2014 (del 30% per ciascuno scaglione successivo a quello di € 520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
nei confronti della così decide:
[...] Controparte_1
• respinge la domanda;
• condanna l'attrice a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in complessivi €
29.155,03 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
come per legge;
• pone le spese della traduttrice a carico di parte attrice.
Chieti, 5.1.2024
Il giudice
Marcello Cozzolino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 La società attrice ha poi sostenuto che “L'aggiudicazione dei lavori di termoisolamento del progetto EACOP a
equivale, ai fini per cui è causa, all'aggiudicazione diretta a sulla base di Controparte_3 CP_1
argomentazioni inconsistenti, dato che:
✓ il fatto che l'offerta di gara sia stata presentata dalla è del tutto irrilevante, a fronte della CP_1
mancata aggiudicazione dell'appalto;
✓ il fatto che la beneficerà dei compensi corrisposti dalla committenza, in qualità di società CP_1
controllante l'aggiudicataria, è parimenti inconferente, essendo stato l'appalto aggiudicato ad un