TAR
Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 24/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00745/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 24/01/2026
N. 00078 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00745/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio di Musica Luca Marenzio - Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 00745/2024 REG.RIC.
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione di misure cautelari monocratiche
- della nota 19 settembre 2024, prot. n. 6013/E3P emessa dall'amministrazione resistente con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori e degli idonei relativa al concorso indetto con bando del 17 ottobre 2023, prot. n. 5003/E3P relativamente al reclutamento di docenti per il settore artistico disciplinare CODI/23, nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione deteriore rispetto a quella spettante di diritto;
- della nota 31 luglio 2024 inerente alla pubblicazione degli esiti delle prove d'esame;
- della nota 30 luglio 2024, prot n. 4785/E3P emessa dall'amministrazione resistente relativamente agli esiti di prove d'esame;
- dell'elenco valutazione titoli del 28 maggio 2024 prot. n. 3274/E3P;
- del bando di concorso 17 ottobre 2023, prot. n. 5003/E3P indetto dall'amministrazione resistente al fine di reclutare docenti a tempo indeterminato per il settore artistico disciplinare CODI/23;
- dei verbali della Commissione esaminatrice ed in particolare dei verbali 1 e 2 per mezzo dei quali sono stati dettati i criteri di valutazione delle prove e dei titoli presentati dai candidati;
- dei verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare dei verbali da 3 a 25 per mezzo dei quali sono stati valutati i titoli presentati dai candidati;
- dei verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare dei verbali da 26 a 37 per mezzo dei quali si è provveduto alla valutazione delle prove dei candidati; N. 00745/2024 REG.RIC.
- dei verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare del verbale n. 38 per mezzo del quale si è proceduto all'abbinamento delle prove scritte ai codici anonimi preselezionati;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o conseguenziali relativi alla procedura concorsuale per cui è causa.
Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 4 dicembre 2024: per l'annullamento
- della nota 7 ottobre 2024, prot. n. 6587/E3P del Direttore del Conservatorio di
Musica “Marenzio” di Brescia, con cui – a modifica del D.D. n. 140 del 19 settembre
2024 impugnato con ricorso principale - è stato approvato l'aggiornamento della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di docenti di prima fascia di cui al settore disciplinare
CODI/23 – CANTO;
- della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei approvata in data 7 ottobre
2024, con la nota di cui sopra.
Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 13 febbraio 2025: per l'annullamento
- degli atti impugnati con il ricorso principale e i primi motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica Luca Marenzio
Brescia, di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO N. 00745/2024 REG.RIC.
1.- Con bando del 17.10.2023 il Conservatorio di Musica Luca Marenzio di Brescia ha indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di nove posti per il profilo di docente di prima fascia - CCNL Istruzione e Ricerca, settore
AFAM - per il settore artistico disciplinare Canto CODI/23, ai sensi del DM 180/2023
e ciò in qualità di capofila della procedura di reclutamento congiunta con i
Conservatori di Musica di Adria, Castelfranco Veneto, Gallarate e Trento ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. a) del D.M. 180/2023.
2.- Detto bando ha, altresì, previsto all'art. 3 che “Al termine della procedura di reclutamento … verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento). Il punteggio di cui al comma 1 è composto…: a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta); b) Prove d'esame: massimo punti 70
(settanta)….Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei” ed all'art. 10 comma 6 che “La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa”.
3.- -OMISSIS-, cantante lirica, ha presentato domanda di partecipazione al concorso di cui sopra.
4.- In data 19.9.2024 è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori e degli idonei, nella quale la predetta si è collocata alla posizione numero quattordici, ossia tra gli idonei non vincitori.
5.- Previa acquisizione della documentazione di gara a seguito di un'istanza di accesso, con ricorso notificato al Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” – Brescia N. 00745/2024 REG.RIC.
ed alla controinteressata -OMISSIS-, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato l'approvazione della graduatoria e, più in generale, gli atti di gara, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione di misure cautelari monocratiche.
6.- Con decreto presidenziale n. 352/2024 la domanda cautelare è stata rigettata.
7.- Il Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” – Brescia si è dapprima costituito in giudizio con atto di mera forma, procedendo al successivo deposito di un'articolata relazione e della documentazione afferente alla procedura di gara, tra cui l'aggiornamento della graduatoria del 7.10.2024 e le accettazioni da parte dei nove vincitori delle sedi assegnate.
8.- All'udienza camerale del 6.11.2024 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e di ciò il Collegio ha preso atto con ordinanza n. 397/2024.
9.- Con un I ricorso per motivi aggiunti, notificato alle parti già evocate in giudizio, nonché a -OMISSIS- e -OMISSIS-, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato altresì la nota del 7.10.2024 con cui il direttore del Conservatorio, ha aggiornato, modificandola, la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, nonché la graduatoria medesima, chiedendone l'annullamento.
10.- Con un II ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, -
OMISSIS- ha proposto nuove ragioni a sostegno dell'impugnativa degli atti già gravati, chiedendone l'annullamento.
11.- Con decreto presidenziale n. 8/2025 è stata “disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti sia dei vincitori, sia di tutti gli idonei, in considerazione del pregiudizio che deriverebbe loro dall'eventuale accoglimento del ricorso (cfr. ex multis C.d.S., V, 15.11.2022, n. 10016; id., II, 22.11.2021, n. 7788), atteso che alcune censure, ove fondate, potrebbero comportare la caducazione dell'intera procedura”, nonché autorizzata la richiesta di notifica per pubblici proclami, cui parte ricorrente ha ottemperato. N. 00745/2024 REG.RIC.
12.- Si sono costituiti in giudizio -OMISSIS- e -OMISSIS-; in data 3.10.2025 quest'ultima ha rappresentato di non avere più interesse a resistere al ricorso.
13.- In data 10.10.2025 la ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse ad una decisione di merito, avendo medio tempore ottenuto il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato presso la sede del conservatorio “Corelli” di Messina.
14.- Il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti, pertanto, sono divenuti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a..
15.- Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti con l'Amministrazione, venendo, invece, poste a carico della ricorrente nei rapporti con i controinteressati in applicazione del principio della soccombenza virtuale, per le ragioni compiutamente espresse nella sentenza n. 55/2026, resa all'esito del giudizio sub RG 746/2024, sovrapponibile al presente, ossia per infondatezza delle censure volte a caducare l'intera procedura concorsuale (attesa la non irragionevolezza del riparto dei 18 punti per “titoli artistici, culturali e professionali” operato dal Conservatorio e l'insussistenza della denunciata violazione della regola dell'anonimato) ed inammissibilità per difetto di interesse (mancato superamento della cd. prova di resistenza) di quelle rivolte alla rimodulazione dei punteggi attribuiti agli altri concorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la ricorrente a rimborsare ai controinteressati le spese di lite, quantificate in complessivi euro 4.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensandole quanto al rapporto con l'Amministrazione. N. 00745/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nominativi della ricorrente e dei controinteressati.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CI, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI AN CI N. 00745/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 24/01/2026
N. 00078 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00745/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio di Musica Luca Marenzio - Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 00745/2024 REG.RIC.
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione di misure cautelari monocratiche
- della nota 19 settembre 2024, prot. n. 6013/E3P emessa dall'amministrazione resistente con cui è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori e degli idonei relativa al concorso indetto con bando del 17 ottobre 2023, prot. n. 5003/E3P relativamente al reclutamento di docenti per il settore artistico disciplinare CODI/23, nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione deteriore rispetto a quella spettante di diritto;
- della nota 31 luglio 2024 inerente alla pubblicazione degli esiti delle prove d'esame;
- della nota 30 luglio 2024, prot n. 4785/E3P emessa dall'amministrazione resistente relativamente agli esiti di prove d'esame;
- dell'elenco valutazione titoli del 28 maggio 2024 prot. n. 3274/E3P;
- del bando di concorso 17 ottobre 2023, prot. n. 5003/E3P indetto dall'amministrazione resistente al fine di reclutare docenti a tempo indeterminato per il settore artistico disciplinare CODI/23;
- dei verbali della Commissione esaminatrice ed in particolare dei verbali 1 e 2 per mezzo dei quali sono stati dettati i criteri di valutazione delle prove e dei titoli presentati dai candidati;
- dei verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare dei verbali da 3 a 25 per mezzo dei quali sono stati valutati i titoli presentati dai candidati;
- dei verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare dei verbali da 26 a 37 per mezzo dei quali si è provveduto alla valutazione delle prove dei candidati; N. 00745/2024 REG.RIC.
- dei verbali della Commissione esaminatrice, ed in particolare del verbale n. 38 per mezzo del quale si è proceduto all'abbinamento delle prove scritte ai codici anonimi preselezionati;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o conseguenziali relativi alla procedura concorsuale per cui è causa.
Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 4 dicembre 2024: per l'annullamento
- della nota 7 ottobre 2024, prot. n. 6587/E3P del Direttore del Conservatorio di
Musica “Marenzio” di Brescia, con cui – a modifica del D.D. n. 140 del 19 settembre
2024 impugnato con ricorso principale - è stato approvato l'aggiornamento della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di docenti di prima fascia di cui al settore disciplinare
CODI/23 – CANTO;
- della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei approvata in data 7 ottobre
2024, con la nota di cui sopra.
Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 13 febbraio 2025: per l'annullamento
- degli atti impugnati con il ricorso principale e i primi motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica Luca Marenzio
Brescia, di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO N. 00745/2024 REG.RIC.
1.- Con bando del 17.10.2023 il Conservatorio di Musica Luca Marenzio di Brescia ha indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di nove posti per il profilo di docente di prima fascia - CCNL Istruzione e Ricerca, settore
AFAM - per il settore artistico disciplinare Canto CODI/23, ai sensi del DM 180/2023
e ciò in qualità di capofila della procedura di reclutamento congiunta con i
Conservatori di Musica di Adria, Castelfranco Veneto, Gallarate e Trento ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. a) del D.M. 180/2023.
2.- Detto bando ha, altresì, previsto all'art. 3 che “Al termine della procedura di reclutamento … verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento). Il punteggio di cui al comma 1 è composto…: a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta); b) Prove d'esame: massimo punti 70
(settanta)….Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei” ed all'art. 10 comma 6 che “La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa”.
3.- -OMISSIS-, cantante lirica, ha presentato domanda di partecipazione al concorso di cui sopra.
4.- In data 19.9.2024 è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori e degli idonei, nella quale la predetta si è collocata alla posizione numero quattordici, ossia tra gli idonei non vincitori.
5.- Previa acquisizione della documentazione di gara a seguito di un'istanza di accesso, con ricorso notificato al Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” – Brescia N. 00745/2024 REG.RIC.
ed alla controinteressata -OMISSIS-, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato l'approvazione della graduatoria e, più in generale, gli atti di gara, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione di misure cautelari monocratiche.
6.- Con decreto presidenziale n. 352/2024 la domanda cautelare è stata rigettata.
7.- Il Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” – Brescia si è dapprima costituito in giudizio con atto di mera forma, procedendo al successivo deposito di un'articolata relazione e della documentazione afferente alla procedura di gara, tra cui l'aggiornamento della graduatoria del 7.10.2024 e le accettazioni da parte dei nove vincitori delle sedi assegnate.
8.- All'udienza camerale del 6.11.2024 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e di ciò il Collegio ha preso atto con ordinanza n. 397/2024.
9.- Con un I ricorso per motivi aggiunti, notificato alle parti già evocate in giudizio, nonché a -OMISSIS- e -OMISSIS-, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato altresì la nota del 7.10.2024 con cui il direttore del Conservatorio, ha aggiornato, modificandola, la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, nonché la graduatoria medesima, chiedendone l'annullamento.
10.- Con un II ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, -
OMISSIS- ha proposto nuove ragioni a sostegno dell'impugnativa degli atti già gravati, chiedendone l'annullamento.
11.- Con decreto presidenziale n. 8/2025 è stata “disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti sia dei vincitori, sia di tutti gli idonei, in considerazione del pregiudizio che deriverebbe loro dall'eventuale accoglimento del ricorso (cfr. ex multis C.d.S., V, 15.11.2022, n. 10016; id., II, 22.11.2021, n. 7788), atteso che alcune censure, ove fondate, potrebbero comportare la caducazione dell'intera procedura”, nonché autorizzata la richiesta di notifica per pubblici proclami, cui parte ricorrente ha ottemperato. N. 00745/2024 REG.RIC.
12.- Si sono costituiti in giudizio -OMISSIS- e -OMISSIS-; in data 3.10.2025 quest'ultima ha rappresentato di non avere più interesse a resistere al ricorso.
13.- In data 10.10.2025 la ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse ad una decisione di merito, avendo medio tempore ottenuto il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato presso la sede del conservatorio “Corelli” di Messina.
14.- Il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti, pertanto, sono divenuti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a..
15.- Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti con l'Amministrazione, venendo, invece, poste a carico della ricorrente nei rapporti con i controinteressati in applicazione del principio della soccombenza virtuale, per le ragioni compiutamente espresse nella sentenza n. 55/2026, resa all'esito del giudizio sub RG 746/2024, sovrapponibile al presente, ossia per infondatezza delle censure volte a caducare l'intera procedura concorsuale (attesa la non irragionevolezza del riparto dei 18 punti per “titoli artistici, culturali e professionali” operato dal Conservatorio e l'insussistenza della denunciata violazione della regola dell'anonimato) ed inammissibilità per difetto di interesse (mancato superamento della cd. prova di resistenza) di quelle rivolte alla rimodulazione dei punteggi attribuiti agli altri concorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la ricorrente a rimborsare ai controinteressati le spese di lite, quantificate in complessivi euro 4.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensandole quanto al rapporto con l'Amministrazione. N. 00745/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i nominativi della ricorrente e dei controinteressati.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CI, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI AN CI N. 00745/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.