Articolo 28 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 27Articolo 29
Versione
17 dicembre 1988
Art. 28. 1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne' ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.
2. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princpi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terra' conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione ed un'adeguata pluralita' di emittenti in conformita' della disciplina del settore.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988