Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, l'individuazione del luogo del commesso reato (nella specie, quello di inizio della consumazione di un reato permanente) non può essere effettuata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese in proposito dall'imputato, a meno che le stesse non siano sorrette dai necessari riscontri, anche indiziari, purché specifici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 24113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24113 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 26/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1778
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 014528/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB. RAVENNA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIBUNALE BOLOGNA;
ORDINANZA del 07/04/2009 GIP TRIBUNALE di RAVENNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Bua F. che ha chiesto dichiarazioni la competenza del G.I.P. di Bologna.
La Corte:
OSSERVA
1. con sentenza resa il 10.3.2009 il G.I.P. del Tribunale di Bologna dichiarava la propria incompetenza per territorio a giudicare AB MZ e PO TO, imputati del reato di cui all'art. 310 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis e per questo arrestati in flagranza di reato in Bologna, nella tarda serata del 3 dicembre 2008, nei pressi dell'abitazione del PO e tratti a giudizio nelle forme del giudizio immediato.
A sostegno della sua tesi il giudice bolognese osservava che il AB, nella immediatezza dei fatti, aveva dichiarato che la sostanza stupefacente sequestrata dalle forze dell'ordine (gr. 498,9232 di eroina) era stata dallo stesso acquistata in Ravenna, da un cittadino albanese presentatogli da un connazionale, di guisa che in Ravenna andava individuato i luogo ove aveva avuto inizio la consumazione del reato e nell'autorità giudiziaria di quella città il giudice territorialmente competente a giudicare gli imputati.
2. Il G.I.P. del Tribunale di Ravenna, da parte sua, preso atto delle determinazioni del giudice bolognese ha sollevato conflitto di competenza, sostenendo, a sua volta, che i fatti costitutivi del reato contestato agli imputati risultavano consumati, senza possibilità di incertezza alcuna, in Bologna, mentre la provenienza della sostanza stupefacente, così come il tempo ed il luogo del suo acquisto, erano ignoti e comunque incerti, in quanto sostenuti dalla sola dichiarazione dell'imputato AB, ritenuto credibile dal giudice di Bologna sul rilievo che, effettivamente, gli imputati furono avvistati dalie forze dell'ordine nel pomeriggio del 2 dicembre 2008 mentre da Bologna facevano ingresso in autostrada con direzione sud, e che l'arresto in flagranza fu poi eseguito alcune ore dopo, verso le ore 23.00 del medesimo giorno, allorché gli stessi imputati, ancora a bordo dell'autovettura notata dagli inquirenti quei pomeriggio, entrarono nei box a servizio dell'abitazione del PO, per essere poi arrestati una volta parcheggiata l'autovettura.
3. Ciò premesso osserva il Collegio che si verte, all'evidenza, In una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p. poiché due organi giurisdizionali hanno rifiutato di giudicare un fatto reato, con stasi insuperabile del processo. Attese le premesse pare evidente che le autorità giudiziarie in conflitto pongono alla Corte di legittimità la questione in ordine alla consistenza probatoria necessaria per ritenere acquisito al processo i dato fattuale dell'inizio temporale della condotta criminosa e del luogo di consumazione allorché, come nel caso di specie, tale dato sia comunque incerto, dappoiché affidato alle dichiarazioni dell'imputato, il quale avrebbe in tal modo la possibilità di scegliersi i giudice competente a conoscere della sua azione od omissione, dichiarazioni peraltro riscontrate nel caso di specie, tale è l'avviso di uno dei giudici configgenti, da un argomento di plausibilità logica (alcune ore prima dell'arresto in flagranza, gli imputati avevano imboccato l'autostrada verso sud;
verso sud trovasi il luogo indicato da uno degli imputati come quello in cui è avvenuto l'acquisto dell'eroina; il ritorno nel luogo di partenza è avvenuto con la stessa auto con a bordo gli stessi due coimputati e con scansioni temporali compatibili con le dichiarazioni riscontrate).
È tutto ciò sufficiente per ritenere apprezzabilmente accertato, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, il luogo ove ha avuto inizio la condotta delittuosa di carattere permanente contestata agli imputati? Deve, nella fattispecie trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3 o deve, viceversa, farsi ricorso ai criteri suppletivi di cui al successivo art. 9 c.p.p.? Per dare adeguata e corretta risposta al quesito di diritto appena proposto giova preliminarmente rammentare che le regole poste dall'ordinamento processuale in materia di competenza, in quanto finalizzate alla individuazione del giudice naturale precostituito dalla legge e cioè ai soddisfacimento di una esigenza fondante del nostro modello giurisdizionale considerato nella sua stessa configurazione costituzionale, richiedono l'adozione di criteri interpretativi rigorosi affinché il risultato dell'applicazione normativa aderisca pienamente alle finalità del sistema.
Ciò posto, per soddisfare in modo adeguato alle finalità processuali delle norme sulla competenza così come appena delineate, i dati di fatto sui quali operare l'applicazione delle relative regole devono essere acquisiti al processo in termini di ragionevole ed apprezzabile certezza, alla stregua peraltro di ogni altro elemento oggettivo e soggettivo del fatto reato, del quale il tempo ed il luogo di consumazione sono aspetti strutturali e costitutivi. Da tali presupposti consegue che in ipotesi di dichiarazioni sul punto provenienti dall'imputato, parte processuale questa che può avere interesse ad individuare la competenza di un giudice invece che di altro giudicante e questo per le più varie ragioni (giudice più vicino nello spazio ai luoghi di abituale dimora, giudice notoriamente meno severo, giudice che ha sposato un certo indirizzo interpretativo delle norme interessate al caso da giudicare, per indicarne soltanto alcune) le stesse di per sè sole non possono soddisfare l'esigenza probatoria necessaria per ritenere provato il tempo ed il luogo di consumazione della condotta criminosa, dovendosi nello specifico richiedere come necessari riscontri anche indiziari, purché dotati di significatività oggettiva e soggettiva rispetto al fatto da provare.
Nel caso in esame il semplice riscontro di natura logica tratto da comportamenti di per sè neutri, quali l'ingresso in autostrada con direzione sud dei coimputati ed il loro ritorno a Bologna in tempi compatibili con una trasferta d'affari a Ravenna e ritorno a Bologna, non appare sufficiente per ritenere acquisto al processo l'affidabilità e la veridicità delle dichiarazioni dell'imputato, (il quale dal conflitto insorto sulla competenza a giudicarlo ha tratto il vantaggio di riacquistare lo stato di libertà dappoiché, nelle more temporali del passaggio da un ufficio territoriale all'altro del processo, è decorso il termine di efficacia della misura cautelare disposta in suo danno, peraltro poi subito di nuovo emessa).
Tanto premesso, ed alla stregua delle esposte considerazioni, il prospettato conflitto va risolto indicando nell'autorità giudiziaria di Bologna, eppertanto nel Tribunale di Bologna, il giudice competente a giudicare le condotte contestate agli imputati di cui in premessa, giacché incerto il luogo in cui la condotta contestata ha avuto inizio eppertanto necessario, non potendosi applicare il principio generale di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, fare ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p. ed in particolare a quello di cui al comma 1. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009