CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2023, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. AN DI VI nato il [...] 2. MO AN nata il [...] avverso l'ordinanza del 21/02/2022 del Tribunale del Riesame di Pisa udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. In data 19 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha disposto il sequestro preventivo di 139.000 euro costituenti il profitto dei reati di cui agli artt. 416, 640, 646, 216 e 219 L. F. contestati nei confronti degli indagati DI VI Sante e MO AN. 2. Gli indagati hanno avanzato richiesta di riesame avverso il provvedimento ablativo lamentando l'insussistenza del fumus commissi delicti. Il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 21 febbraio 2022, ha rigettato detto riesame. 3. DI VI Sante e MO AN, a mezzo del difensore, propongono ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza lamentando, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 321 e 325 cod. proc. pen. e la carenza grafica dell'ordinanza di rigetto in ordine ai requisiti per l'applicazione del sequestro preventivo. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2574 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 13/09/2022 3.1. Secondo la difesa il provvedimento del Tribunale del Riesame è privo di autonoma valutazione delle condizioni di applicabilità e legittimità del vincolo ablativo imposto. L'ordinanza impugnata si fonda su una motivazione meramente apparente in quanto si riporta integralmente alla motivazione del provvedimento di sequestro preventivo che a sua volta rimanda alle argomentazioni contenute nella richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, entrambi i provvedimenti giurisdizionali non contengono un'autonoma valutazione delle circostanze logico-fattuali poste a base del vincolo ablatorio con conseguente nullità degli stessi. 3.2. A giudizio dei ricorrenti la motivazione non indica gli elementi concreti su cui si fonda l'apodittica affermazione contenuta a pagina 2 dell'ordinanza impugnata («il GIP del Tribunale di Pisa ha disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta») e non tiene in alcuna considerazione la documentazione prodotta dalla difesa, documentazione con la quale è stata dimostrata la legittimità dei flussi economici tra la ditta Autoelle Group e le società Latini sas e Feel Pride sas. 3.3. Il provvedimento genetico di sequestro è viziato, inoltre, perché fondato sul travisamento della documentazione relativa ai contratti di noleggio sequestrati dagli inquirenti, documentazione idonea a dimostrare che le somme in sequestro ricorrenti costituivano il saldo dei servizi di noleggio forniti dalla ditta Autoelle Group;
secondo la difesa la genericità della causale indicata nelle fatture in atti non è elemento indiziario idoneo a dimostrare la sussistenza del fumus commissi delicti in quanto la causale non è un elemento essenziale del documento fiscale. I giudici di merito non hanno sviluppato una argomentazione logica in ragione della quale escludere l'effettiva riconducibilità delle fatture emesse e dei trasferimenti di denaro in favore degli indagati, limitandosi a dedurre la fittizietà di tali operazioni commerciali dalla genericità delle causali indicate nelle fatture. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va evidenziata l'ammissibilità dal punto di vista formale dei ricorsi che risultano sottoscritti dal sostituto processuale del difensore di fiducia nominato dagli indagati (vedi in proposito Sez. U, n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627 - 01). Ciò premesso i ricorsi devono esser dichiarati inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati. 2. I ricorrenti affermano, in modo del tutto apodittico, che i giudici del riesame sono venuti meno al proprio dovere di autonoma valutazione delle doglianze difensive, limitandosi a riproporre pedissequamente il percorso motivazionale del giudice per le indagini preliminari. Al contrario di quanto apoditticamente affermato dalla difesa, i giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dalla ricorrente, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. 2.1. Deve esser ricordato che la normativa vigente si limita ad imporre al giudice di esplicitare i criteri adottati a fondamento della decisione, non implicando, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura. Tale obbligo motivazionale risponde all'esigenza di assicurare la chiara intelligibilità dell'iter logico-argomentativo che ha condotto il giudicante ad assumere la decisione adottata, al fine di evitare il rischio di provvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmente riferibili ad un giudice terzo. Nel caso di specie la motivazione è caratterizzata da un vaglio effettivo degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, e fornisce una esaustiva spiegazione della loro rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari ritenuti sussistenti. L'ordinanza oggetto di ricorso fornisce la dimostrazione che i giudici del riesame hanno preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento genetico e le hanno meditate, valutate e ritenute coerenti con le risultanze processuali con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 2.2. I ricorrenti, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame, con le ulteriori doglianze (relative alla diversa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa e dei contratti di noleggio in sequestro) chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradite, richiesta inammissibile perché fondata su motivi di merito non censurabili in questa sede. In caso di impugnazione di misure cautelari reali, infatti, il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito la cui decisione risulti, di conseguenza, radicalmente viziata. 2.3. Nel caso di specie i giudici del riesame hanno fatto richiamo all'ordinanza genetica, motivazione per relationem che trova giustificazione nella sostanziale v.
3-y genericità dei motivi di a._ che non contenevano una effettiva e specifica (1' contestazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari ed hanno adottato i medesimi criteri nella valutazione del materiale indiziario. La carenza motivazionale apoditticamente affermata dai ricorrenti non è ravvisabile in quanto i giudici del riesame hanno indicato e valutato gli elementi logico-fattuali in virtù dei quali è stata correttamente affermata la sussistenza del fumus commissi delicti dei reati di truffa e bancarotta preferenziale e confermata la sottoposizione a sequestro preventivo dell'ingente somma di denaro rinvenuta in sede di perquisizione trattandosi di parte del profitto delle predette fattispecie criminose. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 sette bre 2022 Il Cofìsis ere stensore Il Presidente
lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. In data 19 gennaio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha disposto il sequestro preventivo di 139.000 euro costituenti il profitto dei reati di cui agli artt. 416, 640, 646, 216 e 219 L. F. contestati nei confronti degli indagati DI VI Sante e MO AN. 2. Gli indagati hanno avanzato richiesta di riesame avverso il provvedimento ablativo lamentando l'insussistenza del fumus commissi delicti. Il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 21 febbraio 2022, ha rigettato detto riesame. 3. DI VI Sante e MO AN, a mezzo del difensore, propongono ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza lamentando, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 321 e 325 cod. proc. pen. e la carenza grafica dell'ordinanza di rigetto in ordine ai requisiti per l'applicazione del sequestro preventivo. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2574 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 13/09/2022 3.1. Secondo la difesa il provvedimento del Tribunale del Riesame è privo di autonoma valutazione delle condizioni di applicabilità e legittimità del vincolo ablativo imposto. L'ordinanza impugnata si fonda su una motivazione meramente apparente in quanto si riporta integralmente alla motivazione del provvedimento di sequestro preventivo che a sua volta rimanda alle argomentazioni contenute nella richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, entrambi i provvedimenti giurisdizionali non contengono un'autonoma valutazione delle circostanze logico-fattuali poste a base del vincolo ablatorio con conseguente nullità degli stessi. 3.2. A giudizio dei ricorrenti la motivazione non indica gli elementi concreti su cui si fonda l'apodittica affermazione contenuta a pagina 2 dell'ordinanza impugnata («il GIP del Tribunale di Pisa ha disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta») e non tiene in alcuna considerazione la documentazione prodotta dalla difesa, documentazione con la quale è stata dimostrata la legittimità dei flussi economici tra la ditta Autoelle Group e le società Latini sas e Feel Pride sas. 3.3. Il provvedimento genetico di sequestro è viziato, inoltre, perché fondato sul travisamento della documentazione relativa ai contratti di noleggio sequestrati dagli inquirenti, documentazione idonea a dimostrare che le somme in sequestro ricorrenti costituivano il saldo dei servizi di noleggio forniti dalla ditta Autoelle Group;
secondo la difesa la genericità della causale indicata nelle fatture in atti non è elemento indiziario idoneo a dimostrare la sussistenza del fumus commissi delicti in quanto la causale non è un elemento essenziale del documento fiscale. I giudici di merito non hanno sviluppato una argomentazione logica in ragione della quale escludere l'effettiva riconducibilità delle fatture emesse e dei trasferimenti di denaro in favore degli indagati, limitandosi a dedurre la fittizietà di tali operazioni commerciali dalla genericità delle causali indicate nelle fatture. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va evidenziata l'ammissibilità dal punto di vista formale dei ricorsi che risultano sottoscritti dal sostituto processuale del difensore di fiducia nominato dagli indagati (vedi in proposito Sez. U, n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627 - 01). Ciò premesso i ricorsi devono esser dichiarati inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati. 2. I ricorrenti affermano, in modo del tutto apodittico, che i giudici del riesame sono venuti meno al proprio dovere di autonoma valutazione delle doglianze difensive, limitandosi a riproporre pedissequamente il percorso motivazionale del giudice per le indagini preliminari. Al contrario di quanto apoditticamente affermato dalla difesa, i giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dalla ricorrente, con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di gravità indiziaria posti a fondamento della decisione stessa. 2.1. Deve esser ricordato che la normativa vigente si limita ad imporre al giudice di esplicitare i criteri adottati a fondamento della decisione, non implicando, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura. Tale obbligo motivazionale risponde all'esigenza di assicurare la chiara intelligibilità dell'iter logico-argomentativo che ha condotto il giudicante ad assumere la decisione adottata, al fine di evitare il rischio di provvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmente riferibili ad un giudice terzo. Nel caso di specie la motivazione è caratterizzata da un vaglio effettivo degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, e fornisce una esaustiva spiegazione della loro rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari ritenuti sussistenti. L'ordinanza oggetto di ricorso fornisce la dimostrazione che i giudici del riesame hanno preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento genetico e le hanno meditate, valutate e ritenute coerenti con le risultanze processuali con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 2.2. I ricorrenti, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame, con le ulteriori doglianze (relative alla diversa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa e dei contratti di noleggio in sequestro) chiedono a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a loro più gradite, richiesta inammissibile perché fondata su motivi di merito non censurabili in questa sede. In caso di impugnazione di misure cautelari reali, infatti, il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito la cui decisione risulti, di conseguenza, radicalmente viziata. 2.3. Nel caso di specie i giudici del riesame hanno fatto richiamo all'ordinanza genetica, motivazione per relationem che trova giustificazione nella sostanziale v.
3-y genericità dei motivi di a._ che non contenevano una effettiva e specifica (1' contestazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari ed hanno adottato i medesimi criteri nella valutazione del materiale indiziario. La carenza motivazionale apoditticamente affermata dai ricorrenti non è ravvisabile in quanto i giudici del riesame hanno indicato e valutato gli elementi logico-fattuali in virtù dei quali è stata correttamente affermata la sussistenza del fumus commissi delicti dei reati di truffa e bancarotta preferenziale e confermata la sottoposizione a sequestro preventivo dell'ingente somma di denaro rinvenuta in sede di perquisizione trattandosi di parte del profitto delle predette fattispecie criminose. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 sette bre 2022 Il Cofìsis ere stensore Il Presidente