Sentenza 20 ottobre 2016
Massime • 1
Nel procedimento innanzi al giudice di pace non è applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. - prevista esclusivamente per il procedimento avanti al giudice ordinario - trovando, invece, applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/2016, n. 55039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55039 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2016 |
Testo completo
55 039 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 20/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2628/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.43547/2015 FRANCESCA MORELLI Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR AN KA IF nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/07/2015 del GIUDICE DI PACE di ORVIETO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO FRATICELLI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; - Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di pace di Orvieto ha, con la sentenza impugnata, condannato AW AN MA IF per percosse in danno di LO UC derubricata l'originaria contestazione di lesioni personali volontarie ed ha assolto il medesimo imputato dal reato di minaccia, pure a lui contestato. Secondo la ricostruzione del giudicante l'imputato, adirato per atti "persecutori" posti in essere da LO nei confronti del proprio figlio minorenne, lo avvicinò in piazza e gli rifilò "alcuni scappellotti". Alla base della decisione vi sono le dichiarazioni della persona offesa e di "altri testimoni del Pubblico Ministero".
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando una mancanza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata in giudizio di applicazione dell'art. 131/bis cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione con cui è stata affermata la responsabilità per il reato di percosse. Deduce che lo stesso giudice di pace ha parlato di testimoni compiacenti e che ha omesso di valutare la testimonianza del carabiniere Magrini, il quale avrebbe escluso che LO fu picchiato ed avrebbe confermato che "non c'era mai stato un precedente". CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. Il primo è tale perché trascura la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel procedimento innanzi al giudice di pace non si applica la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario, trovando invece applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (ex multis, Cass., n. 1510 del 4/12/2015). Il secondo è inammissibile per totale genericità e per la non conferenza dei motivi addotti, posto che la sentenza si fonda su prove (le dichiarazioni della persona offesa e di altri ragazzi che erano con lui) nemmeno prese in considerazione dal ricorrente e posto che le dichiarazioni di un soggetto non presente al fatto (il carabiniere Magrini) non possono in alcun modo contraddire o inficiare quelle dei testi presenti. Del tutto irrilevante, poi, è il fatto che non vi era stato "un precedente" caso simile. 2 Anche il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge. Non si fa luogo alla condanna di una somma a favore della Cassa delle ammende, stante la relativa novità della questione concernente l'applicazione dell'art. 131/bis cp dinanzi al giudice di pace.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/10/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembвы (Paolo Bruno) P DRONTATA IN CANCELLERIA adal 28 DIC 2018 IL FUNZIONAND GUDIARIO ощин 3