Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/1997, n. 11436
CASS
Sentenza 15 ottobre 1997

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La lottizzazione abusiva è un reato (eventualmente) permanente, in cui la permanenza cessa con l'ultimazione della condotta lottizzatoria, ovvero con la ultimazione della attività giuridica o materiale volta alla trasformazione del territorio. (Nella specie la Corte ha osservato che trattandosi di lottizzazione mista -negoziale o materiale- la permanenza del reato era cessata non già al momento dell'atto notarile di divisione, bensì al momento in cui erano state ultimate le opere abusive costruite nei lotti).

La concessione in sanatoria estingue il reato di costruzione abusiva - ex art.22 legge 47/1985- ma non quello di lottizzazione abusiva, per cui, in assenza di un esplicito provvedimento adottato dalla autorità competente ed autorizzatorio della lottizzazione, legittimamente viene disposta la confisca dei terreni lottizzati, giacché la concessione edificatoria non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica.

Commentario1

  • 1Lottizzazione abusiva, permesso in sanatoria, confisca dell’immobileAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/1997, n. 11436
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11436
Data del deposito : 15 ottobre 1997

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