Sentenza 15 ottobre 1997
Massime • 2
La lottizzazione abusiva è un reato (eventualmente) permanente, in cui la permanenza cessa con l'ultimazione della condotta lottizzatoria, ovvero con la ultimazione della attività giuridica o materiale volta alla trasformazione del territorio. (Nella specie la Corte ha osservato che trattandosi di lottizzazione mista -negoziale o materiale- la permanenza del reato era cessata non già al momento dell'atto notarile di divisione, bensì al momento in cui erano state ultimate le opere abusive costruite nei lotti).
La concessione in sanatoria estingue il reato di costruzione abusiva - ex art.22 legge 47/1985- ma non quello di lottizzazione abusiva, per cui, in assenza di un esplicito provvedimento adottato dalla autorità competente ed autorizzatorio della lottizzazione, legittimamente viene disposta la confisca dei terreni lottizzati, giacché la concessione edificatoria non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica.
Commentario • 1
- 1. Lottizzazione abusiva, permesso in sanatoria, confisca dell’immobileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/1997, n. 11436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11436 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 15.10.1997
Dott. Giovanni PIOLETTI Consigliere SENTENZA
Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere N. 2480
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Alfredo TERESI Consigliere N. 7622/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AP GI, nato a [...] il [...];
2) D'AN AG, nata a [...] l'[...];
3) DE PA OR, nato a [...] il [...];
4) IS PA, nata a [...] l'11. 3.1952;
5) RT SC, nato a [...] l'[...];
6) MA IN, nata a [...] l'1.1942;
avverso la sentenza resa il 25.9.1996 dalla corte di appello di Catania. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Carmine Di Zenzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al punto della non menzione della condanna, e il rigetto del ricorso nel resto.
Udito il difensore dei primi quattro imputati, avv. Pierluigi Bonifazi, del foro di Roma, che ha insistito nei ricorsi;
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - I coniugi GI PP e AG D'AN, OR De UA e PA PI, SC PO e IN AR, venivano rinviati a giudizio davanti al pretore di Catania per rispondere:
- tutti del reato di lottizzazione abusiva di cui all'art. 20 lett. c) legge 47/1985 (capo a) della imputazione);
inoltre, - i coniugi PP-D'AN del reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985 e dei reati satelliti per costruzione abusiva di una casa per civile abitazione (capi b), c), d), e), f), g) del capo di imputazione);
- i coniugi De UA-PI del reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985, per opere edilizie abusive (lett. h) della rubrica);
- i coniugi PO-AR del reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985 e di violazioni satelliti alla legge 64/1974 (lett. i)
1) ed m) della rubrica).
2 - In esito al pubblico dibattimento, il pretore, con sentenza del 6.2.1995, dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, unificati nella continuazione, e li condannava a pene di giustizia, con la sospensione condizionale per tutti, salvo che per SC PO, oltre al risarcimento danni nei confronti del comune di Catania, costituitosi parte civile. Disponeva altresì la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente eseguite, nonché la demolizione dei manufatti se non altrimenti eseguita.
3 - Su gravame degli imputati, la corte di appello di Catania, con sentenza del 25.9.1996, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei coniugi PO-AR in ordine ai reati di cui alla legge 64/1974 (capi 1) ed m) della rubrica) perché estinti per prescrizione;
dichiarava altresì non doversi procedere nei confronti dei coniugi PP-D'AN in ordine ai reati contravvenzionali diversi dalla lottizzazione abusiva (capi b) c) d) e) f) e g) della rubrica) perché estinti per oblazione ai sensi dell'art. 38 legge 47/1985; confermava il giudizio di responsabilità per i reati residui, e per l'effetto, concesse a tutti le attenuanti generiche, con la ritenuta continuazione, determinava la pena per i coniugi De UA e PI in un mese di arresto e lire 25.000.000 di ammenda, per i coniugi PO e AR in un mese di arresto e lire 24.000.000 di ammenda, e per i coniugi PP e D'AN in venti giorni di arresto e lire 25.000.000 di ammenda;
revocava l'ordine di demolizione dei manufatti nei confronti di PP e D'AN, in conseguenza della oblazione;
confermava per il resto la sentenza impugnata. Nel merito la corte osservava quanto segue:
- tutti gli imputati, con rogito notarile del 23.5.1989, avevano comprato "pro indiviso" un terreno di ettari 1, are 15 e centiare 45 sito in contrada Fondo Grande, e poi, con atto pubblico del 13.9.1990, l'avevano diviso in tre quote: la prima, di are 58, ca. 95, assegnata ai coniugi PO;
la seconda, di are 26 e ca. 55, attribuita ai coniugi De UA;
e la terza, per are 29 e ca. 95 di agrumeto, assegnata ai coniugi PP;
- in un sopralluogo del 31.12.1992 i vigili urbani avevano poi verificato che nel lotto dei coniugi PO era stato costruito un capannone adibito a deposito di materie prime per la lavorazione dei materassi;
nel lotto dei coniugi De UA era stato realizzato un muro di contenimento in calcestruzzo e un serbatoio d'acqua per irrigazione, sempre in calcestruzzo;
nel lotto PP era stato costruito in blocchi di cemento un serbatoio d'acqua per uso irrigazione;
- un altro sopralluogo del 28.6.1994 aveva verificato che in quest'ultimo lotto era stato innalzato un muro di recinzione ed era stato costruito un edificio residenziale di circa mq. 200. Sulla base di questi accertamenti, la corte di merito confermava la sussistenza della lottizzazione abusiva e delle altre contravvenzioni contestate. Dichiarava peraltro la estinzione per oblazione delle contravvenzioni minori contestate ai coniugi PP;
escludeva la prescrizione dei reati diversi da quelli di cui ai capi 1) ed m), contestati ai coniugi PO e relativi alla violazione della legge 64/1974; confermava l'ordine di demolizione delle opere abusive diverse da quelle eseguite dai coniugi PP;
confermava la confisca dei terreni.
4 - Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso tutti gli imputati.
4.1 - I coniugi PP-D'AN, con atti separati, ma di identico contenuto, deducono:
4.1.1 - vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli estremi oggettivi della lottizzazione abusiva;
4.1.2 - vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico della contravvenzione di lottizzazione abusiva, in particolare rilevando che detto elemento deve essere valutato ex ante, e non ex post;
4.1.3 - ancora vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata ha escluso la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva;
4.1.4 - vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena;
4.1.5 - mancanza di motivazione in ordine al richiesto beneficio della non menzione;
4.1.6 - mancanza o manifesta illogicità di motivazione laddove la sentenza ha confermato la confisca del lotto di terreno, nonostante che la costruzione in esso edificata era stata regolarmente sanata;
sostengono che la sanatoria concessa o anche solo richiesta esplica forza attrattiva rispetto alla lottizzazione, sicché viene meno l'obbligo della confisca;
4.1.7 - inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione laddove la sentenza ha ritenuto inammissibile l'eccezione difensiva contro la costituzione di parte civile del comune di Catania, reiterata nel giudizio di appello;
sostengono in particolare che in entrambi i casi la costituzione in giudizio non era stata preceduta dalla autorizzazione degli organi deliberativi (giunta o consiglio comunale), necessaria affinché il sindaco o l'assessore delegato al contenzioso possano rappresentare il comune in giudizio;
4.2 - I coniugi De UA-PI, con atti separati ma di identico sostenuto, ripropongono i motivi dei primi due ricorrenti con gli adeguamenti del caso. In particolare deducono:
4.2.1 - vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli estremi oggettivi della lottizzazione abusiva;
4.2.2 - vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico della contravvenzione di lottizzazione abusiva, in particolare rilevando che detto elemento deve essere valutato ex ante, e non ex post;
4.2.3 - ancora vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata ha escluso la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva;
4.2.4 - mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli estremi oggettivi e psicologici del reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985, contestato al capo h) per la costruzione senza concessione di un muro di contenimento e di un serbatoio d'acqua;
sostengono che il muro di contenimento, quale intervento di manutenzione straordinaria, non necessitava di concessione, e che l'art. 6 della legge regionale 47/1985 ha liberalizzato le opere - anche murarle - volte al risanamento e alla sistemazione dei suoli agricoli;
4.2.5 - vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena;
4.2.6 - mancanza di motivazione in ordine al richiesto beneficio della non menzione;
4.2.7 - mancanza o manifesta illogicità di motivazione laddove la sentenza ha confermato la confisca del lotto di terreno, nonostante che su altro lotto fosse stata edificata una costruzione che era stata regolarmente sanata;
sostengono - come i coniugi PP - che la sanatoria concessa o anche solo richiesta esplica forza attrattiva rispetto alla lottizzazione, e aggiungono che la revoca della confisca non solo doveva essere disposta per il lotto PP, ma andava anche estesa ai lotti limitrofi;
4.2.8 - inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione laddove la sentenza ha ritenuto inammissibile l'eccezione difensiva contro la costituzione di parte civile del comune di Catania, reiterata nel giudizio di appello;
sostengono in particolare che in entrambi i casi la costituzione in giudizio non era stata preceduta dalla autorizzazione degli organi deliberativi (giunta o consiglio comunale), necessaria affinché il sindaco o l'assessore delegato al contenzioso possano rappresentare il comune in giudizio. 4.3 - Infine il difensore dei coniugi PO-AR deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata ha accertato il reato di lottizzazione sulla base di insufficienti elementi presuntivi, e ha ritenuto la protrazione del medesimo reato sino alla realizzazione di opere sui singoli lotti.
Motivi della decisione
5 - Per chiarezza conviene sottolineare che, dopo la sentenza d'appello, residuano solo i seguenti reati:
- a carico dei coniugi PP-D'AN la lottizzazione abusiva (capo a) della rubrica);
- a carico dei coniugi De UA-PI, oltre alla predetta lottizzazione abusiva, il reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985, per aver realizzato senza concessione un muro di contenimento in calcestruzzo e un serbatolo d'acqua per irrigazione (capo h) della rubrica);
- a carico dei coniugi PO-Samarda, oltre alla predetta lottizzazione abusiva, il reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge 47/1985, per aver realizzato senza concessione un capannone adibito a deposito di materie prime per la fabbricazione di materassi nonché un muro di contenimento in calcestruzzo (capo i) della rubrica).
Tanto premesso, occorre esaminare puntualmente le censure che i ricorrenti hanno articolato contro la sentenza di appello, raggruppandole per tema e ordinandole per successione logica.
6 - Sulla sussistenza del reato di lottizzazione abusiva (motivi di cui ai nn.
4.1.1 e 4.1.2; 4.2.1 e 4.2.2; 4.3).
Al riguardo la corte di merito ha sostanzialmente ritenuto che:
- nella fattispecie la lottizzazione si era perfezionata sia in forma negoziale (attraverso l'atto notarile di divisione del terreno fra le coppie di coniugi che l'avevano acquistato "pro indiviso") sia in forma materiale (attraverso le edificazioni successive compiute nei singoli lotti);
- in questo come in altri casi, le due forme di lottizzazione erano strettamente intrecciate, anche sotto il profilo probatorio, nel senso che il comportamento materiale successivo aveva manifestato univocamente l'iniziale intenzione dei contraenti;
- l'intenzione di edificare e di destinare i lotti a scopo residenziale e/o industriale era dimostrata sia dalla costruzione di una casa per civile abitazione nel lotto PP-D'AN, sia dalla costruzione di un capannone industriale di 1.200 mq. nel lotto PO- Samarda;
- ancor prima questa intenzione si poteva desumere dal prezzo del terreno risultante dal rogito notarile della compravendita, che - benché usualmente inferiore a quello reale - era tuttavia troppo alto per un terreno agricolo quale quello in oggetto;
e inoltre dalla specifica previsione contrattuale di un reciproco diritto di passaggio, anche con automezzi, attraverso particelle ben individuate (sorta di prefigurazione mascherata della futura urbanizzazione);
- benché la zona attigua fosse densamente urbanizzata, la zona in questione era destinata dagli strumenti urbanistici a verde pubblico, a verde agricolo o a strade;
- infine, la volontà dichiarata dagli imputati di conservare la destinazione agricola era smentita, non solo dal prezzo pagato, ma anche dalla circostanza che i singoli lotti erano inferiori alla c.d.
minima unità colturale e quindi non erano redditizi come terreni agricoli;
ne' poteva dirsi confermata dalla costruzione di un muro di contenimento e di un serbatoio per acqua nel lotto De UA- PI, giacché analoga costruzione nel lotto PP-D'AN era stata strumentalizzata per la costruzione successiva della casa di abitazione.
Tali sono, anche se riassunte e insieme logicamente ordinate, le dettagliate motivazioni su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità penale in ordine al reato di lottizzazione abusiva, contestato a tutti gli imputati nel capo a) della imputazione. Se si considera che l'art. 18 della legge 28.2.1985 n. 47 ha definito la condotta lottizzatoria sulla base di elementi indiziari, solo indicativamente elencati, dai quali risulti in modo non equivoco lo scopo edificatorio, non si può certo sostenere che tale motivazione sia deficitaria o contraddittoria, nè riguardo agli elementi oggettivi, ne' riguardo a quelli psicologici del reato. La corte di merito ha accertato in modo del tutto plausibile e incensurabile che gli imputati avevano uno scopo edificatorio contrastante con la destinazione urbanistica della zona;
e che hanno poi iniziato a realizzare la trasformazione urbanistica abusiva attraverso opere edili determinate. Nè può ravvisarsi una contraddizione logica (e tanto meno una illogicità manifesta) nella considerazione svolta dalla corte, secondo cui la condotta degli acquirenti, che poteva essere ancora equivoca al momento dei contratti d'acquisto e di divisione, divenne univoca nella fase successiva della costruzione delle opere edili.
7 - Sul momento consumativo della lottizzazione abusiva e sulla sua prescrizione (motivi di cui ai nn. 4.1.3, 4.2.3 e 4.3). Il problema della prescrizione è ovviamente dipendente dalla definizione del momento consumativo del reato e della natura permanente o meno del reato di lottizzazione abusiva. Al riguardo la giurisprudenza si presenta ancora oscillante, o almeno non ben definita, anche perché sovente la concettualizzazione astratta del carattere istantaneo o permanente della lottizzazione ovvero della cessazione della permanenza è stata condizionata dal contenuto della fattispecie concreta. Senza rivisitare in questa sede i precedenti giurisprudenziali, conviene piuttosto richiamare la definizione legislativa del reato e il carattere della fattispecie concreta.
Com'è noto il primo comma dell'art. 18 della legge 47/1985 ha definito lottizzazione abusiva sia l'attività materiale che realizza una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio in violazione degli strumenti urbanistici o senza la prescritta autorizzazione;
sia l'attività giuridica con cui si predispone la predetta trasformazione territoriale attraverso un frazionamento o una vendita del terreno in lotti, che denoti in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Si tratta perciò di un reato a condotta plurima e libera, che può assumere la forma della lottizzazione materiale o quella della lottizzazione negoziale, o entrambe le forme (lottizzazione mista). Tenendo presente questo dato normativo, dovrebbe essere chiaro che finché dura l'attività negoziale o materiale diretta alla trasformazione abusiva del territorio, perdura anche - per volontà dell'agente - la lesione del bene penalmente protetto, che è la riserva pubblica di programmazione territoriale. Non può dirsi cioè che nelle lottizzazioni miste l'offesa al monopolio pubblico della programmazione urbanistica cessi con l'atto contrattuale di divisione, e non prosegua invece (e ben più incisivamente) con la materiale edificazione nei lotti. Basti considerare che la vanificazione della programmazione pubblica del territorio si realizza in modo concreto e attuale non tanto con l'attività giuridica e contrattuale quanto piuttosto con l'attività materiale di trasformazione edilizia e urbanistica. Se ne deve concludere che, salvo casi eccezionali in cui la condotta si interrompa al primo atto negoziale o materiale, la lottizzazione abusiva è un reato (eventualmente) permanente, in cui la permanenza cessa con l'ultimazione della condotta lottizzatoria, ovverosia con l'ultimazione della attività giuridica o materiale volta alla trasformazione del territorio in violazione delle prescrizioni urbanistiche.
Se quindi, come nel caso di specie, la lottizzazione ha assunto una forma mista, la permanenza del reato è cessata, non già al momento dell'atto notarile di divisione (come sostengono i ricorrenti), bensì al momento in cui sono stati ultimati i manufatti e le opere abusive costruite nei lotti.
In altri termini, appare pienamente condivisibile in questa materia l'argomentazione adottata dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui "sussiste il reato di lottizzazione abusiva anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere gia eseguite, perché tali attività iniziali, pur integrando la configurazione del reato, non definiscono l'iter criminoso che si perpetua negli interventi che incidono sull'assetto urbanistico. Infatti, tenuto conto che il reato in questione è, per un verso, un reato a carattere permanente e progressivo, per altro verso a condotta libera, si deve considerare in primo luogo che non vi è alcuna coincidenza tra il momento in cui la condotta assume rilevanza penale e il momento di cessazione del reato, in quanto anche la condotta successiva alla commissione del reato dà luogo a una situazione antigiuridica di pari efficacia criminosa;
in secondo luogo che se il reato di lottizzazione abusiva si realizza anche mediante atti negoziali diretti al frazionamento della proprietà, con previsioni pattizie rilevatrici dell'attentato al potere programmatorio dell'autorità comunale, ciò non significa che l'azione criminosa si esaurisca in questo tipo di condotta perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ulteriormente compromettono le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica" (Cass, Sez. Un., 24.4.1992, ud. 27.3.1992, Fogliani, Cass. pen., 1992, 1787). Si deve solo osservare la particolare connotazione che assume nella sentenza la categoria di reato progressivo, che non è quella tradizionale nella dottrina. Secondo questa si ha reato progressivo quando la prosecuzione dell'attività criminale porta alla realizzazione di un reato diverso e più grave rispetto a quello iniziale (per es. prima lesioni e poi omicidio). Secondo la sentenza citata, invece, la prosecuzione dell'attività criminale porta a intensificare progressivamente la lesione del bene tutelato, senza modificare però il titolo del reato: sicché la lottizzazione può propriamente catalogarsi come reato progressivo nell'evento. Si deve quindi concludere che qualora l'attività edificatoria illegittima, realizzata dai proprietari dei singoli lotti, non sia autonoma e avulsa dal programma lottizzatorio perseguito inizialmente nei contratti di acquisto e di frazionamento del terreno, ma ne sia anzi la preordinata conclusione, la permanenza del reato di lottizzazione abusiva dura fino a quando non siano ultimati i manufatti edilizi da parte dei proprietari dei singoli lotti (più o meno in questi termini sono Cass. Sez. III, 12250 del 4.12.1987, ud. 18.6.1987, Politi, rv. 177167, e Cass. Sez. III, n. 3506 del 6.4.1996, ud. 5.3.1996, Mele e altri, rv. 204868). E che non esclude che per altri aspetti l'attività edificatoria illegittima possa assumere anche una sua specifica e autonoma rilevanza giuridica, per es. integrando il reato di costruzione senza concessione o senza l'osservanza delle non-ne sulla legge antisismica o sulle costruzioni in cemento armato: tanto è vero che è pacificamente ammesso il concorso tra il reato di lottizzazione abusiva e le altre contravvenzioni di cui all'art. 20 della legge 47/1985, nonché tra lo stesso reato e le altre contravvenzioni c.d.
satelliti.
(Sottolinea questa autonoma rilevanza Cass. Sez. VI, n. 1281 del 31.1.1989, ud. 16.11.1988, Conversano, rv. 180343, che però ne deduce impropriamente l'irrilevanza delle stesse opere edilizie ai fini della prosecuzione della lottizzazione abusiva). Tanto premesso in linea di diritto, va osservato che nella fattispecie concreta le opere edilizie realizzate nei singoli lotti sono continuate sino al 27.6.1994 (data dell'ultimo accertamento dei vigili urbani); sicché solo a questa data può dirsi cessata la permanenza del reato di lottizzazione abusiva. Per conseguenza la relativa prescrizione maturerà solo il 27.12.1998, senza considerare la sospensione automatica del processo per 223 giorni ex artt. 38 legge 47/1985 e 39 legge 724/1994. I menzionati motivi di ricorso 4.1.3, 4.2.3 e 4.3 sono quindi privi di giuridico fondamento e vanno respinti.
8 - Sulla prescrizione dei reati di costruzione abusiva. L'avvocato Bonifazi, difensore della coppia PP-D'AN e della coppia De UA-PI, ha chiesto in udienza che fosse dichiarata la prescrizione anche della contravvenzione sub h). Ma anche questa tesi è infondata.
Il reato di costruzione abusiva di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985 contestato ai coniugi De UA-PI (al capo h) della rubrica), così come quello contestato ai coniugi PO-AR (al capo i) della rubrica), sono stati commessi sino al 23.12.1992 (data del primo accertamento): sicché da questa data decorre il termine prescrizionale massimo di quattro anni e mezzo previsto dagli artt. 157 comma primo n. 5 e 160, ultimo comma, c.p.p. (= 23.6.1997). Vanno poi aggiunti i 223 giorni di sospensione automatica del processo ex ant. 38 legge 47/1985 e 39 legge 724/1994. La prescrizione di entrambi i predetti reati maturerà quindi solo il 30.1.1998.
9 - Sulla sussistenza del reato di costruzione abusiva contestato ai coniugi De UA-PI al capo h).
I ricorrenti hanno lamentato mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di questo reato (v. 4.2.4); ma la doglianza non può essere accolta. Risulta dalla sentenza impugnata che i coniugi suddetti hanno costruito nel loro lotto un muro di contenimento e un serbatoio d'acqua (verosimilmente finalizzati alla futura costruzione di una casa di abitazione, come è avvenuto per il lotto dei coniugi PP-D'AN). Come tali, le opere necessitavano della del sindaco. Averle eseguite senza la concessione integra previa concessione edilizia da parte i oggettivi e soggettivi del reato de quo.
10 - Sulla determinazione della pena (motivi 4.1.4 e 4.2.5). I ricorrenti lamentano vizio di motivazione sul punto. I motivi sono infondati. La corte di appello ha congruamente e legittimamente motivato in ordine alla quantificazione della pena, concedendo le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali degli imputati e del loro comportamento processuale: e ciò sia per i coniugi PP-D'AN, condannati alla pena di venti giorni di arresto e lire 20.000.000 di ammenda per il solo reato di lottizzazione abusiva (motivo 4.1.4), sia per i coniugi Di UA- PI o, condannati alla pena di un mese di arresto e lire 25.000.000 di ammenda per il reato di lottizzazione abusiva e quello di costruzione abusiva, unificati nel vincolo della continuazione (motivo 4.2.5).
11 - Sul beneficio della non menzione (motivi 4.1.5 e 4.2.6). Sono invece fondati i motivi con cui i coniugi PP-D'AN (4.1.5) e i coniugi De UA-PI (4.2.6) hanno lamentato mancanza di motivazione in ordine a tale beneficio. Entrambe le coppie avevano richiesto in appello la concessione della non menzione della condanna. Ma la corte territoriale ha omesso di provvedere sul punto, dimenticando di motivare sul richiesto beneficio, che in astratto appariva concedibile.
Su questo punto quindi la sentenza va annullata con rinvio alla stessa corte per l'ulteriore giudizio, fermo restando ovviamente il giudicato in punto di responsabilità.
12 - Sulla confisca del terreno lottizzato e delle opere abusivamente costruite (motivi 4.1.6 e 4.2.7).
I ricorrenti PP-D'AN sostengono che la sanatoria concessa o anche solo richiesta sulla costruzione abusiva eseguita sul loro lotto esplica forza attrattiva rispetto alla lottizzazione abusiva, sicché viene meno l'obbligo della confisca disposto dal primo comma dell'art. 19 della legge 47/1985 (v. 4.1.6).
I ricorrenti De UA-PI sostengono la medesima tesi, aggiungendo che la forza attrattiva si estende anche ai terreni e alle opere degli altri lotti (v. 4.2.7).
In linea di fatto, va sottolineato che per la costruzione abusiva edificata nel lotto dei coniugi PP-D'AN la corte di merito ha dichiarato estinto il reato per oblazione ai sensi dell'art. 38 della legge 47/1985 (anche se non si comprende come sia stata applicata l'oblazione per opere edili accertate il 27.6.1994, e quindi molto oltre il termine legislativo del 31.12.1993), mentre nulla risulta circa il rilascio di una concessione in sanatoria (in forma espressa o in forma tacita).
In ogni caso la tesi dei ricorrenti è priva di qualsiasi fondamento giuridico, sia testuale che sistematico. Com'è noto, ai sensi del citato art. 19, la confisca dei terreni lottizzati e delle opere abusivamente costruite è provvedimento obbligatorio per il giudice che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, anche indipendentemente da urla pronuncia di condanna (v. per tutte Cass. sez. III, n. 4954 del 30.4.1994, ud. 8.2.1994, Pene ed altri, rv. 197506). Per effetto della confisca, i terreni sono acquisiti gratuitamente al territorio del comune. Essa, quindi, va configurata come sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale in funzione di supplenza rispetto alla pubblica amministrazione (Cass. Sez. III, n. 12471 del 20.12.1995, ud. 16.11.1995, P.G. in proc. Besana e altri, rv. 203276): infatti l'art. 18 della legge 47/1985, ai commi 7 e 8, prevede che il sindaco, accertata una lottizzazione di terreni a scopo edificatorio, senza la necessaria autorizzazione, emetta ordine di sospensione dei lavori;
quindi nei successivi 90 giorni deve provvedere alla demolizione delle opere, mentre i terreni sono acquisiti di diritto al patrimonio disponibile del comune;
in caso di inerzia del sindaco, deve intervenire, con gli stessi poteri, il presidente della giunta regionale. In altri termini, da una parte la natura giuridica della confisca disposta dal giudice in caso di lottizzazione abusiva è identica a quella della demolizione giudiziale delle opere abusive disposta ai sensi dell'art. 7, ult. comma, della legge 47/1985 (anche se in questo caso presupposto necessario è la condanna): si tratta sempre di sanzioni amministrative, irrogate dal giudice, e come tali sempre revocabili;
dall'altra parte, il rapporto che intercorre tra la confisca penale e quella amministrativa è dello stesso genere di quello intercorrente tra la demolizione giudiziale e quella amministrativa in materia di opere edili abusive, anche se l'art. 19 non ripete la formula disposta per la demolizione dall'ultimo comma dell'art. 7 "se ancora [la demolizione] non sia stata altrimenti eseguita". Ma è evidente che la legge in entrambe le materie presuppone la necessità di coordinare gli interventi del giudice penale con l'esercizio dei poteri spettanti sulle stesse materie all'autorità amministrativa, giacché il primo non può sottrarre alla seconda l'esercizio dei poteri attribuitile dalla legge. Per conseguenza, come è pacifico in giurisprudenza che la demolizione giudiziale delle opere abusive non deve essere disposta o deve essere revocata quando risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall'autorità amministrativa competente (per esempio, la sanatoria successiva dell'opera abusiva, ovvero la delibera del consiglio comunale che deroga all'obbligo di demolizione per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, ai sensi del quinto comma dell'art. 7); nello stesso modo deve convenirsi che la confisca dei terreni lottizzati, disposta dal giudice, deve essere revocata dallo stesso giudice quando (o nei limiti in cui) essa risulti incompatibile con un provvedimento adottato dalla autorità amministrativa competente (per esempio, quando l'autorità urbanistica autorizzi ex post una lottizzazione abusiva) (così ancora Cass. Sez. III, sent. Besana citata). L'unica differenza tra due dei casi ipotizzati è che mentre la concessione in sanatoria estingue il reato di costruzione abusiva (ex art. 22 legge 47), l'autorizzazione "in sanatoria" non estingue il reato di lottizzazione abusiva, non essendo espressamente prevista come causa estintiva (cfr. Cass. Sez. III, n. 2408 del 6.3.1996, ud. 12.1.1996, ANoli e altro, rv. 204712).
E tuttavia la predetta incompatibilità deve essere rigorosamente accertata sulla base del sistema normativo vigente in materia urbanistica. Così l'autorizzazione successiva della lottizzazione è indubbiamente incompatibile con la confisca, perché l'autorità amministrativa competente, riconoscendo ex post la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio, intende evidentemente lasciare il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari, rinunciando implicitamente ad acquisirlo al patrimonio indisponibile del comune. Non è invece incompatibile con la confisca del terreno lottizzato la concessione in sanatoria della costruzione abusiva (e meno che mai la semplice domanda di sanatoria col versamento dell'oblazione), giacché la concessione edificatoria legittima soltanto l'opera edilizia che ne è l'oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica. Perciò è stato correttamente affermato che anche il rilascio di una pluralità di concessioni edilizie nell'area interessata da una lottizzazione abusiva "non rende lecita un'attività che tale non è la concessione non ha infatti una funzione strumentale urbanistica di pianificazione dell'uso del territorio" (Cass. Sez. III, n. 6160 del 21.4.1989, ud. 8.3.19989, Greco, rv. 181117).
In conclusione, deve affermarsi che anche la concessione in sanatoria eventualmente rilasciata per le costruzioni eseguite nel lotto dei coniugi PP-D'AN (e a maggior ragione la semplice richiesta di sanatoria col versamento integrale dell'oblazione), come non basta a legittimare la lottizzazione non autorizzata, così non è idonea a impedire l'acquisizione .gratuita del terreno lottizzato al patrimonio disponibile del comune ovvero la confisca penale dello stesso terreno.
Qualche problema potrebbe nascere solo per le opere abusivamente costruite sul terreno lottizzato, che pure sono oggetto di confisca obbligatoria a norma dell'art. 19 e che perciò sono state legittimamente confiscate dai giudici di merito: nel senso che ove tali opere fossero sanate sotto il profilo edilizio con provvedimento amministrativo (espresso o tacito) la relativa confisca andrebbe revocata, in quanto essa sì incompatibile con la valutazione dell'autorità amministrativa. Ma nella fattispecie non risulta alcuna concessione in sanatoria (bensì soltanto una ben diversa declaratoria di estinzione del reato per oblazione). Per conseguenza, ove in seguito detta concessione dovesse risultare, spetterebbe al giudice della esecuzione rivalutare i presupposti della confisca, limitatamente alle opere edili sanate. 13 - Sulla costituzione di parte civile del comune di Catania. Da ultimo vanno esaminati i motivi di ricorso n.
4.1.7 e 4.2.8.. Il comune di Catania si è costituito parte civile contro gli imputati nel procedimento di primo grado e ha rinnovato la costituzione anche in secondo grado, nonostante gli effetti processuali permanenti previsti nel secondo comma dell'art. 76 c.p.p.. I quattro primi imputati lamentano che la corte d'appello ha ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile, nonostante che in entrambi i gradi la costituzione in giudizio non era stata preceduta dalla autorizzazione degli organi deliberativi (giunta o consiglio comunale), che era necessaria affinché il sindaco o l'assessore delegato al contenzioso potessero rappresentare il comune in giudizio.
Le doglianze sono inammissibili.
Vero è che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge 8.6.1990 n. 142, è la giunta municipale ad essere competente in via esclusiva sull'autorizzazione al sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del comune: ciò in virtù della competenza residuale ad essa riconosciuta su tutti gli atti non riservati al sindaco, al consiglio o ad altri organi di decentramento, ai sensi dell'art. 35 (Cass. civ. Sez. Un. 10.10.1992, n. 11064, Comune di Massa c. Italmaco s.p.a. e altri, Giur. it., 1993, I, 956; Cass. civ. Sez. I, 21.4.1994, n. 3811, Comune di Lioni c. Rotonda e altro, Giust. civ. Mass. 1994, 545).
Per conseguenza, la mancanza dell'autorizzazione di giunta rendeva il comune di Catania privo della legittimatio ad processum ai sensi dell'art. 77 c.p.p.. Indubbiamente è questa una causa di nullità di ordine generale, in quanto violazione di norma relativa alla rappresentanza di una parte privata (art. 178, lett. c) c.p.p.). E tuttavia, non rientrando tra le cause di nullità assolute previste dall'art. 179, si configura come nullità a regime c.d. intermedio di cui all'art. 180 c.p.p., che non possono essere più rilevate ne' dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. Nella fattispecie di causa, la costituzione di parte civile del comune catanese era avvenuta davanti al pretore competente, con effetti in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 76, comma 2, c.p.p., mentre l'eccezione al riguardo è stata sollevata solo con l'atto di appello, e quindi oltre il termine di cui all'art. 180 c.p.p.. Correttamente, quindi, la corte di merito ha ritenuto inammissibile l'eccezione. A maggior ragione la questione è preclusa in questa sede.
14 - In conclusione, vanno accolte solo le censure relative all'omessa statuizione sul beneficio richiesto dai coniugi PP- D'AN e dai coniugi De UA-PI. Per il resto i ricorsi vanno respinti.
I coniugi PO-AR, cui ricorsi sono respinti totalmente, vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sul beneficio della non menzione nei confronti di PP, D'AN, De UA e PI, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catania. Rigetta i ricorsi nel resto. Condanna i ricorrenti PO e AR al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 1997