Articolo 4 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306
Articolo 3Articolo 5
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30 novembre 2003
Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e controlli). 1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
Entrata in vigore il 30 novembre 2003
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