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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo al n. 1056 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Taurianova (RC), alla via Crati n. 9, presso lo studio dell'Avv. Daniele
Di Loredana Demarco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- attore- contro
PUBBLICO MINISTERO in sede, in persona del Procuratore della
Repubblica
- interventore obbligatorio -
ed avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso.
Conclusioni: all'udienza del 14.04.2025 l'attore ha concluso come da atto introduttivo.
Pag. 1 a 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'attore – non sposato e senza figli – ha adito questo Tribunale per essere autorizzato a sottoporsi a trattamento medico - chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili, con conseguente rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, ai sensi della L. n. 164 del 14 aprile 1982, adducendo a sostegno della sua richiesta di essersi sempre percepito donna e di aver pertanto deciso di intraprendere concretamente un percorso di transizione, sulla base di una diagnosi di “Disforia di genere dell'adolescente”. In particolare, l'attore, con il proprio atto introduttivo, ha rappresentato di percepire il proprio corpo come non conforme a quello reale, identificandosi con il sesso opposto a quello biologico di appartenenza, e di vivere da tempo come una donna.
Per tali ragioni, l'attore ha concluso per la richiesta di autorizzazione, a norma dell'art. 3 L. n. 164 del 14 aprile 1982, al trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili, con conseguente rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, con la contestuale autorizzazione alla rettifica chirurgica del sesso e alla rettifica degli atti dello stato civile relativamente al proprio nome.
All'udienza del 14.04.2025, il G.I. ha proceduto all'esame dell'attore, dal quale è emerso che quest'ultimo sin dall'infanzia si è identificato nel genere sessuale femminile e ha maturato la consapevolezza del suo disagio durante l'adolescenza, comportandosi e vivendo come una donna. Dall'esame in questione è anche emerso che l'attore si è determinato, per le ragioni esposte, a intraprendere percorsi terapeutici di sostegno a tale presa di coscienza della propria condizione, oltre che a sottoporsi a cure ormonali, sotto la guida di un endocrinologo, mostrandosi pertanto fermamente determinato a sottoporsi all'intervento chirurgico di rettifica dei caratteri sessuali, ritenendo di poter avere una vita soddisfacente, soprattutto sotto il profilo relazionale, soltanto a seguito della rettifica dei caratteri sessuali. Alla medesima udienza sono stati sentiti altresì i genitori dell'attore, i quali hanno confermato che fin da bambino, il proprio figlio tendeva ad apprezzare il mondo femminile e a vivere con disagio l'appartenenza al sesso maschile, elaborando pienamente le ragioni della
Pag. 2 a 7 sua condizione di disagio in età adolescenziale, quando è giunto ad accettare di sentirsi una ragazza.
All'esito dell'esame dell'attore e dell'audizione dei genitori dello stesso, sulle conclusioni rassegnate in udienza, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il PM nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. Ciò posto, va detto che il procedimento previsto dalla l. 164/82, prima della riforma intervenuta nella materia oggetto d'esame con l'entrata in vigore del d.lgs.
150/2011 (quest'ultimo modificato dal D.lgs. 164/2024, entrato in vigore successivamente all'introduzione del presente giudizio) si articolava in due fasi, per le quali era previsto l'intervento obbligatorio del p.m.: l'una - trattata con l'ordinario rito contenzioso e definita con sentenza -, volta all'accertamento del diritto del ricorrente a ottenere l'attribuzione di un sesso diverso, con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo;
l'altra - trattata in camera di consiglio - volta all'accertamento dell'avvenuta modificazione e all'attribuzione del sesso diverso, pure definita con sentenza, e non con decreto, perché non rettifica un errore dell'atto di nascita, ma presuppone un mutamento della persona intervenuto nel corso della vita.
Tuttavia, osserva il Collegio, che da tempo è ormai maturata un'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale per la quale il valore dell'uguale dignità delle persone è strettamente intrecciato al riconoscimento dell'identità personale sessuale, così come venutasi a delineare in particolare nella giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, con le sentenze n. 138 del 2010 e prima ancora n. 161 del 1985, ha implicitamente riconosciuto il carattere di diritto fondamentale dell'identità sessuale, sull'assunto che l'identità personale sessuale si sviluppa nel diritto a vedere riconosciuta la propria caratterizzazione sessuale, quale presupposto necessario a vedere realizzato il diritto all'identità sessuale come aspetto relazionale e fattore di svolgimento della personalità. Il che equivale a dire, secondo il percorso concettuale seguito dalla Corte Costituzionale, che si è ormai imposta una concezione di identità sessuale che non conferisce più esclusivo rilievo agli organi sessuali, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale e che il transessuale, in particolare, più che
Pag. 3 a 7 compiere una scelta, obbedisce al suo vero istinto, manifestando un'esigenza fondamentale da soddisfare: quella di far coincidere il soma con la psiche, e a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica.
Su tale linea di pensiero si inseriscono gli arresti della Corte di Cassazione, Sez.
1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015, secondo cui «Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l.
n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.» (in materia anche Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 30125 del 14/12/2017; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3877 del
17/02/2020), nonché della Corte Cost. 221 del 21.10.2015, la quale (nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge
14 aprile 1982, n. 164 - Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso -, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848) ha chiarito in motivazione che «Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità
(«Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione
Pag. 4 a 7 chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute».
Pertanto, deve ritenersi che la legge in esame abbia costituito un importante strumento di affermazione del diritto della personalità di ciascuno (e fra questi anche il transessuale) a seguire il proprio orientamento sessuale. Di conseguenza, secondo questa chiave di lettura, deve essere spiegata la modifica normativa intervenuta ad opera dell'art. 31 d.lgs. 150/2011 (che costituisce oggi la norma di riferimento in materia di rettificazione dei caratteri sessuali), il cui comma 5 testualmente stabilisce che: “con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”, disposizione che segna il superamento della originaria distinzione in due fasi del procedimento per la rettificazione di sesso in passato disciplinato dalla l. 14 aprile 1982 n. 164, con evidente accelerazione dell'iter necessario ad ottenere la rettificazione dei caratteri sessuali e del nome.
§ 3. Venendo quindi al merito del giudizio, il Tribunale ritiene che, all'esito dell'iter processuale come sopra descritto, valutate le risultanze dell'esame dell'attore, nonché la documentazione prodotta con l'atto introduttivo, emerga come pacifico e incontestato il diritto di a ottenere l'attribuzione di un Parte_1
sesso diverso con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo.
Pag. 5 a 7 In particolare, la domanda merita accoglimento, tenuto conto che la scelta effettuata dall'attore appare meditata e irreversibile (l'attore, nel corso del suo esame, ha dichiarato di avere intrapreso il percorso psicoterapeutico necessario alla riattribuzione di sesso, dimostrando di essere determinato a portare a termine il suo proposito), tenuto conto inoltre di quanto emerge dalla relazione versata in atti e redatta in data 13.03.2025 dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Persona_1 Per_2
psicologhe psicoterapeute presso CEST – Centro Salute Trans e Gender
[...]
Variant, la quali, sulla base di colloqui clinici, hanno constatato, dopo aver ricostruito la storia personale e clinica dell'attore, che “il disagio legato alla presenza di incongruenza di genere è pienamente compatibile con i criteri diagnostici con cui il DSM-V (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) descrive la Disforia di Genere”, giungendo alla conclusione che “il ricorso ad interventi chirurgici di riassegnazione del genere e il cambiamento dell'identità anagrafica cui la persona intenderà sottoporsi, sono Pt_1
considerati, allo stato attuale, urgenti e indispensabili alla risoluzione della componente disforica del genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale e perdurante miglioramento del grado di benessere psicologico”. Tali conclusioni sono, del resto, confermati dalla diagnosi effettuata dalla dott.ssa , medico specialista presso Persona_3
l'U.O. di psichiatria universitaria dell'Azienda ospedaliera “Mater Domini” di
Catanzaro, la quale ha certificato che, dall'anamnesi e dall'intervista clinica, è emerso che presenta “un quadro compatibile con la diagnosi (diagnosi Parte_1
DSM-5) "Disforia di genere dell'adolescente" 302.85 (F64.1)” e che “Nel corso degli ultimi anni ha vissuto a tempo pieno il genere desiderato Parte_2
(senza riconoscimento legale del cambiamento di genere). Dalla nostra valutazione clinica e testologica e dall'osservazione del funzionamento con il genere identificato non si riscontra nessuna contrindicazione per la nuova assegnazione legale di genere e per l'inizio della terapia sostitutiva” (cfr. certificato datato 08.11.2023 allegato all'atto introduttivo).
Alla luce dei dati evidenziati, in particolare di carattere medico-legale, e rilevato che non risultano agli atti elementi tali da far ritenere che l'intervento chirurgico richiesto non possa avere successo, tenuto conto che lo stesso appare necessario al fine di consentire all'attore di realizzare pienamente la sua personalità sotto il profilo dell'identità personale sessuale, l'attore deve essere autorizzato, a norma dell'art. 31
d.lgs. n. 150 del 1 settembre 2011, ad eseguire il trattamento medico-chirurgico
Pag. 6 a 7 necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili, finalizzato alla rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, e che all'accoglimento della domanda deve conseguire l'ordine all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione del nome nel relativo registro, da a , come richiesto. Parte_1 Controparte_1
§ 4. Nulla va disposto sulle spese in assenza di contraddittorio che implichi una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Parte_1
• Autorizza , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e residente in [...]
n.1, a norma dell'art. 31 del d.lgs. 150 del 2011, a eseguire il trattamento medico- chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili;
• Ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di ER (RC) di rettificare l'atto di nascita di , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), nel senso che laddove è indicato il nome C.F._1 Parte_1
deve intendersi e laddove è indicato il genere maschile
[...] Controparte_1
deve intendersi femminile;
• Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30.04.2025, tenuta tramite applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo al n. 1056 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Taurianova (RC), alla via Crati n. 9, presso lo studio dell'Avv. Daniele
Di Loredana Demarco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- attore- contro
PUBBLICO MINISTERO in sede, in persona del Procuratore della
Repubblica
- interventore obbligatorio -
ed avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso.
Conclusioni: all'udienza del 14.04.2025 l'attore ha concluso come da atto introduttivo.
Pag. 1 a 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'attore – non sposato e senza figli – ha adito questo Tribunale per essere autorizzato a sottoporsi a trattamento medico - chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili, con conseguente rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, ai sensi della L. n. 164 del 14 aprile 1982, adducendo a sostegno della sua richiesta di essersi sempre percepito donna e di aver pertanto deciso di intraprendere concretamente un percorso di transizione, sulla base di una diagnosi di “Disforia di genere dell'adolescente”. In particolare, l'attore, con il proprio atto introduttivo, ha rappresentato di percepire il proprio corpo come non conforme a quello reale, identificandosi con il sesso opposto a quello biologico di appartenenza, e di vivere da tempo come una donna.
Per tali ragioni, l'attore ha concluso per la richiesta di autorizzazione, a norma dell'art. 3 L. n. 164 del 14 aprile 1982, al trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili, con conseguente rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, con la contestuale autorizzazione alla rettifica chirurgica del sesso e alla rettifica degli atti dello stato civile relativamente al proprio nome.
All'udienza del 14.04.2025, il G.I. ha proceduto all'esame dell'attore, dal quale è emerso che quest'ultimo sin dall'infanzia si è identificato nel genere sessuale femminile e ha maturato la consapevolezza del suo disagio durante l'adolescenza, comportandosi e vivendo come una donna. Dall'esame in questione è anche emerso che l'attore si è determinato, per le ragioni esposte, a intraprendere percorsi terapeutici di sostegno a tale presa di coscienza della propria condizione, oltre che a sottoporsi a cure ormonali, sotto la guida di un endocrinologo, mostrandosi pertanto fermamente determinato a sottoporsi all'intervento chirurgico di rettifica dei caratteri sessuali, ritenendo di poter avere una vita soddisfacente, soprattutto sotto il profilo relazionale, soltanto a seguito della rettifica dei caratteri sessuali. Alla medesima udienza sono stati sentiti altresì i genitori dell'attore, i quali hanno confermato che fin da bambino, il proprio figlio tendeva ad apprezzare il mondo femminile e a vivere con disagio l'appartenenza al sesso maschile, elaborando pienamente le ragioni della
Pag. 2 a 7 sua condizione di disagio in età adolescenziale, quando è giunto ad accettare di sentirsi una ragazza.
All'esito dell'esame dell'attore e dell'audizione dei genitori dello stesso, sulle conclusioni rassegnate in udienza, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il PM nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
§ 2. Ciò posto, va detto che il procedimento previsto dalla l. 164/82, prima della riforma intervenuta nella materia oggetto d'esame con l'entrata in vigore del d.lgs.
150/2011 (quest'ultimo modificato dal D.lgs. 164/2024, entrato in vigore successivamente all'introduzione del presente giudizio) si articolava in due fasi, per le quali era previsto l'intervento obbligatorio del p.m.: l'una - trattata con l'ordinario rito contenzioso e definita con sentenza -, volta all'accertamento del diritto del ricorrente a ottenere l'attribuzione di un sesso diverso, con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo;
l'altra - trattata in camera di consiglio - volta all'accertamento dell'avvenuta modificazione e all'attribuzione del sesso diverso, pure definita con sentenza, e non con decreto, perché non rettifica un errore dell'atto di nascita, ma presuppone un mutamento della persona intervenuto nel corso della vita.
Tuttavia, osserva il Collegio, che da tempo è ormai maturata un'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale per la quale il valore dell'uguale dignità delle persone è strettamente intrecciato al riconoscimento dell'identità personale sessuale, così come venutasi a delineare in particolare nella giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, con le sentenze n. 138 del 2010 e prima ancora n. 161 del 1985, ha implicitamente riconosciuto il carattere di diritto fondamentale dell'identità sessuale, sull'assunto che l'identità personale sessuale si sviluppa nel diritto a vedere riconosciuta la propria caratterizzazione sessuale, quale presupposto necessario a vedere realizzato il diritto all'identità sessuale come aspetto relazionale e fattore di svolgimento della personalità. Il che equivale a dire, secondo il percorso concettuale seguito dalla Corte Costituzionale, che si è ormai imposta una concezione di identità sessuale che non conferisce più esclusivo rilievo agli organi sessuali, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale e che il transessuale, in particolare, più che
Pag. 3 a 7 compiere una scelta, obbedisce al suo vero istinto, manifestando un'esigenza fondamentale da soddisfare: quella di far coincidere il soma con la psiche, e a questo effetto, di norma, è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica.
Su tale linea di pensiero si inseriscono gli arresti della Corte di Cassazione, Sez.
1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015, secondo cui «Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l.
n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.» (in materia anche Cass. Sez. 1 -,
Ordinanza n. 30125 del 14/12/2017; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3877 del
17/02/2020), nonché della Corte Cost. 221 del 21.10.2015, la quale (nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge
14 aprile 1982, n. 164 - Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso -, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848) ha chiarito in motivazione che «Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità
(«Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione
Pag. 4 a 7 chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute».
Pertanto, deve ritenersi che la legge in esame abbia costituito un importante strumento di affermazione del diritto della personalità di ciascuno (e fra questi anche il transessuale) a seguire il proprio orientamento sessuale. Di conseguenza, secondo questa chiave di lettura, deve essere spiegata la modifica normativa intervenuta ad opera dell'art. 31 d.lgs. 150/2011 (che costituisce oggi la norma di riferimento in materia di rettificazione dei caratteri sessuali), il cui comma 5 testualmente stabilisce che: “con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”, disposizione che segna il superamento della originaria distinzione in due fasi del procedimento per la rettificazione di sesso in passato disciplinato dalla l. 14 aprile 1982 n. 164, con evidente accelerazione dell'iter necessario ad ottenere la rettificazione dei caratteri sessuali e del nome.
§ 3. Venendo quindi al merito del giudizio, il Tribunale ritiene che, all'esito dell'iter processuale come sopra descritto, valutate le risultanze dell'esame dell'attore, nonché la documentazione prodotta con l'atto introduttivo, emerga come pacifico e incontestato il diritto di a ottenere l'attribuzione di un Parte_1
sesso diverso con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo.
Pag. 5 a 7 In particolare, la domanda merita accoglimento, tenuto conto che la scelta effettuata dall'attore appare meditata e irreversibile (l'attore, nel corso del suo esame, ha dichiarato di avere intrapreso il percorso psicoterapeutico necessario alla riattribuzione di sesso, dimostrando di essere determinato a portare a termine il suo proposito), tenuto conto inoltre di quanto emerge dalla relazione versata in atti e redatta in data 13.03.2025 dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Persona_1 Per_2
psicologhe psicoterapeute presso CEST – Centro Salute Trans e Gender
[...]
Variant, la quali, sulla base di colloqui clinici, hanno constatato, dopo aver ricostruito la storia personale e clinica dell'attore, che “il disagio legato alla presenza di incongruenza di genere è pienamente compatibile con i criteri diagnostici con cui il DSM-V (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) descrive la Disforia di Genere”, giungendo alla conclusione che “il ricorso ad interventi chirurgici di riassegnazione del genere e il cambiamento dell'identità anagrafica cui la persona intenderà sottoporsi, sono Pt_1
considerati, allo stato attuale, urgenti e indispensabili alla risoluzione della componente disforica del genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale e perdurante miglioramento del grado di benessere psicologico”. Tali conclusioni sono, del resto, confermati dalla diagnosi effettuata dalla dott.ssa , medico specialista presso Persona_3
l'U.O. di psichiatria universitaria dell'Azienda ospedaliera “Mater Domini” di
Catanzaro, la quale ha certificato che, dall'anamnesi e dall'intervista clinica, è emerso che presenta “un quadro compatibile con la diagnosi (diagnosi Parte_1
DSM-5) "Disforia di genere dell'adolescente" 302.85 (F64.1)” e che “Nel corso degli ultimi anni ha vissuto a tempo pieno il genere desiderato Parte_2
(senza riconoscimento legale del cambiamento di genere). Dalla nostra valutazione clinica e testologica e dall'osservazione del funzionamento con il genere identificato non si riscontra nessuna contrindicazione per la nuova assegnazione legale di genere e per l'inizio della terapia sostitutiva” (cfr. certificato datato 08.11.2023 allegato all'atto introduttivo).
Alla luce dei dati evidenziati, in particolare di carattere medico-legale, e rilevato che non risultano agli atti elementi tali da far ritenere che l'intervento chirurgico richiesto non possa avere successo, tenuto conto che lo stesso appare necessario al fine di consentire all'attore di realizzare pienamente la sua personalità sotto il profilo dell'identità personale sessuale, l'attore deve essere autorizzato, a norma dell'art. 31
d.lgs. n. 150 del 1 settembre 2011, ad eseguire il trattamento medico-chirurgico
Pag. 6 a 7 necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili, finalizzato alla rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome, e che all'accoglimento della domanda deve conseguire l'ordine all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione del nome nel relativo registro, da a , come richiesto. Parte_1 Controparte_1
§ 4. Nulla va disposto sulle spese in assenza di contraddittorio che implichi una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Parte_1
• Autorizza , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) e residente in [...]
n.1, a norma dell'art. 31 del d.lgs. 150 del 2011, a eseguire il trattamento medico- chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili;
• Ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di ER (RC) di rettificare l'atto di nascita di , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), nel senso che laddove è indicato il nome C.F._1 Parte_1
deve intendersi e laddove è indicato il genere maschile
[...] Controparte_1
deve intendersi femminile;
• Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30.04.2025, tenuta tramite applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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