Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 11/02/2026, n. 330
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione degli atti notificati

    La Corte ritiene che la motivazione degli atti impositivi sia congrua, poiché gli avvisi di accertamento non hanno operato un riclassamento ma hanno modificato la rendita catastale sulla base di criteri di stima chiari e documentati, come la relazione di stima sintetica basata sul costo di costruzione e l'utilizzo di valori unitari già impiegati in precedenti rettifiche non contestate.

  • Rigettato
    Errato classamento delle unità immobiliari

    La Corte conferma la stima dell'Ufficio, evidenziando che i valori unitari utilizzati per determinare i costi di costruzione sono gli stessi già impiegati in precedenti rettifiche non contestate, e che tali valori sono stati normalizzati al biennio censuario 1988-89, tenendo conto del deprezzamento dovuto alla vetustà degli immobili. Il sistema di determinazione della rendita catastale tramite costo di costruzione è ritenuto corretto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 11/02/2026, n. 330
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 330
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo