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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/12/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 34/2019
Oggi 18 dicembre 2025 innanzi alla dott. AL IA,
E' presente l'avv. per delega dell'Avv. Antonio Milite il Controparte_1 quale si riporta ai propri scritti difensivi ed impugna e contesta ancora una volta quanto dedotto ed eccepito da controparte. L'Avv. Controparte_1 chiede, laddove ritenuto ai fini della decisione e considerata in ogni caso la natura documentale del giudizio, revocarsi l'ordinanza del 23 febbraio 2024 nella parte in cui non sono state ammesse le richiesta istruttorie articolate dalla " ; in ogni caso l'avv. conclude come Parte_1 Controparte_1 in atti e chiede che la causa sia decisa.
E' altresì presente, per parte opponente, l'avv. la quale CP_2 evidenzia che, per stessa ammissione di controparte, il diritto alla provvigione sarebbe maturato con la conclusione del preliminare (cfr. comparsa di costituzione di parte opposta): tale circostanza non si è mai verificata. Inoltre, come dimostrato in atti e documenti, l'agente immobiliare ha palesemente violato gli obblighi di diligenza professionale non verificando l'effettiva titolarità dei beni proposti in vendita e consegnando l'assegno del sig. ad un promissario venditore che - Per_1 come documentalmente dimostrato ed ammesso dalla stessa controparte - non era titolare dei beni promessi in vendita. Tale condotta negligente ha causato all'odierno opponente l'ulteriore danno della perdita delle somme consegnate in custodia all'agente immobiliare a titolo di caparra confirmatoria. Somme che - contrariamente a quanto infondatamente pagina 1 di 14 asserito dalla controparte- a tutt'oggi, non sono ancora state recuperate dal sig. Per_1
Per tutti questi motivi, si chiede che la causa venga decisa ex art. 281 sexies c.p.c., con l'accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 393/2018, con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine ai danni subiti dal sig. da determinarsi secondo Per_1 equità. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da attribuirsi allo scrivente avvocato antistatario.
L'avv. impugna e contesta ed insiste con le proprie Controparte_1 richieste.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
AL IA
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa AL IA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il predetto CP_2 difensore
OPPONENTE
Pt_1 Parte_3 Controparte_3
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MILITE ANTONIO, elettivamente domiciliata presso i predetti difensori
OPPOSTA
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi-mento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto pagina 3 di 14 contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo in data 10/1/2019 e regolarmente notificato, proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 393/2018 reso dal Tribunale di
Vallo della Lucania in data 15/10/2018 e notificato in data 22/11/2018, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.490,00, in favore della società a titolo Parte_4 di provvigione dovuta in forza di contratto di mediazione immobiliare, finalizzato alla stipula di un contratto di compravendita dell'immobile di proprietà di sito in AB (SA) alla Via Parte_5
IA snc, censito al catasto al foglio n. 24, particella 1265, sub. 13.
Più in particolare, l'opponente deduceva che la pretesa fatta valere dall'opposta in sede monitoria era del tutto infondata ed eccepiva: che in data 2/3/2018, aveva formulato presso l'agenzia immobiliare
[...]
una proposta irrevocabile di Parte_4 acquisto dell'immobile di proprietà di sito in Parte_5
AB (SA) alla Via IA snc, censito al catasto al foglio n. 24, particella 1265, sub. 13, per il prezzo di € 85.000,00; di aver rilasciato un assegno bancario, recante n. 3729660021-09, dal valore di € 5.000; che, in data 3/3/2018, il aveva accettato la suddetta proposta irrevocabile Pt_5
e aveva proceduto all'incasso dell'assegno; che il 13/4/2018, dopo essere le parti state convocate presso l'agenzia immobiliare per la stipula del contratto preliminare, il promittente venditore dichiarava di non poter procedere alla stipula, in quanto la pertinenza rappresentata dall'area adibita a parcheggio era in comproprietà con la ex moglie, la quale non aveva rilasciato il consenso alla vendita;
che, in seguito, l'agente immobiliare aveva assicurato che si sarebbe attivato per ottenere il consenso della ex moglie del per cui l'opponente lo aveva Pt_5 convocato dinanzi al notaio in data 15/5/2018 per la Persona_2 stipula del contratto preliminare di vendita;
che, in quell'occasione, ribadiva l'impossibilità di poter procedere alla stipula del Pt_5 pagina 4 di 14 contratto, per assenza del consenso della ex moglie, soggiungendo di non poter più restituire l'importo incassato con l'assegno bancario;
che, pertanto, l'opponente riteneva che nulla fosse dovuto all'agenzia immobiliare a titolo di provvigione per la mancata conclusione del contratto di compravendita e per avere essa violato gli artt. 1755 e 1759 c.c., in quanto il mediatore non aveva adempiuto agli obblighi di correttezza e diligenza derivanti dall'incarico affidatogli, oltre che all'obbligo di custodia relativo all'assegno bancario che egli aveva consegnato;
che, anzi, l'agenzia immobiliare doveva ritenersi responsabile per i danni che gli erano stati arrecati, derivanti dalla mancata conclusione dell'affare, nonché per la perdita della somma incassata dal promittente alienante.
Concludeva, dunque, l'opponente affinchè il Tribunale adito volesse: “In via principale : accertare e dichiarare che la “ Parte_4
non può vantare alcun credito nei confronti del
[...] sig. e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo Parte_2 Per_1
o inefficace il decreto opposto n. 393/2018 – R.G. n. 1475/2018, con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine ai danni subiti dall'odierno opponente da determinarsi secondo equità; Con vittoria delle spese e compensi di giudizio e con condanna di parte opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3° cpc.”.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 15/3/2019, si costituiva la che eccepiva Parte_4
l'infondatezza della domanda, sulla base dei seguenti motivi: in primo luogo, rilevava l'erronea ricostruzione del fatto dedotto, evidenziando che, con la proposta avanzata da e l'accettazione resa da Per_1 Pt_5
l'affare si era perfezionato, per cui, già in base a tale circostanza, era sorto il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare;
che l'acquirente era a conoscenza del fatto che l'area adibita a parcheggio era in comproprietà di e dell'ex moglie sin dall'inizio delle trattative;
che, peraltro, lo Pt_5 stesso agente immobiliare aveva mediato tra e l'ex moglie ai fini Pt_5 del rilascio del consenso alla vendita;
che le ragioni per cui le parti – alienante e acquirente – non erano pervenute alla conclusione del contratto pagina 5 di 14 di compravendita, non erano, di per sé, imputabili al mediatore immobiliare;
che si era impegnato, in sede di stipula del Per_1 preliminare o entro 10 giorni dall'accettazione della sua proposta, a versare la somma di € 4.500,00 a titolo di provvigione a favore del mediatore;
che, inoltre, in separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 392/2018 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania, vertente tra la stessa società immobiliare e quest'ultimo aveva dichiarato di essere pervenuto Pt_5 ad una transazione con con riguardo all'incasso dell'assegno Per_1 bancario, in origine consegnato a titolo di caparra confirmatoria;
che è, dunque, infondata la richiesta di risarcimento del danno subito da Per_1
poiché in forza della suddetta transazione, la perdita subita è stata
[...] in altra sede risanata;
che, ai sensi dell'art. 1755 c.c. e dell'art. 1759 c.c., ricorrevano i presupposti affinchè versasse all'odierna opposta la Per_1 provvigione per la mediazione immobiliare conclusa;
che, infine, sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva, dunque, la parte opposta affinchè il Tribunale adito volesse:
“1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo
n. 393/2018, emesso in data 14 ottobre 2018, depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018, il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del Giudice incaricato Avv. Antonio Di Filippi, dal momento che è stata esibita documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere dalla società deducente e, comunque, l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) in via principale, rigettare tutte le domande ed eccezioni avanzate dal sig. perché inammissibili, Parte_2 improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto;
3) ancora in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 393/2018, emesso in data 14 ottobre 2018, depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018, il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del Giudice incaricato
Avv. Antonio Di Filippi, per la complessiva somma di € 5.490, IVA compresa, così come specificato nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi maturati e maturandi dalla scadenza al saldo;
4) in via pagina 6 di 14 subordinata, accertare e dichiarare il diritto della Società “
[...]
, in persona del legale Parte_4 rappresentante pro tempore sig. a percepire il compenso Parte_4 provvigionale per l'attività di mediazione svolta e per l'effetto condannare il sig. a corrispondere in favore della medesima Società Parte_2
“ , in persona del Parte_4 legale rappresentante pro tempore sig. la complessiva Parte_4 somma di € 5.490,00, Iva compresa, a titolo di compenso provvigionale, oltre interessi maturati e maturandi dalla scadenza al saldo come per legge”, vinte le spese.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., istruita documentalmente la causa, mutato il magistrato, con ordinanza del 25/6/2023, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, all'udienza del 18/12/2025, la causa è pervenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Preliminarmente, bisogna evidenziare che, ai sensi dell'art. 1755 c.c., il diritto dell'agente alla provvigione per l'opera svolta si perfeziona "se
l'affare è concluso per effetto del suo intervento". Occorrono dunque due elementi: che l'affare oggetto della mediazione giunga a conclusione e che detta conclusione sia stata determinata dall'intervento del mediatore, nel senso che la sua azione si ponga come antecedente causale del perfezionarsi dell'affare. Secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata" (Cass., sent.n.869/18), non essendo necessario che egli debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. pagina 7 di 14 In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti (Cass., sent.n.17481/20).
Da tanto consegue, allora, che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel semplice reperimento e nella sola indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del
2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in definitiva, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass.
n. 869 del 2018; conf. Cass. n. 25851 del 2014).
Partendo da tali presupposti, la giurisprudenza di legittimità ha, poi, affermato che, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, essendo sufficiente che la parte pagina 8 di 14 abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014).
Il rapporto di mediazione, infatti, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010) .
Tuttavia, sebbene l'affare debba ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto, e quindi anche un contratto preliminare di compravendita, è ben possibile che le parti deroghino alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita
(Cass. n. 9676/1997).
Nell'ulteriormente specificare le innanzi evidenziate coordinate ermeneutiche, pare opportuno precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., per la risoluzione ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30083 del
19/11/2019).
Infatti, come anticipato, il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un "affare" - e segnatamente ricade in tale nozione la stipula di un valido contratto preliminare di vendita immobiliare -, a nulla pagina 9 di 14 rilevando che, successivamente, le parti stesse decidano concordemente di modificare i termini dell'accordo o di sottoporre lo stesso a condizione sospensiva o di non stipulare il definitivo o di sciogliersi consensualmente dal vincolo negoziale costituito con il preliminare (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
22273 del 02/11/2010; Sez. 3, Sentenza n. 22000 del 19/10/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 18779 del 26/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 15161 del 06/08/2004;
Sez. 3, Sentenza n. 13067 del 14/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12022 del
08/08/2002; Sez. 3, Sentenza n. 6599 del 11/05/2001; Sez. 3, Sentenza n.
4111 del 22/03/2001; Sez. 3, Sentenza n. 13132 del 30/12/1997; Sez. 3,
Sentenza n. 9676 del 03/10/1997; Sez. 3, Sentenza n. 2905 del 13/03/1995;
Sez. 3, Sentenza n. 7400 del 16/06/1992; Sez. 2, Sentenza n. 9348 del
16/12/1987; Sez. 2, Sentenza n. 2277 del 09/04/1984; Sez. 2, Sentenza n.
2944 del 14/06/1978; Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 10/11/1977). In altri termini, perché l'affare si consideri concluso, ai fini del maturarsi del diritto del mediatore al compenso, è necessario che le parti stipulino un accordo da cui promani un diritto azionabile, non soltanto, com'è ovvio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ma anche in quelle della risoluzione o del risarcimento del danno per il mancato conseguimento del risultato sperato.
Da ultimo, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 7628 del 16/3/2023 - superata la precedente opinione che collegava alla conclusione di un contratto preliminare di preliminare l'insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione (Cass. n. 24397/15, Cass. n. 923/17) - ha escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non fosse stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento. Tale ultimo negozio, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela pagina 10 di 14 alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima, tuttavia, la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio (Sez. 2, n. 30083 del 19 novembre 2019; Sez. 2, n.
39377 del 10 dicembre 2021; Sez. 2, n. 32066 del 27 maggio 2021).
In altri termini, pare, dunque, evidente che, ferma la maturazione del compenso del mediatore nei casi in cui le parti siano state messe in contatto tra loro, nel senso che tra le stesse sia sorto un vincolo giuridico, resta parzialmente controverso in che misura debba sostanziarsi tale vincolatività, giacché la stessa giurisprudenza di legittimità oscilla tra un orientamento, per vero più risalente, volto a ritenere che anche le cd. puntuazioni vincolanti (o preliminare di preliminare) siano a tanto idonee, giacché esse conferiscono, comunque, alla parte non inadempiente di agire in giudizio per veder – sebbene esclusivamente in punto di risarcimento del danno – ristorata la propria pretesa, ed un altro, supportato dalle più recenti pronunce, in base al quale la vincolatività del preliminare di preliminare sia troppo debole ai fini del riconoscimento del compenso al mediatore, essendo, invece, necessario che l'accordo sia direttamente azionabile in giudizio attraverso rimedi, in forma specifica o per equivalente, comunque tipicamente contrattuali.
Nel caso di specie, è pacifico e adeguatamente provato che la parte opponente abbia avanzato una proposta irrevocabile di acquisto, regolarmente accettata da ma che non si è più pervenuti Parte_5 neppure alla stipula del contratto preliminare a causa dell'assenza del consenso dell'ex moglie in ordine al trasferimento della titolarità dell'area adibita a parcheggio, la cui insussistenza, che ha impedito la conclusione del contratto, seppur preliminare, non è contestata da ambedue le parti. pagina 11 di 14 Pertanto, non può ritenersi concluso alcun affare in senso economico - giuridico, tale da far sorgere in capo al promissario acquirente il diritto ad azionare alcunché in giudizio, a maggior ragione se egli sapeva, come sostenuto dall'odierno opposto, che una pertinenza dell'immobile oggetto di proposta era in comproprietà con terzi che dalle trattative erano totalmente esclusi.
Ed infatti, occorre specificare che la mancata conclusione del contratto preliminare è dipesa da una causa ostativa originaria, in quando il rifiuto al rilascio del consenso da parte del soggetto comproprietario dell'area adibita a parcheggio dell'immobile, ha impedito il perfezionamento dell'accordo, quale elemento essenziale del contratto, ex art. 1325 n. 1 c.c., così risultando del tutto privo di qualsivoglia efficacia giuridica il contatto tra l'acquirente ed il venditore (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 9431/2025; Cass.,
Sez. II, n. 3055/2019), non essendo stato affatto coinvolto il comproprietario, quale parte essenziale ed irrinunciabile del contratto di compravendita.
Proprio per tale motivazione, nessuna efficacia può spiegare la clausola costituita dalla dichiarazione di impegno di al pagamento della Per_1 provvigione, nel termine della stipula del preliminare o in quello di 10 giorni dall'accettazione della proposta, atteso che tale accettazione, di fatto, non v'è stata, giacché essa era sì pervenuta da parte del ma non Pt_5 anche dell'ex moglie, comproprietaria dell'area adibita a parcheggio.
La conseguenza di quanto sopra è, dunque, che non può ritenersi concluso un affare in senso giuridico, non essendovi i presupposti essenziali – richiesti dalla legge – per la conclusione del contratto, tali per cui si sarebbero perfezionati i requisiti di cui all'art. 1755 c.c., facendo così maturare il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare.
Il decreto ingiuntivo deve, dunque, essere revocato.
Con riguardo, invece, alla pretesa risarcitoria avanzata dall'opponente, in ordine ai danni subiti per la mancata stipula del contratto di compravendita dell'immobile, è opportuno osservare che l'impossibilità di stipulare il contratto non risulta imputabile al mediatore immobiliare, ma è dipeso da pagina 12 di 14 una circostanza riconducibile alla sfera giuridica del promittente venditore, il quale non disponeva del consenso necessario del comproprietario del bene, non essendo, invece, stata allegata, né provata alcuna condotta colposa o dolosa del mediatore immobiliare, né alcuna violazione degli obblighi informativi o di correttezza di cui all'art. 1759 c.c.
Sul punto, l'opponente si è doluto dell'incasso dell'assegno n. 3729660021-
09, dal valore di € 5.000,00, il quale, successivamente alla mancata stipula, non gli era stato restituito. Tuttavia, in primo luogo, risulta pacifico che tale assegno sia stato incassato dal venditore, soggetto che non è parte del presente giudizio, non potendo, dunque, avanzarsi alcuna richiesta restitutoria nei confronti dell'agenzia immobiliare, e, in secondo luogo, in punto di responsabilità del mediatore per avere esso in maniera asseritamente illegittima consegnato l'assegno al deve rilevarsi Pt_5 quanto segue.
Nell'ambito della proposta, infatti, all'art. 3 disciplinante le condizioni di pagamento, veniva esplicitamente statuito che il suddetto assegno veniva versato a garanzia della serietà dell'impegno assunto ed avrebbe rivestito, in caso di accettazione, valenza di caparra confirmatoria. Ebbene, ferma la circostanza che il al quale l'assegno era intestato, ha Pt_5 effettivamente accettato la proposta, l'odierno opponente per dolersi della responsabilità del mediatore, avrebbe dovuto dimostrare, in primo luogo, la produzione di un danno derivante dalla violazione di obblighi su di esso gravanti, che non può, in questo caso, coincidere con la perdita della somma oggetto del titolo, giacché l'opposto ha evidenziato essere intervenuto un accordo per la restituzione della predetta somma tra l'odierno opponente ed il che a tanto era tenuto. La produzione del danno, dunque, non Pt_5 può mai configurare occasione di arricchimento per colui che si pretende danneggiato, mirando, invece, la tutela risarcitoria, in virtù del noto principio di indifferenza, a ricondurre il suo patrimonio al momento precedente alla produzione del pregiudizio, così elidendone gli effetti negativi;
in assenza, allora, della allegazione e prova di un maggiore e diverso danno in capo all'opponente, nessun ristoro può essergli pagina 13 di 14 riconosciuto, a prescindere dalla eventuale ed ipotetica configurabilità di un comportamento scorretto del mediatore, concretantesi nella illegittima consegna – comunque da dimostrare alla luce delle suesposte considerazioni in fatto – dell'assegno al venditore.
A ciò si aggiunga che, ai fini di un riconoscimento del risarcimento del danno ulteriore, l'opponente avrebbe dovuto articolare espressa domanda riconvenzionale, che risulta, per contro, non specificamente proposta.
La domanda risarcitoria, articolata dall'opponente deve, dunque, essere rigettata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, alla luce del rigetto di domanda risarcitoria e/o restitutoria , sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento, ex
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 393/2018 reso dal Tribunale di
Vallo della Lucania in data 15/10/2018 e notificato in data 22/11/2018;
- Rigetta le ulteriori domande;
- Condanna alla Parte_4 corresponsione in favore di delle spese di lite, che Parte_2 si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, ed in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Vallo della Lucania, 18/12/2025
Il Giudice
AL IA
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 34/2019
Oggi 18 dicembre 2025 innanzi alla dott. AL IA,
E' presente l'avv. per delega dell'Avv. Antonio Milite il Controparte_1 quale si riporta ai propri scritti difensivi ed impugna e contesta ancora una volta quanto dedotto ed eccepito da controparte. L'Avv. Controparte_1 chiede, laddove ritenuto ai fini della decisione e considerata in ogni caso la natura documentale del giudizio, revocarsi l'ordinanza del 23 febbraio 2024 nella parte in cui non sono state ammesse le richiesta istruttorie articolate dalla " ; in ogni caso l'avv. conclude come Parte_1 Controparte_1 in atti e chiede che la causa sia decisa.
E' altresì presente, per parte opponente, l'avv. la quale CP_2 evidenzia che, per stessa ammissione di controparte, il diritto alla provvigione sarebbe maturato con la conclusione del preliminare (cfr. comparsa di costituzione di parte opposta): tale circostanza non si è mai verificata. Inoltre, come dimostrato in atti e documenti, l'agente immobiliare ha palesemente violato gli obblighi di diligenza professionale non verificando l'effettiva titolarità dei beni proposti in vendita e consegnando l'assegno del sig. ad un promissario venditore che - Per_1 come documentalmente dimostrato ed ammesso dalla stessa controparte - non era titolare dei beni promessi in vendita. Tale condotta negligente ha causato all'odierno opponente l'ulteriore danno della perdita delle somme consegnate in custodia all'agente immobiliare a titolo di caparra confirmatoria. Somme che - contrariamente a quanto infondatamente pagina 1 di 14 asserito dalla controparte- a tutt'oggi, non sono ancora state recuperate dal sig. Per_1
Per tutti questi motivi, si chiede che la causa venga decisa ex art. 281 sexies c.p.c., con l'accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 393/2018, con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine ai danni subiti dal sig. da determinarsi secondo Per_1 equità. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da attribuirsi allo scrivente avvocato antistatario.
L'avv. impugna e contesta ed insiste con le proprie Controparte_1 richieste.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
AL IA
pagina 2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa AL IA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il predetto CP_2 difensore
OPPONENTE
Pt_1 Parte_3 Controparte_3
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MILITE ANTONIO, elettivamente domiciliata presso i predetti difensori
OPPOSTA
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi-mento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto pagina 3 di 14 contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo in data 10/1/2019 e regolarmente notificato, proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 393/2018 reso dal Tribunale di
Vallo della Lucania in data 15/10/2018 e notificato in data 22/11/2018, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.490,00, in favore della società a titolo Parte_4 di provvigione dovuta in forza di contratto di mediazione immobiliare, finalizzato alla stipula di un contratto di compravendita dell'immobile di proprietà di sito in AB (SA) alla Via Parte_5
IA snc, censito al catasto al foglio n. 24, particella 1265, sub. 13.
Più in particolare, l'opponente deduceva che la pretesa fatta valere dall'opposta in sede monitoria era del tutto infondata ed eccepiva: che in data 2/3/2018, aveva formulato presso l'agenzia immobiliare
[...]
una proposta irrevocabile di Parte_4 acquisto dell'immobile di proprietà di sito in Parte_5
AB (SA) alla Via IA snc, censito al catasto al foglio n. 24, particella 1265, sub. 13, per il prezzo di € 85.000,00; di aver rilasciato un assegno bancario, recante n. 3729660021-09, dal valore di € 5.000; che, in data 3/3/2018, il aveva accettato la suddetta proposta irrevocabile Pt_5
e aveva proceduto all'incasso dell'assegno; che il 13/4/2018, dopo essere le parti state convocate presso l'agenzia immobiliare per la stipula del contratto preliminare, il promittente venditore dichiarava di non poter procedere alla stipula, in quanto la pertinenza rappresentata dall'area adibita a parcheggio era in comproprietà con la ex moglie, la quale non aveva rilasciato il consenso alla vendita;
che, in seguito, l'agente immobiliare aveva assicurato che si sarebbe attivato per ottenere il consenso della ex moglie del per cui l'opponente lo aveva Pt_5 convocato dinanzi al notaio in data 15/5/2018 per la Persona_2 stipula del contratto preliminare di vendita;
che, in quell'occasione, ribadiva l'impossibilità di poter procedere alla stipula del Pt_5 pagina 4 di 14 contratto, per assenza del consenso della ex moglie, soggiungendo di non poter più restituire l'importo incassato con l'assegno bancario;
che, pertanto, l'opponente riteneva che nulla fosse dovuto all'agenzia immobiliare a titolo di provvigione per la mancata conclusione del contratto di compravendita e per avere essa violato gli artt. 1755 e 1759 c.c., in quanto il mediatore non aveva adempiuto agli obblighi di correttezza e diligenza derivanti dall'incarico affidatogli, oltre che all'obbligo di custodia relativo all'assegno bancario che egli aveva consegnato;
che, anzi, l'agenzia immobiliare doveva ritenersi responsabile per i danni che gli erano stati arrecati, derivanti dalla mancata conclusione dell'affare, nonché per la perdita della somma incassata dal promittente alienante.
Concludeva, dunque, l'opponente affinchè il Tribunale adito volesse: “In via principale : accertare e dichiarare che la “ Parte_4
non può vantare alcun credito nei confronti del
[...] sig. e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo Parte_2 Per_1
o inefficace il decreto opposto n. 393/2018 – R.G. n. 1475/2018, con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine ai danni subiti dall'odierno opponente da determinarsi secondo equità; Con vittoria delle spese e compensi di giudizio e con condanna di parte opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3° cpc.”.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 15/3/2019, si costituiva la che eccepiva Parte_4
l'infondatezza della domanda, sulla base dei seguenti motivi: in primo luogo, rilevava l'erronea ricostruzione del fatto dedotto, evidenziando che, con la proposta avanzata da e l'accettazione resa da Per_1 Pt_5
l'affare si era perfezionato, per cui, già in base a tale circostanza, era sorto il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare;
che l'acquirente era a conoscenza del fatto che l'area adibita a parcheggio era in comproprietà di e dell'ex moglie sin dall'inizio delle trattative;
che, peraltro, lo Pt_5 stesso agente immobiliare aveva mediato tra e l'ex moglie ai fini Pt_5 del rilascio del consenso alla vendita;
che le ragioni per cui le parti – alienante e acquirente – non erano pervenute alla conclusione del contratto pagina 5 di 14 di compravendita, non erano, di per sé, imputabili al mediatore immobiliare;
che si era impegnato, in sede di stipula del Per_1 preliminare o entro 10 giorni dall'accettazione della sua proposta, a versare la somma di € 4.500,00 a titolo di provvigione a favore del mediatore;
che, inoltre, in separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 392/2018 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania, vertente tra la stessa società immobiliare e quest'ultimo aveva dichiarato di essere pervenuto Pt_5 ad una transazione con con riguardo all'incasso dell'assegno Per_1 bancario, in origine consegnato a titolo di caparra confirmatoria;
che è, dunque, infondata la richiesta di risarcimento del danno subito da Per_1
poiché in forza della suddetta transazione, la perdita subita è stata
[...] in altra sede risanata;
che, ai sensi dell'art. 1755 c.c. e dell'art. 1759 c.c., ricorrevano i presupposti affinchè versasse all'odierna opposta la Per_1 provvigione per la mediazione immobiliare conclusa;
che, infine, sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva, dunque, la parte opposta affinchè il Tribunale adito volesse:
“1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo
n. 393/2018, emesso in data 14 ottobre 2018, depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018, il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del Giudice incaricato Avv. Antonio Di Filippi, dal momento che è stata esibita documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere dalla società deducente e, comunque, l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) in via principale, rigettare tutte le domande ed eccezioni avanzate dal sig. perché inammissibili, Parte_2 improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto;
3) ancora in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 393/2018, emesso in data 14 ottobre 2018, depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018, il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del Giudice incaricato
Avv. Antonio Di Filippi, per la complessiva somma di € 5.490, IVA compresa, così come specificato nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi maturati e maturandi dalla scadenza al saldo;
4) in via pagina 6 di 14 subordinata, accertare e dichiarare il diritto della Società “
[...]
, in persona del legale Parte_4 rappresentante pro tempore sig. a percepire il compenso Parte_4 provvigionale per l'attività di mediazione svolta e per l'effetto condannare il sig. a corrispondere in favore della medesima Società Parte_2
“ , in persona del Parte_4 legale rappresentante pro tempore sig. la complessiva Parte_4 somma di € 5.490,00, Iva compresa, a titolo di compenso provvigionale, oltre interessi maturati e maturandi dalla scadenza al saldo come per legge”, vinte le spese.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., istruita documentalmente la causa, mutato il magistrato, con ordinanza del 25/6/2023, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, all'udienza del 18/12/2025, la causa è pervenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Preliminarmente, bisogna evidenziare che, ai sensi dell'art. 1755 c.c., il diritto dell'agente alla provvigione per l'opera svolta si perfeziona "se
l'affare è concluso per effetto del suo intervento". Occorrono dunque due elementi: che l'affare oggetto della mediazione giunga a conclusione e che detta conclusione sia stata determinata dall'intervento del mediatore, nel senso che la sua azione si ponga come antecedente causale del perfezionarsi dell'affare. Secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata" (Cass., sent.n.869/18), non essendo necessario che egli debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. pagina 7 di 14 In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti (Cass., sent.n.17481/20).
Da tanto consegue, allora, che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel semplice reperimento e nella sola indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del
2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in definitiva, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass.
n. 869 del 2018; conf. Cass. n. 25851 del 2014).
Partendo da tali presupposti, la giurisprudenza di legittimità ha, poi, affermato che, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, essendo sufficiente che la parte pagina 8 di 14 abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014).
Il rapporto di mediazione, infatti, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010) .
Tuttavia, sebbene l'affare debba ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto, e quindi anche un contratto preliminare di compravendita, è ben possibile che le parti deroghino alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita
(Cass. n. 9676/1997).
Nell'ulteriormente specificare le innanzi evidenziate coordinate ermeneutiche, pare opportuno precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., per la risoluzione ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30083 del
19/11/2019).
Infatti, come anticipato, il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un "affare" - e segnatamente ricade in tale nozione la stipula di un valido contratto preliminare di vendita immobiliare -, a nulla pagina 9 di 14 rilevando che, successivamente, le parti stesse decidano concordemente di modificare i termini dell'accordo o di sottoporre lo stesso a condizione sospensiva o di non stipulare il definitivo o di sciogliersi consensualmente dal vincolo negoziale costituito con il preliminare (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
22273 del 02/11/2010; Sez. 3, Sentenza n. 22000 del 19/10/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 18779 del 26/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 15161 del 06/08/2004;
Sez. 3, Sentenza n. 13067 del 14/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 12022 del
08/08/2002; Sez. 3, Sentenza n. 6599 del 11/05/2001; Sez. 3, Sentenza n.
4111 del 22/03/2001; Sez. 3, Sentenza n. 13132 del 30/12/1997; Sez. 3,
Sentenza n. 9676 del 03/10/1997; Sez. 3, Sentenza n. 2905 del 13/03/1995;
Sez. 3, Sentenza n. 7400 del 16/06/1992; Sez. 2, Sentenza n. 9348 del
16/12/1987; Sez. 2, Sentenza n. 2277 del 09/04/1984; Sez. 2, Sentenza n.
2944 del 14/06/1978; Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 10/11/1977). In altri termini, perché l'affare si consideri concluso, ai fini del maturarsi del diritto del mediatore al compenso, è necessario che le parti stipulino un accordo da cui promani un diritto azionabile, non soltanto, com'è ovvio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ma anche in quelle della risoluzione o del risarcimento del danno per il mancato conseguimento del risultato sperato.
Da ultimo, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 7628 del 16/3/2023 - superata la precedente opinione che collegava alla conclusione di un contratto preliminare di preliminare l'insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione (Cass. n. 24397/15, Cass. n. 923/17) - ha escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non fosse stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento. Tale ultimo negozio, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela pagina 10 di 14 alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima, tuttavia, la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio (Sez. 2, n. 30083 del 19 novembre 2019; Sez. 2, n.
39377 del 10 dicembre 2021; Sez. 2, n. 32066 del 27 maggio 2021).
In altri termini, pare, dunque, evidente che, ferma la maturazione del compenso del mediatore nei casi in cui le parti siano state messe in contatto tra loro, nel senso che tra le stesse sia sorto un vincolo giuridico, resta parzialmente controverso in che misura debba sostanziarsi tale vincolatività, giacché la stessa giurisprudenza di legittimità oscilla tra un orientamento, per vero più risalente, volto a ritenere che anche le cd. puntuazioni vincolanti (o preliminare di preliminare) siano a tanto idonee, giacché esse conferiscono, comunque, alla parte non inadempiente di agire in giudizio per veder – sebbene esclusivamente in punto di risarcimento del danno – ristorata la propria pretesa, ed un altro, supportato dalle più recenti pronunce, in base al quale la vincolatività del preliminare di preliminare sia troppo debole ai fini del riconoscimento del compenso al mediatore, essendo, invece, necessario che l'accordo sia direttamente azionabile in giudizio attraverso rimedi, in forma specifica o per equivalente, comunque tipicamente contrattuali.
Nel caso di specie, è pacifico e adeguatamente provato che la parte opponente abbia avanzato una proposta irrevocabile di acquisto, regolarmente accettata da ma che non si è più pervenuti Parte_5 neppure alla stipula del contratto preliminare a causa dell'assenza del consenso dell'ex moglie in ordine al trasferimento della titolarità dell'area adibita a parcheggio, la cui insussistenza, che ha impedito la conclusione del contratto, seppur preliminare, non è contestata da ambedue le parti. pagina 11 di 14 Pertanto, non può ritenersi concluso alcun affare in senso economico - giuridico, tale da far sorgere in capo al promissario acquirente il diritto ad azionare alcunché in giudizio, a maggior ragione se egli sapeva, come sostenuto dall'odierno opposto, che una pertinenza dell'immobile oggetto di proposta era in comproprietà con terzi che dalle trattative erano totalmente esclusi.
Ed infatti, occorre specificare che la mancata conclusione del contratto preliminare è dipesa da una causa ostativa originaria, in quando il rifiuto al rilascio del consenso da parte del soggetto comproprietario dell'area adibita a parcheggio dell'immobile, ha impedito il perfezionamento dell'accordo, quale elemento essenziale del contratto, ex art. 1325 n. 1 c.c., così risultando del tutto privo di qualsivoglia efficacia giuridica il contatto tra l'acquirente ed il venditore (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 9431/2025; Cass.,
Sez. II, n. 3055/2019), non essendo stato affatto coinvolto il comproprietario, quale parte essenziale ed irrinunciabile del contratto di compravendita.
Proprio per tale motivazione, nessuna efficacia può spiegare la clausola costituita dalla dichiarazione di impegno di al pagamento della Per_1 provvigione, nel termine della stipula del preliminare o in quello di 10 giorni dall'accettazione della proposta, atteso che tale accettazione, di fatto, non v'è stata, giacché essa era sì pervenuta da parte del ma non Pt_5 anche dell'ex moglie, comproprietaria dell'area adibita a parcheggio.
La conseguenza di quanto sopra è, dunque, che non può ritenersi concluso un affare in senso giuridico, non essendovi i presupposti essenziali – richiesti dalla legge – per la conclusione del contratto, tali per cui si sarebbero perfezionati i requisiti di cui all'art. 1755 c.c., facendo così maturare il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare.
Il decreto ingiuntivo deve, dunque, essere revocato.
Con riguardo, invece, alla pretesa risarcitoria avanzata dall'opponente, in ordine ai danni subiti per la mancata stipula del contratto di compravendita dell'immobile, è opportuno osservare che l'impossibilità di stipulare il contratto non risulta imputabile al mediatore immobiliare, ma è dipeso da pagina 12 di 14 una circostanza riconducibile alla sfera giuridica del promittente venditore, il quale non disponeva del consenso necessario del comproprietario del bene, non essendo, invece, stata allegata, né provata alcuna condotta colposa o dolosa del mediatore immobiliare, né alcuna violazione degli obblighi informativi o di correttezza di cui all'art. 1759 c.c.
Sul punto, l'opponente si è doluto dell'incasso dell'assegno n. 3729660021-
09, dal valore di € 5.000,00, il quale, successivamente alla mancata stipula, non gli era stato restituito. Tuttavia, in primo luogo, risulta pacifico che tale assegno sia stato incassato dal venditore, soggetto che non è parte del presente giudizio, non potendo, dunque, avanzarsi alcuna richiesta restitutoria nei confronti dell'agenzia immobiliare, e, in secondo luogo, in punto di responsabilità del mediatore per avere esso in maniera asseritamente illegittima consegnato l'assegno al deve rilevarsi Pt_5 quanto segue.
Nell'ambito della proposta, infatti, all'art. 3 disciplinante le condizioni di pagamento, veniva esplicitamente statuito che il suddetto assegno veniva versato a garanzia della serietà dell'impegno assunto ed avrebbe rivestito, in caso di accettazione, valenza di caparra confirmatoria. Ebbene, ferma la circostanza che il al quale l'assegno era intestato, ha Pt_5 effettivamente accettato la proposta, l'odierno opponente per dolersi della responsabilità del mediatore, avrebbe dovuto dimostrare, in primo luogo, la produzione di un danno derivante dalla violazione di obblighi su di esso gravanti, che non può, in questo caso, coincidere con la perdita della somma oggetto del titolo, giacché l'opposto ha evidenziato essere intervenuto un accordo per la restituzione della predetta somma tra l'odierno opponente ed il che a tanto era tenuto. La produzione del danno, dunque, non Pt_5 può mai configurare occasione di arricchimento per colui che si pretende danneggiato, mirando, invece, la tutela risarcitoria, in virtù del noto principio di indifferenza, a ricondurre il suo patrimonio al momento precedente alla produzione del pregiudizio, così elidendone gli effetti negativi;
in assenza, allora, della allegazione e prova di un maggiore e diverso danno in capo all'opponente, nessun ristoro può essergli pagina 13 di 14 riconosciuto, a prescindere dalla eventuale ed ipotetica configurabilità di un comportamento scorretto del mediatore, concretantesi nella illegittima consegna – comunque da dimostrare alla luce delle suesposte considerazioni in fatto – dell'assegno al venditore.
A ciò si aggiunga che, ai fini di un riconoscimento del risarcimento del danno ulteriore, l'opponente avrebbe dovuto articolare espressa domanda riconvenzionale, che risulta, per contro, non specificamente proposta.
La domanda risarcitoria, articolata dall'opponente deve, dunque, essere rigettata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, alla luce del rigetto di domanda risarcitoria e/o restitutoria , sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento, ex
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 393/2018 reso dal Tribunale di
Vallo della Lucania in data 15/10/2018 e notificato in data 22/11/2018;
- Rigetta le ulteriori domande;
- Condanna alla Parte_4 corresponsione in favore di delle spese di lite, che Parte_2 si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, ed in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Vallo della Lucania, 18/12/2025
Il Giudice
AL IA
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