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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12419 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 24072 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, svoltasi con modalità cartolare, e vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Sora (FR), Via Lungo Liri Cavour, n. 12, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Simona Giuliani, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
Attrice E
elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno, n. Controparte_1
2/B, presso lo studio dell'Avv.to F. Lepri, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti A. Martinez ed A. Merlo, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta Convenuta OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 [...]
, quale società concessionaria della rete (Italia Uno) sulla quale viene trasmesso il Controparte_1
Programma “Le Iene”, per sentirla condannare, previo accertamento della diffamazione commessa nei propri confronti mediante la messa in onda di un servizio nella trasmissione televisiva Le Iene del 23/03/2022 realizzato da parte dell'inviato , al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella misura di Persona_1
Euro 3.000,000,00. A tal fine l'attrice ha esposto che il servizio del 23.3.2022, dopo due precedenti dedicati al marito
[...] andati in onda in precedenti puntate della trasmissione nel giugno del 2021, aveva dedicato una Parte_2 sua parte anche alla medesima, pur del tutto estranea all'attività politica e professionale del coniuge, fondatore del partito politico nazionale Più Italia in data 02/02/2021 e svolgente attività lavorativa nel settore dell'infortunistica stradale, trasmettendo le interviste rilasciate dal proprio fratello ( ), dalla Persona_2 cognata (la moglie e dalla propria madre ( , dalle quali era Parte_3 Parte_4 emerso “in maniera distorta e completamente falsa” lo svolgimento del suo percorso di vita. In particolare, tutti gli intervistati dichiaravano che l'attrice aveva lasciato il primo marito per sposare il mentre la madre della medesima aveva affermato: “ non ha neanche la terza media, lui Parte_2 Parte_2 ha frequentato la scuola elementare, aveva un cassetto pieno di telefoni e cambiava la SIM ogni Parte_2 istante, nella casa aveva sempre rotoli di soldi da 10 euro, 20 euro, aveva tutte cassaforti nella sua abitazione sotto ogni quadro, il e la abbandonavano una bambina di tre anni Parte_2 Pt_1 lasciandola in affidamento alla signora Professione, per andare gli stessi a vivere nel Lazio dopo aver conosciuto online”, tutti rendendo dichiarazioni false e diffamatorie, quindi lesive della propria Parte_2 riservatezza, immagine e reputazione, in quanto descritta come donna di facili costumi e madre non affidabile. Ha dedotto di aver conosciuto il futuro marito in circostanze diverse da quelle rappresentate, contestato interamente le circostanze rappresentate dagli intervistati e negato l'attribuito abbandono di una figlia avuta da precedente relazione, laddove il servizio in contestazione la aveva descritta come donna e madre inaffidabile, anche agli occhi dei suoi altri tre figli (avuti dal , senza compiere alcun accertamento Parte_2 circa la verità della notizia rivelata dai suoi parenti nell'intervista, requisito richiesto invece anche per l'esercizio del diritto di critica e dunque per l'esistenza della scriminante. Ha infine rappresentato l'enormità del danno arrecato a sé ed alla famiglia, la quale “già da tempo è oggetto di ritorsioni, minacce, atti di bullismo (quest'ultimi posti in essere nei confronti del figlio adolescente) e di perdita di fiducia da parte dei parenti, degli amici e dei conoscenti”. La società convenuta si è costituita eccependo, pregiudizialmente, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e chiedendone, comunque, nel merito, il rigetto, con condanna della controparte ex art. 96 cpc per la strumentalità del giudizio. Cont La società ha in premessa ed ai fini della richiesta condanna per lite temeraria collocato il giudizio nell'ambito di una strategia complessiva riconducibile al marito dell'attrice, riepilogando i numerosi giudizi cautelari ed ordinari dal medesimo intrapresi presso il presente ed altri tribunali italiani contro “Le Iene” per la messa in onda del servizio del 23.3.2022 (e di altri due precedenti nel giugno 2021), relativamente al quale la stessa attrice ha depositato presso il Tribunale di Vicenza ricorso (dichiarato improcedibile per la mancata comparizione e coltivazione dell'azione il 17.6.2022) ex art. 700 cpc in data 28.3.2022, chiedendo la rimozione dalla puntata della parte a lei riferibile, “con ordine immediato di blocco della visibilità del relativo video pubblicato online”, stante il contenuto asseritamente diffamatorio e pregiudizievole per la sua reputazione. In particolare, ha evidenziato come il servizio in contestazione fosse stato preceduto da due precedenti servizi andati in onda il 1.6.2021 e l'8.6.2021 – entrambi dedicati al marito dell'attrice, Parte_2 conosciuto come il fondatore del movimento politico “Più Italia”, sedicente avvocato ed altresì noto per una serie di vicende giudiziarie nelle quali era rimasto coinvolto a seguito delle denunce delle persone intervistate nel corso del programma che gli avevano invano corrisposto ingenti somme per la soluzione di questioni legali ed assicurative oppure per la compravendita di automobili - e come nel servizio del 23.3.2022, in linea con i precedenti, nel medesimo riepilogati, l'inviato avesse raccolto le testimonianze rese, tra gli altri, anche da soggetti particolarmente vicini al a livello familiare, ossia dai congiunti Parte_2 dell'attrice (madre, fratello, moglie del fratello), anch'essi in condizione di grave disagio economico a causa delle sue condotte. Ha in proposito sostenuto, posto il difetto di legittimazione attiva della moglie in luogo del marito per alcune delle dichiarazioni rese dai congiunti della controparte, l'assoluta infondatezza delle avverse doglianze, tutte relative all'asserito contenuto non veritiero delle dichiarazioni degli intervistati, invero rientranti nell'operatività della scriminante dell'intervista, quale verità da intendersi sul piano formale ed estrinseco, atteso che in tal caso “il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato”, come da giurisprudenza citata nella comparsa di risposta. Ricordato, nel merito, il carattere di vero e proprio giornalismo di inchiesta della trasmissione nella quale il Cont servizio in contestazione è stato inserito, ha evidenziato la sua finalità di critica e denuncia, legittimamente svolta secondo i confini delineati dalla giurisprudenza e tali da consentire il rispetto dei limiti affinchè sia applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero, oggetto di tutela costituzionale. Ha infine sostenuto, quanto all'asserita violazione della riservatezza, che l'operatività delle esimenti dei diritti di cronaca e critica, oltre ad escludere in radice la asserita diffamazione, esclude anche qualsivoglia violazione in materia di privacy, dal momento che secondo il combinato disposto degli artt. 136 e 137 del Codice Privacy non occorre il consenso della persona ripresa quando non è altrimenti possibile fornire al pubblico l'informazione, secondo il principio dell'essenzialità dell'informazione relativo a fatti di pubblico interesse, come quello trattato dal servizio contestato. Ha infine dedotto il carattere esorbitante del danno lamentato, del tutto sfornito di prova anche quanto al nesso causale. Dopo la sospensione del giudizio per improcedibilità dovuta al mancato esperimento del procedimento di mediazione, la sua interruzione ex art. 301 cpc per intervenuta sospensione cautelare dell'unico procuratore costituito dell'attrice per dodici mesi dal gennaio 2023 e la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità dell'istruttoria orale richiesta dall'attrice come da provvedimento del 1.02.2025, con precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 14.5.2025 e successivo decorso dei termini ex art. 190 cpc.
*** La domanda dell'attrice non è fondata e la sua richiesta risarcitoria deve quindi essere integralmente respinta alla luce delle considerazioni che seguono. In tema di offese all'altrui reputazione, di libertà stampa, di diritto di cronaca e di critica vanno preliminarmente ribaditi i condivisibili principi più volte affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La diffamazione non può essere fonte di risarcimento dei danni quando il giornalista eserciti legittimamente i diritti di cronaca e di critica giornalistica, entrambi espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione. Presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca sono, come è noto, l'interesse del pubblico alla conoscenza delle notizie diffuse, la correttezza dell'esposizione dei fatti – in ciò propriamente si sostanzia la cd. continenza (formale) – e infine la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto. Va ribadito che quest'ultimo requisito tollera le inesattezze (anche di carattere tecnico) o le incompletezze che possono ritenersi irrilevanti se riferite a particolari di non decisivo rilievo e privi di valore informativo, a condizione che quindi venga rispettata la verità della notizia nel suo nucleo essenziale. E' poi necessario che il giornalista indichi le fonti da cui ha appreso i fatti e che ne abbia verificato puntualmente l'attendibilità (Cass. civ., 23 luglio 2003, n. 11455), anche in termini di verità meramente putativa della notizia (cfr., Cass. Pen., n. 21145/2019; Cass. Pen., n. 45672//2013; Cass. Pen., n. 40939/2013). I medesimi canoni valgono inoltre quando, come nella fattispecie, alla cronaca si aggiungano valutazioni critiche dei fatti stessi eventualmente lesive della reputazione altrui, nel senso che il giudizio critico per rimanere nei limiti della liceità deve trarre spunto dalla realtà oggettiva e quindi da fatti realmente accaduti. E' pur vero che, nell'esercizio del diritto di critica è necessario il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente al quale la critica è svolta (ed in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione), ma è innegabile altresì che in tal caso l'onere del rispetto della verità sia più attenuato rispetto all'ipotesi di mera cronaca giornalistica, atteso che “la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo” (Cass. Pen., n. 43403 del 18.6.2009). La critica è infatti, per sé stessa, espressione di un'opinione, che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva e che comunque non ha nulla a che vedere col diritto di cronaca. La critica non può che essere soggettiva e quindi non può che corrispondere al punto di vista di chi la manifesta. Infatti, “Il diritto di critica non è soggetto a un giudizio di verità per l'opinabilità intrinseca ad ogni giudizio individuale, che esprime convincimenti, valori, credenze necessariamente differenti tra individui nei vari gruppi sociali” (Cass. pen., sez. V., 8 maggio 1998, n. 6584). Tipica espressione del diritto di critica è il giornalismo di inchiesta, il quale espone in maniera critica quanto appreso, conosciuto e scoperto direttamente dal giornalista nella sua attività di indagine e di ricerca della notizia svolta in maniera autonoma ed indipendente. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, al "giornalismo d'inchiesta", considerato “quale species più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo con sentenza del 27.3.1996 che ha riconosciuto il diritto di liberamente ricercare le notizie sia l'esigenza di protezione delle fonti giornalistiche) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista”, deve essere “riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia;
venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella legge 3 febbraio 1963 n. 69 e nella Carta dei doveri del giornalista” (Cass. civ., n. 16236 del 9.7.2010). Ancora, in relazione al giornalismo di inchiesta, la pronuncia della Cassazione penale n. 9337 del 27.2.2013, ha condivisibilmente affermato, in motivazione, che “il giornalismo di denuncia … è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando indichi motivatamente e argomentatamente un sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi normativi per potere essere chiarite
… In tale evenienza, escluso il caso in cui il sospetto sia obiettivamente del tutto assurdo, … sempre che sussista anche il requisito dell'interesse pubblico all'oggetto della indagine giornalistica, l'operato dell'autore è destinato a ricevere una tutela primaria rispetto all'interesse dell'operatore economico su cui il sospetto è destinato eventualmente a ricadere: e ciò perchè il risvolto del diritto all'espressione del pensiero del giornalista, costituito dal diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti alla libertà, alla sicurezza, alla salute e agli altri diritti di interesse generale, sia operativo in concreto: operativo, evidentemente, alla condizione che, come anticipato, il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti”. Precisa altresì la suprema corte nella sentenza da ultimo richiamata che il sospetto di illeciti (e la sua denuncia, oggetto primario del giornalismo di inchiesta), purchè non sia meramente congetturale o calunniatorio, mantiene il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimenti “essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero”. In tale contesto, dunque, al giornalismo di inchiesta – da intendersi quale species del genus dell'attività di informazione - deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia (tra le altre, Cass. n. 7261/2008) e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2271/2005); è, infatti, evidente, alla luce delle richiamate pronunce, che nel giornalismo di inchiesta, viene meno, dunque, l'esigenza di valutare l'attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, dovendosi ispirare il giornalista, nell'"attingere" direttamente l'informazione, principalmente ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali tra l'altro menzionati nell'ordinamento ex lege n. 69 del 1963 e nella Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla Fnsi e dall'Ordine nazionale dei giornalisti), con particolare riferimento alla Premessa. Ne consegue che detta modalità di fare informazione non comporta violazione dell'onore e del prestigio di soggetti giuridici, con relativo discredito sociale, qualora ricorrano l'oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti, l'uso di un linguaggio non offensivo e la correttezza professionale dell'autore dell'inchiesta. Inoltre, il giornalismo di inchiesta è da ritenersi legittimamente esercitato ove, oltre a rispettare la persona e la sua dignità, non ne leda la riservatezza per quanto in generale statuito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 25; del D.Lgs. n. 467 del 2001, art. 20 e del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 12). Vengono in primo luogo in considerazione le norme della legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi (l. n. 633 del1941), il cui articolo art. 96, comma 1, stabilisce che: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente”. Il successivo art. 97, comma 1, stabilisce le deroghe al principio della necessità del consenso, prevedendo che: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”. L'art. 10 del codice civile del 1942, sotto la rubrica
“Abuso dell'immagine altrui” dispone, a sua volta, che “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata…con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”. La norma fa salvi i casi “in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita”, con evidente riferimento ai casi in cui non è necessario il consenso di cui agli articoli appena citati della legge sul diritto d'autore. Importanza rilevante ai fini della risoluzione della presente controversia hanno poi le disposizioni degli artt. 136 e 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196 del 2003, non modificato, quanto all'art. 136, dal d.lgs. n. 101/2018), i quali stabiliscono una disciplina speciale in ordine al trattamento dei dati per finalità giornalistiche e per altre manifestazioni del pensiero: più precisamente, per quanto qui rileva, per il trattamento: “a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Una vistosa deroga per tali attività, prevista dal comma 1 dell'art. 137, riguarda la esclusione del consenso dell'interessato necessario in via generale per il trattamento dei dati in altri settori (“purchè nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139”, come risultante a seguito di modifica introdotta dal d.lgs. n. 101/2018). Di particolare rilievo infine è il comma 3 dell'art. 137, nella sostanza non modificato dal d.lgs. n. 101/18, che stabilisce che in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;
secondo la medesima norma possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico. Infine, acquistano un particolare valore le prescrizioni relative al codice deontologico riguardante le attività giornalistiche, e più precisamente il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (sulla essenzialità del rispetto delle previsioni deontologiche per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali v. Cass. civ., sez. I, n. 11864 del 25 giugno 2004, Rv. 573917), codice deontologico previsto dall'art. 139 del d. lgs. n. 196 del 2003, adottato con Provvedimento del Garante n. 491 del 29.11.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019. Pur in presenza, dunque, della rilevanza costituzionale della tutela della persona e della sua riservatezza (art. 15 Cost.), deve ritenersi prevalente il fondamentale e insopprimibile diritto all'informazione, considerato che il legislatore ha ricondotto reputazione e "privacy" nell'alveo delle "eccezioni" rispetto al generale principio della tutela dell'informazione. Viene pertanto in evidenza un complessivo quadro disciplinare che rende l'attività di informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite.
Ebbene, in tale quadro giurisprudenziale e normativo, la trasmissione “Le Iene” affronta temi di attualità utilizzando modalità corrosive ed irriverenti e si occupa di casi di pubblico interesse, i quali vengono approfonditi mediante lo svolgimento di inchieste: in esse gli inviati, autori dei servizi, partono da segnalazioni o da temi di attualità e procedono ad autonomi accertamenti ed indagini, raccogliendo documenti, ascoltando le persone informate e ponendo in essere attività istruttoria, per poi instaurare una sorta di contraddittorio sui risultati emersi coi soggetti coinvolti ed esprimere infine le proprie opinioni in chiave critica. Il programma riveste dunque uno scopo informativo e di denuncia sociale e non di semplice resoconto dei fatti storici posti a fondamento dell'inchiesta. Gli inviati del programma perseguono, così, una finalità non solo informativa, ma soprattutto critica su situazioni di interesse collettivo, assumendo informazioni e ponendo in essere vere e proprie indagini, dando la parola a persone a conoscenza dei fatti, nonché ai soggetti coinvolti, ed esprimendo all'esito valutazioni e tesi che i telespettatori possono liberamente valutare. La trasmissione nel cui ambito è stato diffuso il servizio in esame rientra quindi a pieno titolo nel giornalismo di inchiesta o di denuncia (ed è inoltre caratterizzata dal peculiare taglio incalzante ed impertinente dei suoi inviati – appunto, Le Iene - nel condurre le inchieste, anche nel linguaggio, oltre che da un montaggio particolarmente serrato delle immagini) e non sussiste l'esigenza di valutare l'attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, atteso che l'inviato espone in maniera critica quanto appreso, conosciuto e scoperto direttamente nella sua attività di indagine e di ricerca della notizia svolta in maniera autonoma ed indipendente, attraverso la raccolta di testimonianze, documenti e video, con la specifica finalità di denunciare al pubblico ed alla collettività un sospetto di illeciti e suggerire ambiti di indagine per gli inquirenti, come del resto in seguito avvenuto (cfr., in particolare, tutti i numerosi provvedimenti emessi in sede civile e penale relativamente al allegati alla comparsa di costituzione ed alla prima Parte_2 memoria ex art. 183 cpc di parte convenuta), a dimostrazione del fatto che – effettivamente – l'inchiesta oggetto di causa ha raggiunto il suo scopo, attraverso il documentato lavoro di ricerca svolto da parte convenuta sul detto tema sociale di particolare rilievo ed interesse generale, finalizzato ad indurre gli approfondimenti necessari ed a sollevare sospetti meritevoli di riscontri nelle sedi competenti.
Ciò posto in generale sul tipo di trasmissione, il servizio oggetto del procedimento (del quale il giudicante ha preso visione), trasmesso il 23.3.2022, è il terzo sul medesimo tema e segue due precedenti servizi mandati in onda nel giugno del 2021, tutti relativi a - fondatore del partito politico nazionale Più Parte_2
Italia in data 02/02/2021 e svolgente attività nel settore legale ed assicurativo - e finalizzati a denunciare la sue condotte penalmente rilevanti, tramite le testimonianze di persone direttamente coinvolte in raggiri ed altri affari del medesimo e dallo stesso (non solo) economicamente danneggiate;
il servizio contiene, infatti, numerosi riferimenti ai due precedenti ed alle testimonianze in essi contenute ed approfondisce ulteriormente il medesimo tema di indagine con riferimento anche ad altre vicende e nuove testimonianze, tra cui quella dei congiunti del - parenti dell'odierna attrice (madre, fratello e moglie di questo) e, Parte_2 ciononostante, rimasti vittima di una truffa da parte di questo - , i quali, nel descrivere la loro vicenda personale ed il rilevante danno (non solo) economico subito, narrano l'origine della sua relazione con l'odierna attrice e, quindi, le circostanze temporali della loro conoscenza con lo stesso, descrivendo l'affidamento originariamente nel medesimo riposto e la fiducia che questo riusciva ad ispirare mediante le sue promesse. Il tutto senza mai mostrare il volto della , appositamente sfocato nelle immagini Pt_1 fotografiche che ritraggono la donna assieme al ed ai familiari. Parte_2
Il servizio alterna, inoltre, alle testimonianze raccolte e montate in sequenza, i commenti dell'inviato, l'esame di documenti esibiti dagli intervistati (tra cui schermate della messaggistica Whatsapp) ed i vari tentativi, più o meno riusciti, di ottenere spiegazioni da parte dello stesso circa le vicende narrate Parte_2 dagli intervistati. Così ricostruito il contenuto del servizio in contestazione, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice è parzialmente fondata, avuto riguardo a tutte le dichiarazioni dei suoi parenti intervistati riferite al (solo) e non anche alla medesima. Parte_2
La giurisprudenza in tema di reato di diffamazione e più in generale di azione civile per il risarcimento dei danni da lesioni dell'onore della persona, afferma infatti che, affinché possa ricorrere il reato o comunque il diritto al risarcimento danni, è necessario che colui che pronunci le frasi lesive della reputazione altrui debba rivolgersi a persone individuate o individuabili;
non è infatti necessario che le persone siano indicate con nome e cognome, ma è indispensabile che l'offeso sia individuabile attraverso gli elementi concreti della fattispecie (natura e portata dell'offesa, circostanze narrate, riferimenti personali e temporali e quant'altro), da valutarsi nel loro complesso, di modo che possa affermarsi con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso (sul punto sono concordi sia le sezioni civili che le sezioni penali della Corte suprema: v., recentemente, Cass., civ. Sez. 3, Sentenza n. 17180 del 06/08/2007, Rv. 598664; Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 11747 del 05/12/2008 Ud. - dep. 17/03/2009, Rv. 243329; Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 33442 del 08/07/2008 Ud. - dep. 14/08/2008, Rv. 241548). Ebbene, il contenuto delle interviste appare in gran parte riferito al ai suoi studi, alla sua Parte_2 abitazione ed al suo stile di vita, senza che possa essere in alcun modo automaticamente riferito alla moglie odierna attrice, la quale dunque non può ritenersi legittimata a dolersi delle medesime in quanto asseritamente diffamatorie (“ non ha neanche la terza media, lui ha frequentato la scuola Parte_2 elementare, aveva un cassetto pieno di telefoni e cambiava la SIM ogni istante, nella casa aveva Parte_2 sempre rotoli di soldi da 10 euro, 20 euro, aveva tutte cassaforti nella sua abitazione sotto ogni quadro …”). Nel merito, relativamente al resto delle espressioni (“il e la abbandonavano una Parte_2 Pt_1 bambina di tre anni lasciandola in affidamento alla signora Professione, per andare gli stessi a vivere nel Lazio dopo aver conosciuto online”), il servizio del 23.3.2022, unico oggetto del presente Parte_2 giudizio, appare piena espressione del diritto di cronaca/critica e di inchiesta e sussistono le condizioni sopra citate per il pieno e legittimo esercizio da parte convenuta della libertà di manifestazione del pensiero in forma critica, tutelata dall'art. 21 della Costituzione, posto che l'attrice si duole unicamente della falsità delle dichiarazioni degli intervistati , e (in quanto a suo dire consentite dalla Pt_1 Parte_3 Parte_4 trasmissione e non verificate nel loro contenuto intrinseco), asseritamente lesive di onore e reputazione, nonché della violazione del diritto alla privacy ed alla riservatezza, stante l'assenza di consenso alla diffusione della propria immagine. Nessuna delle menzionate doglianze merita, tuttavia, accoglimento, alla luce delle considerazioni generali sin qui svolte in tema di diffamazione e delle, condivisibili, ulteriori pronunce di legittimità di seguito riportate e richiamate dalla stessa società convenuta sulla scriminante dell'intervista, ben applicabile alle dichiarazioni di terzi diffuse da Le Iene nel servizio esaminato. La prima Sezione civile della Suprema Corte con l'ordinanza n. 14380/2021 del 25 maggio 2021, nel confermare un principio ormai consolidato, ha, in proposito, ribadito l'applicabilità “della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca alla condotta del giornalista che, pubblicando "alla lettera" il testo di una intervista, riporti dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, a condizione che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione e il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese presentino, sulla base di una valutazione - questa sì riservata al giudice del merito, i necessari profili di interesse pubblico all'informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del giornalista (cfr. tra le moltissime Cass. n. 2733-02, Cass. n. 10686-08, Cass. n. 5066-10, Cass. n. 23168-14)”. Ciò in quanto, in tema di dichiarazioni (anche ipoteticamente) diffamatorie rilasciate da un terzo nel corso di un'intervista, la sentenza n. 37140/2001 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione ha statuito, “l'interesse sociale della notizia, può acquistare un importanza tale da comportare anche la prevalenza - nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca - sugli altri due”. Per la Corte di legittimità, ancora, “è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate” ovvero “dalla intrinseca offensività delle espressioni utilizzate”, le quali “non possono influire sulla responsabilità penale del giornalista che riproduca fedelmente tali dichiarazioni” (tali conclusioni, peraltro, sono state ribadite anche dalla giurisprudenza successiva al 2001; cfr., tra le altre, Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 17259 del 6.03.2020; Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 22861 del 13.09.2019; Corte d'Appello di Roma, Sez. I, sentenza 08.01.2021). Si è precisato, in particolare, come il presupposto della verità oggettiva della notizia pubblicata debba ritenersi sussistente qualora dall'articolo risulti che si tratta di dichiarazioni rese da altri “essendo il giornalista tenuto esclusivamente ad accertare che le stesse siano state rese e il contesto in cui ciò è avvenuto e non anche a svolgere specifiche indagini sulla loro attendibilità, riguardando siffatta valutazione il merito delle dichiarazioni e la loro intrinseca rispondenza a verità” (Cass. 13346/2004). Nello stesso senso, è stato altresì – condivisibilmente - ribadito che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la cronaca abbia ad oggetto il contenuto di un'intervista, il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato, con la conseguenza che il giornalista, laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne parzialmente il contenuto, non può essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, sempre che ricorrano gli ulteriori requisiti dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista e della continenza” (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 22861 del 13.09.2019)>>. Ebbene, nella specie, posto che non risulta dedotta da parte attrice alcuna manipolazione od elaborazione della notizia da parte dell'inviato che l'avrebbe resa falsa, offensiva e diffamatoria (ma solo che essa sia stata consentita dalla trasmissione e non verificata nel suo contenuto intrinseco), appare indubitabile la sussistenza dell'interesse pubblico, vista la gravità dei fatti denunciati da innumerevoli soggetti alla trasmissione ed è conseguentemente sufficiente, quanto al requisito della verità della notizia, che vi sia corrispondenza tra le dichiarazioni riportate dall'inviato (e dal medesimo brevemente riassunte per raccordare i vari passaggi delle dichiarazioni della madre della ) e quelle effettivamente rese dall'intervistata, laddove la notizia Pt_1 appare quindi costituita dal fatto in sé della dichiarazione della persona intervistata, risultando l'interesse pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate (così, sempre, Cass. Pen., sez. Unite, 37140/2001), risultando pertanto la piena conformità delle dichiarazioni in contestazione degli intervistati con quelle diffuse dalla trasmissione. Invero, la qualità dei soggetti coinvolti dai raggiri descritti nel servizio (legati da vincoli di parentela/affinità con la coppia ), la materia oggetto delle interviste e il più generale contesto in cui le Persona_3 dichiarazioni sono state rese dagli intervistati - nell'ambito di un fenomeno piuttosto ampio e diffuso per il numero delle persone coinvolte, oltre che per la notorietà dell'autore dei raggiri e le modalità dal medesimo utilizzate, anche mediante l'esercizio abusivo della professione di avvocato (cfr., sentenza di condanna allegata in atti) – rendono ben evidente la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione delle dichiarazioni in esame, anche ove diffamatorie, in quanto caratterizzate dalla verità estrinseca e formale della corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto trasmesso/riferito dall'inviato (e non da quella intrinseca della corrispondenza tra il dichiarato e la realtà), il quale ultimo si limita a prendere atto di quanto appreso. Le dichiarazioni degli intervistati ritenute in citazione false e quindi diffamatorie sono, in conclusione, vere, nel senso sin qui descritto e rendono, pertanto, scriminata la condotta della convenuta e dell'inviato della trasmissione, considerato che non risultano dedotte ulteriori censure. Deve escludersi pertanto, in conclusione, una portata lesiva dell'onore e della reputazione dell'attrice da parte dei servizi in contestazione. Né la lesione può essere ravvisata sotto il profilo della privacy e della riservatezza dell'attrice, peraltro dedotta in maniera assolutamente generica. Richiamate le fonti normative e le considerazioni sopra esposte al riguardo, infatti, occorre premettere che nel servizio non appare affatto riconoscibile il volto dell'attrice, atteso che durante le contestate dichiarazioni degli intervistati vengono mandate in onda alcune immagini fotografiche di famiglia in cui i volti – compreso quello della - sono tutti (appositamente) sfocati e quindi non riconoscibili, tranne quello di Pt_1
e dei cognati intervistati, circostanza che esclude ogni violazione sotto tale profilo, non essendo Parte_2 visibili i tratti e l'espressione del viso dell'attrice e senza che i restanti tratti e fattezze della persona ripresa appaiano idonei a renderla sufficientemente riconoscibile ed a configurare quindi un suo diritto all'immagine tutelabile in questa sede in quanto violato. E' vero dunque che l'attrice non ha prestato consenso alla diffusione della sua immagine, ma è anche vero che quanto diffuso, così come sfocato, non corrisponde al suo ritratto e non rientra pertanto nell'oggetto della tutela;
in difetto di siffatta riconoscibilità quindi non vi è immagine che sia oggetto di tutela, né necessità di consenso nel diffonderla e nemmeno risarcibilità per i danni derivanti dalla sua diffusione non consentita. Deve concludersi quindi per l'inesistenza nella specie di una lesione del diritto all'immagine ed alla riservatezza dell'attrice, stante la sua non riconoscibilità nel servizio in esame. Ai sensi degli artt. 136 e 137 Codice Privacy non occorreva, comunque, alcun consenso della per Pt_1 diffondere i contenuti delle menzionate interviste, in quanto esso - secondo dette norme ed il codice deontologico al quale rinviano - non è necessario se si tratta di esercitare il diritto di cronaca e di critica: l'esimente esclude, infatti, la necessità del consenso dell'interessato in ordine alla diffusione dei suoi dati personali. Ed appare del tutto chiara, nella fattispecie, l'essenzialità dell'informazione, visto che l'attrice è stata menzionata unicamente dai propri familiari intervistati ed esclusivamente in relazione alla descritta vicenda di interesse pubblico inerente al marito, in quanto anch'essi rimasti vittima di raggiri da parte del medesimo (tanto che gran parte delle contestate affermazioni della Professione sono al medesimo riferite e, come visto, escludono la legittimazione attiva dell'odierna attrice). Anche sotto il profilo della riservatezza, dunque, le doglianze attoree non appaiono condivisibili, con integrale rigetto della domanda attrice. Non merita invece accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria formulata dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, disposizione secondo la quale “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, introdotto dalla legge n. 69/2009 come strumento di deflazione del contenzioso;
la fattispecie prevista dal terzo comma infatti si differenzia dalle due ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai precedenti commi ed è finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia (“punitive damages”). Sulla natura del rimedio in questione deve condividersi quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16898/2019, la quale ne ha evidenziato la funzione sanzionatoria, proprio ricollegandola alla necessità di contrastare il fenomeno dell'abuso del processo ed all'evoluzione della categoria dei “danni punitivi”. Nella richiamata pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2, con cui è pure cumulabile (nel caso specifico, la richiesta è di valutare ex officio l'applicabilità della norma in questione e deve pertanto intendersi riferita al solo comma 3, richiedendo gli altri l'istanza di parte, nella specie insussistente). L'istituto, secondo la ricostruzione operata dalla menzionata decisione della Suprema Corte, mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale e prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura, di derivazione statunitense, dei c.d. risarcimenti punitivi (cfr., Cass. SS.UU. 16601/2017). E' infatti sottolineata la funzione di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione, con espresso richiamo dell'art. 6 CEDU, volto a garantire universalmente l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti ed il principio della ragionevole durata dei processi ex art. 111 Cost., che richiedono la necessità di strumenti di dissuasione rispetto a domande meramente dilatorie, con la coerente sanzione dell'abuso dello strumento giudiziario (cfr., altresì Cass. SS.UU. 12310/2015). Secondo il giudice di legittimità quindi condotte contrarie al principio di buona fede e lealtà violano l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, aggravando il ruolo dei magistrati e rallentando i tempi di definizione dei processi in danno delle altre cause ragionevoli e supportate da solidi elementi. Viene, infine, fatto esplicito riferimento al “primo filtro valutativo” rimesso alla prudenza del ceto forense, sicuramente ricollegabile alla funzione sociale dell'Avvocatura. Del resto, anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 24649/2019 ha ritenuto applicabile l'art. 96 comma 3 c.p.c. per chi ha agito o resistito con la coscienza della infondatezza dell'azione o eccezione o “senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione”. Non sussistono, ad avviso del giudicante, i menzionati presupposti per la richiesta condanna dell'attrice per lite temeraria, considerato che il procedimento, sebbene indubbiamente inserito nel vastissimo contenzioso introdotto dal medesimo difensore relativamente al marito (che più volte ha ricevuto condanne in base a tale norma) ed al servizio de Le Iene del 23.3.2022, presenta profili distinti da quelli intrapresi dal e Parte_2 risulta l'unico intrapreso dall'attrice, in via ordinaria, preceduto unicamente da procedimento cautelare instaurato – e non esaminato nel merito, essendosi concluso con una pronuncia in rito di improcedibilità – presso il Tribunale di Vicenza chiedendo la rimozione dalla puntata del 23.3.2022 della parte a lei riferibile, “con ordine immediato di blocco della visibilità del relativo video pubblicato online”, stante il contenuto asseritamente diffamatorio e pregiudizievole per la sua reputazione e poi, sostanzialmente, dalla medesima rinunciato (con domanda poi formulata anche nel presente giudizio nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.5.2025, da ritenersi tardiva e quindi inammissibile). I profili peculiari relativi alla , Pt_1 pur se collegati alla vicenda del marito, presentano una loro autonomia ed hanno giustificato il presente giudizio ordinario per il risarcimento dell'asserito danno, sia pur se infondato nel merito per le considerazioni esposte, senza che possa configurarsi un'iniziativa processuale abusiva, nei termini sopra descritti. Le spese processuali devono essere liquidate in favore della società convenuta, come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza ed in base al valore dell'esorbitante somma domandata a titolo risarcitorio (scaglione relativo ad euro 3.000.000,00, valore minimo per tutte le fasi, considerato il tenore della controversia ed il suo carattere in parte seriale).
P.Q.M.
- rigetta la domanda dell'attrice;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di complessivamente Parte_1 CP_1 liquidate in euro 24.668,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Roma, 9.9.2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla
in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 24072 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, svoltasi con modalità cartolare, e vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Sora (FR), Via Lungo Liri Cavour, n. 12, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Simona Giuliani, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
Attrice E
elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno, n. Controparte_1
2/B, presso lo studio dell'Avv.to F. Lepri, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti A. Martinez ed A. Merlo, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta Convenuta OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 [...]
, quale società concessionaria della rete (Italia Uno) sulla quale viene trasmesso il Controparte_1
Programma “Le Iene”, per sentirla condannare, previo accertamento della diffamazione commessa nei propri confronti mediante la messa in onda di un servizio nella trasmissione televisiva Le Iene del 23/03/2022 realizzato da parte dell'inviato , al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella misura di Persona_1
Euro 3.000,000,00. A tal fine l'attrice ha esposto che il servizio del 23.3.2022, dopo due precedenti dedicati al marito
[...] andati in onda in precedenti puntate della trasmissione nel giugno del 2021, aveva dedicato una Parte_2 sua parte anche alla medesima, pur del tutto estranea all'attività politica e professionale del coniuge, fondatore del partito politico nazionale Più Italia in data 02/02/2021 e svolgente attività lavorativa nel settore dell'infortunistica stradale, trasmettendo le interviste rilasciate dal proprio fratello ( ), dalla Persona_2 cognata (la moglie e dalla propria madre ( , dalle quali era Parte_3 Parte_4 emerso “in maniera distorta e completamente falsa” lo svolgimento del suo percorso di vita. In particolare, tutti gli intervistati dichiaravano che l'attrice aveva lasciato il primo marito per sposare il mentre la madre della medesima aveva affermato: “ non ha neanche la terza media, lui Parte_2 Parte_2 ha frequentato la scuola elementare, aveva un cassetto pieno di telefoni e cambiava la SIM ogni Parte_2 istante, nella casa aveva sempre rotoli di soldi da 10 euro, 20 euro, aveva tutte cassaforti nella sua abitazione sotto ogni quadro, il e la abbandonavano una bambina di tre anni Parte_2 Pt_1 lasciandola in affidamento alla signora Professione, per andare gli stessi a vivere nel Lazio dopo aver conosciuto online”, tutti rendendo dichiarazioni false e diffamatorie, quindi lesive della propria Parte_2 riservatezza, immagine e reputazione, in quanto descritta come donna di facili costumi e madre non affidabile. Ha dedotto di aver conosciuto il futuro marito in circostanze diverse da quelle rappresentate, contestato interamente le circostanze rappresentate dagli intervistati e negato l'attribuito abbandono di una figlia avuta da precedente relazione, laddove il servizio in contestazione la aveva descritta come donna e madre inaffidabile, anche agli occhi dei suoi altri tre figli (avuti dal , senza compiere alcun accertamento Parte_2 circa la verità della notizia rivelata dai suoi parenti nell'intervista, requisito richiesto invece anche per l'esercizio del diritto di critica e dunque per l'esistenza della scriminante. Ha infine rappresentato l'enormità del danno arrecato a sé ed alla famiglia, la quale “già da tempo è oggetto di ritorsioni, minacce, atti di bullismo (quest'ultimi posti in essere nei confronti del figlio adolescente) e di perdita di fiducia da parte dei parenti, degli amici e dei conoscenti”. La società convenuta si è costituita eccependo, pregiudizialmente, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e chiedendone, comunque, nel merito, il rigetto, con condanna della controparte ex art. 96 cpc per la strumentalità del giudizio. Cont La società ha in premessa ed ai fini della richiesta condanna per lite temeraria collocato il giudizio nell'ambito di una strategia complessiva riconducibile al marito dell'attrice, riepilogando i numerosi giudizi cautelari ed ordinari dal medesimo intrapresi presso il presente ed altri tribunali italiani contro “Le Iene” per la messa in onda del servizio del 23.3.2022 (e di altri due precedenti nel giugno 2021), relativamente al quale la stessa attrice ha depositato presso il Tribunale di Vicenza ricorso (dichiarato improcedibile per la mancata comparizione e coltivazione dell'azione il 17.6.2022) ex art. 700 cpc in data 28.3.2022, chiedendo la rimozione dalla puntata della parte a lei riferibile, “con ordine immediato di blocco della visibilità del relativo video pubblicato online”, stante il contenuto asseritamente diffamatorio e pregiudizievole per la sua reputazione. In particolare, ha evidenziato come il servizio in contestazione fosse stato preceduto da due precedenti servizi andati in onda il 1.6.2021 e l'8.6.2021 – entrambi dedicati al marito dell'attrice, Parte_2 conosciuto come il fondatore del movimento politico “Più Italia”, sedicente avvocato ed altresì noto per una serie di vicende giudiziarie nelle quali era rimasto coinvolto a seguito delle denunce delle persone intervistate nel corso del programma che gli avevano invano corrisposto ingenti somme per la soluzione di questioni legali ed assicurative oppure per la compravendita di automobili - e come nel servizio del 23.3.2022, in linea con i precedenti, nel medesimo riepilogati, l'inviato avesse raccolto le testimonianze rese, tra gli altri, anche da soggetti particolarmente vicini al a livello familiare, ossia dai congiunti Parte_2 dell'attrice (madre, fratello, moglie del fratello), anch'essi in condizione di grave disagio economico a causa delle sue condotte. Ha in proposito sostenuto, posto il difetto di legittimazione attiva della moglie in luogo del marito per alcune delle dichiarazioni rese dai congiunti della controparte, l'assoluta infondatezza delle avverse doglianze, tutte relative all'asserito contenuto non veritiero delle dichiarazioni degli intervistati, invero rientranti nell'operatività della scriminante dell'intervista, quale verità da intendersi sul piano formale ed estrinseco, atteso che in tal caso “il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato”, come da giurisprudenza citata nella comparsa di risposta. Ricordato, nel merito, il carattere di vero e proprio giornalismo di inchiesta della trasmissione nella quale il Cont servizio in contestazione è stato inserito, ha evidenziato la sua finalità di critica e denuncia, legittimamente svolta secondo i confini delineati dalla giurisprudenza e tali da consentire il rispetto dei limiti affinchè sia applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero, oggetto di tutela costituzionale. Ha infine sostenuto, quanto all'asserita violazione della riservatezza, che l'operatività delle esimenti dei diritti di cronaca e critica, oltre ad escludere in radice la asserita diffamazione, esclude anche qualsivoglia violazione in materia di privacy, dal momento che secondo il combinato disposto degli artt. 136 e 137 del Codice Privacy non occorre il consenso della persona ripresa quando non è altrimenti possibile fornire al pubblico l'informazione, secondo il principio dell'essenzialità dell'informazione relativo a fatti di pubblico interesse, come quello trattato dal servizio contestato. Ha infine dedotto il carattere esorbitante del danno lamentato, del tutto sfornito di prova anche quanto al nesso causale. Dopo la sospensione del giudizio per improcedibilità dovuta al mancato esperimento del procedimento di mediazione, la sua interruzione ex art. 301 cpc per intervenuta sospensione cautelare dell'unico procuratore costituito dell'attrice per dodici mesi dal gennaio 2023 e la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità dell'istruttoria orale richiesta dall'attrice come da provvedimento del 1.02.2025, con precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 14.5.2025 e successivo decorso dei termini ex art. 190 cpc.
*** La domanda dell'attrice non è fondata e la sua richiesta risarcitoria deve quindi essere integralmente respinta alla luce delle considerazioni che seguono. In tema di offese all'altrui reputazione, di libertà stampa, di diritto di cronaca e di critica vanno preliminarmente ribaditi i condivisibili principi più volte affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La diffamazione non può essere fonte di risarcimento dei danni quando il giornalista eserciti legittimamente i diritti di cronaca e di critica giornalistica, entrambi espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione. Presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca sono, come è noto, l'interesse del pubblico alla conoscenza delle notizie diffuse, la correttezza dell'esposizione dei fatti – in ciò propriamente si sostanzia la cd. continenza (formale) – e infine la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto. Va ribadito che quest'ultimo requisito tollera le inesattezze (anche di carattere tecnico) o le incompletezze che possono ritenersi irrilevanti se riferite a particolari di non decisivo rilievo e privi di valore informativo, a condizione che quindi venga rispettata la verità della notizia nel suo nucleo essenziale. E' poi necessario che il giornalista indichi le fonti da cui ha appreso i fatti e che ne abbia verificato puntualmente l'attendibilità (Cass. civ., 23 luglio 2003, n. 11455), anche in termini di verità meramente putativa della notizia (cfr., Cass. Pen., n. 21145/2019; Cass. Pen., n. 45672//2013; Cass. Pen., n. 40939/2013). I medesimi canoni valgono inoltre quando, come nella fattispecie, alla cronaca si aggiungano valutazioni critiche dei fatti stessi eventualmente lesive della reputazione altrui, nel senso che il giudizio critico per rimanere nei limiti della liceità deve trarre spunto dalla realtà oggettiva e quindi da fatti realmente accaduti. E' pur vero che, nell'esercizio del diritto di critica è necessario il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente al quale la critica è svolta (ed in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione), ma è innegabile altresì che in tal caso l'onere del rispetto della verità sia più attenuato rispetto all'ipotesi di mera cronaca giornalistica, atteso che “la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo” (Cass. Pen., n. 43403 del 18.6.2009). La critica è infatti, per sé stessa, espressione di un'opinione, che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva e che comunque non ha nulla a che vedere col diritto di cronaca. La critica non può che essere soggettiva e quindi non può che corrispondere al punto di vista di chi la manifesta. Infatti, “Il diritto di critica non è soggetto a un giudizio di verità per l'opinabilità intrinseca ad ogni giudizio individuale, che esprime convincimenti, valori, credenze necessariamente differenti tra individui nei vari gruppi sociali” (Cass. pen., sez. V., 8 maggio 1998, n. 6584). Tipica espressione del diritto di critica è il giornalismo di inchiesta, il quale espone in maniera critica quanto appreso, conosciuto e scoperto direttamente dal giornalista nella sua attività di indagine e di ricerca della notizia svolta in maniera autonoma ed indipendente. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, al "giornalismo d'inchiesta", considerato “quale species più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo con sentenza del 27.3.1996 che ha riconosciuto il diritto di liberamente ricercare le notizie sia l'esigenza di protezione delle fonti giornalistiche) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista”, deve essere “riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia;
venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella legge 3 febbraio 1963 n. 69 e nella Carta dei doveri del giornalista” (Cass. civ., n. 16236 del 9.7.2010). Ancora, in relazione al giornalismo di inchiesta, la pronuncia della Cassazione penale n. 9337 del 27.2.2013, ha condivisibilmente affermato, in motivazione, che “il giornalismo di denuncia … è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando indichi motivatamente e argomentatamente un sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi normativi per potere essere chiarite
… In tale evenienza, escluso il caso in cui il sospetto sia obiettivamente del tutto assurdo, … sempre che sussista anche il requisito dell'interesse pubblico all'oggetto della indagine giornalistica, l'operato dell'autore è destinato a ricevere una tutela primaria rispetto all'interesse dell'operatore economico su cui il sospetto è destinato eventualmente a ricadere: e ciò perchè il risvolto del diritto all'espressione del pensiero del giornalista, costituito dal diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti alla libertà, alla sicurezza, alla salute e agli altri diritti di interesse generale, sia operativo in concreto: operativo, evidentemente, alla condizione che, come anticipato, il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti”. Precisa altresì la suprema corte nella sentenza da ultimo richiamata che il sospetto di illeciti (e la sua denuncia, oggetto primario del giornalismo di inchiesta), purchè non sia meramente congetturale o calunniatorio, mantiene il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimenti “essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero”. In tale contesto, dunque, al giornalismo di inchiesta – da intendersi quale species del genus dell'attività di informazione - deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia (tra le altre, Cass. n. 7261/2008) e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2271/2005); è, infatti, evidente, alla luce delle richiamate pronunce, che nel giornalismo di inchiesta, viene meno, dunque, l'esigenza di valutare l'attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, dovendosi ispirare il giornalista, nell'"attingere" direttamente l'informazione, principalmente ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali tra l'altro menzionati nell'ordinamento ex lege n. 69 del 1963 e nella Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla Fnsi e dall'Ordine nazionale dei giornalisti), con particolare riferimento alla Premessa. Ne consegue che detta modalità di fare informazione non comporta violazione dell'onore e del prestigio di soggetti giuridici, con relativo discredito sociale, qualora ricorrano l'oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti, l'uso di un linguaggio non offensivo e la correttezza professionale dell'autore dell'inchiesta. Inoltre, il giornalismo di inchiesta è da ritenersi legittimamente esercitato ove, oltre a rispettare la persona e la sua dignità, non ne leda la riservatezza per quanto in generale statuito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 25; del D.Lgs. n. 467 del 2001, art. 20 e del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 12). Vengono in primo luogo in considerazione le norme della legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi (l. n. 633 del1941), il cui articolo art. 96, comma 1, stabilisce che: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente”. Il successivo art. 97, comma 1, stabilisce le deroghe al principio della necessità del consenso, prevedendo che: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”. L'art. 10 del codice civile del 1942, sotto la rubrica
“Abuso dell'immagine altrui” dispone, a sua volta, che “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata…con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”. La norma fa salvi i casi “in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita”, con evidente riferimento ai casi in cui non è necessario il consenso di cui agli articoli appena citati della legge sul diritto d'autore. Importanza rilevante ai fini della risoluzione della presente controversia hanno poi le disposizioni degli artt. 136 e 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196 del 2003, non modificato, quanto all'art. 136, dal d.lgs. n. 101/2018), i quali stabiliscono una disciplina speciale in ordine al trattamento dei dati per finalità giornalistiche e per altre manifestazioni del pensiero: più precisamente, per quanto qui rileva, per il trattamento: “a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Una vistosa deroga per tali attività, prevista dal comma 1 dell'art. 137, riguarda la esclusione del consenso dell'interessato necessario in via generale per il trattamento dei dati in altri settori (“purchè nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139”, come risultante a seguito di modifica introdotta dal d.lgs. n. 101/2018). Di particolare rilievo infine è il comma 3 dell'art. 137, nella sostanza non modificato dal d.lgs. n. 101/18, che stabilisce che in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;
secondo la medesima norma possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico. Infine, acquistano un particolare valore le prescrizioni relative al codice deontologico riguardante le attività giornalistiche, e più precisamente il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (sulla essenzialità del rispetto delle previsioni deontologiche per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali v. Cass. civ., sez. I, n. 11864 del 25 giugno 2004, Rv. 573917), codice deontologico previsto dall'art. 139 del d. lgs. n. 196 del 2003, adottato con Provvedimento del Garante n. 491 del 29.11.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019. Pur in presenza, dunque, della rilevanza costituzionale della tutela della persona e della sua riservatezza (art. 15 Cost.), deve ritenersi prevalente il fondamentale e insopprimibile diritto all'informazione, considerato che il legislatore ha ricondotto reputazione e "privacy" nell'alveo delle "eccezioni" rispetto al generale principio della tutela dell'informazione. Viene pertanto in evidenza un complessivo quadro disciplinare che rende l'attività di informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite.
Ebbene, in tale quadro giurisprudenziale e normativo, la trasmissione “Le Iene” affronta temi di attualità utilizzando modalità corrosive ed irriverenti e si occupa di casi di pubblico interesse, i quali vengono approfonditi mediante lo svolgimento di inchieste: in esse gli inviati, autori dei servizi, partono da segnalazioni o da temi di attualità e procedono ad autonomi accertamenti ed indagini, raccogliendo documenti, ascoltando le persone informate e ponendo in essere attività istruttoria, per poi instaurare una sorta di contraddittorio sui risultati emersi coi soggetti coinvolti ed esprimere infine le proprie opinioni in chiave critica. Il programma riveste dunque uno scopo informativo e di denuncia sociale e non di semplice resoconto dei fatti storici posti a fondamento dell'inchiesta. Gli inviati del programma perseguono, così, una finalità non solo informativa, ma soprattutto critica su situazioni di interesse collettivo, assumendo informazioni e ponendo in essere vere e proprie indagini, dando la parola a persone a conoscenza dei fatti, nonché ai soggetti coinvolti, ed esprimendo all'esito valutazioni e tesi che i telespettatori possono liberamente valutare. La trasmissione nel cui ambito è stato diffuso il servizio in esame rientra quindi a pieno titolo nel giornalismo di inchiesta o di denuncia (ed è inoltre caratterizzata dal peculiare taglio incalzante ed impertinente dei suoi inviati – appunto, Le Iene - nel condurre le inchieste, anche nel linguaggio, oltre che da un montaggio particolarmente serrato delle immagini) e non sussiste l'esigenza di valutare l'attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, atteso che l'inviato espone in maniera critica quanto appreso, conosciuto e scoperto direttamente nella sua attività di indagine e di ricerca della notizia svolta in maniera autonoma ed indipendente, attraverso la raccolta di testimonianze, documenti e video, con la specifica finalità di denunciare al pubblico ed alla collettività un sospetto di illeciti e suggerire ambiti di indagine per gli inquirenti, come del resto in seguito avvenuto (cfr., in particolare, tutti i numerosi provvedimenti emessi in sede civile e penale relativamente al allegati alla comparsa di costituzione ed alla prima Parte_2 memoria ex art. 183 cpc di parte convenuta), a dimostrazione del fatto che – effettivamente – l'inchiesta oggetto di causa ha raggiunto il suo scopo, attraverso il documentato lavoro di ricerca svolto da parte convenuta sul detto tema sociale di particolare rilievo ed interesse generale, finalizzato ad indurre gli approfondimenti necessari ed a sollevare sospetti meritevoli di riscontri nelle sedi competenti.
Ciò posto in generale sul tipo di trasmissione, il servizio oggetto del procedimento (del quale il giudicante ha preso visione), trasmesso il 23.3.2022, è il terzo sul medesimo tema e segue due precedenti servizi mandati in onda nel giugno del 2021, tutti relativi a - fondatore del partito politico nazionale Più Parte_2
Italia in data 02/02/2021 e svolgente attività nel settore legale ed assicurativo - e finalizzati a denunciare la sue condotte penalmente rilevanti, tramite le testimonianze di persone direttamente coinvolte in raggiri ed altri affari del medesimo e dallo stesso (non solo) economicamente danneggiate;
il servizio contiene, infatti, numerosi riferimenti ai due precedenti ed alle testimonianze in essi contenute ed approfondisce ulteriormente il medesimo tema di indagine con riferimento anche ad altre vicende e nuove testimonianze, tra cui quella dei congiunti del - parenti dell'odierna attrice (madre, fratello e moglie di questo) e, Parte_2 ciononostante, rimasti vittima di una truffa da parte di questo - , i quali, nel descrivere la loro vicenda personale ed il rilevante danno (non solo) economico subito, narrano l'origine della sua relazione con l'odierna attrice e, quindi, le circostanze temporali della loro conoscenza con lo stesso, descrivendo l'affidamento originariamente nel medesimo riposto e la fiducia che questo riusciva ad ispirare mediante le sue promesse. Il tutto senza mai mostrare il volto della , appositamente sfocato nelle immagini Pt_1 fotografiche che ritraggono la donna assieme al ed ai familiari. Parte_2
Il servizio alterna, inoltre, alle testimonianze raccolte e montate in sequenza, i commenti dell'inviato, l'esame di documenti esibiti dagli intervistati (tra cui schermate della messaggistica Whatsapp) ed i vari tentativi, più o meno riusciti, di ottenere spiegazioni da parte dello stesso circa le vicende narrate Parte_2 dagli intervistati. Così ricostruito il contenuto del servizio in contestazione, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice è parzialmente fondata, avuto riguardo a tutte le dichiarazioni dei suoi parenti intervistati riferite al (solo) e non anche alla medesima. Parte_2
La giurisprudenza in tema di reato di diffamazione e più in generale di azione civile per il risarcimento dei danni da lesioni dell'onore della persona, afferma infatti che, affinché possa ricorrere il reato o comunque il diritto al risarcimento danni, è necessario che colui che pronunci le frasi lesive della reputazione altrui debba rivolgersi a persone individuate o individuabili;
non è infatti necessario che le persone siano indicate con nome e cognome, ma è indispensabile che l'offeso sia individuabile attraverso gli elementi concreti della fattispecie (natura e portata dell'offesa, circostanze narrate, riferimenti personali e temporali e quant'altro), da valutarsi nel loro complesso, di modo che possa affermarsi con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso (sul punto sono concordi sia le sezioni civili che le sezioni penali della Corte suprema: v., recentemente, Cass., civ. Sez. 3, Sentenza n. 17180 del 06/08/2007, Rv. 598664; Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 11747 del 05/12/2008 Ud. - dep. 17/03/2009, Rv. 243329; Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 33442 del 08/07/2008 Ud. - dep. 14/08/2008, Rv. 241548). Ebbene, il contenuto delle interviste appare in gran parte riferito al ai suoi studi, alla sua Parte_2 abitazione ed al suo stile di vita, senza che possa essere in alcun modo automaticamente riferito alla moglie odierna attrice, la quale dunque non può ritenersi legittimata a dolersi delle medesime in quanto asseritamente diffamatorie (“ non ha neanche la terza media, lui ha frequentato la scuola Parte_2 elementare, aveva un cassetto pieno di telefoni e cambiava la SIM ogni istante, nella casa aveva Parte_2 sempre rotoli di soldi da 10 euro, 20 euro, aveva tutte cassaforti nella sua abitazione sotto ogni quadro …”). Nel merito, relativamente al resto delle espressioni (“il e la abbandonavano una Parte_2 Pt_1 bambina di tre anni lasciandola in affidamento alla signora Professione, per andare gli stessi a vivere nel Lazio dopo aver conosciuto online”), il servizio del 23.3.2022, unico oggetto del presente Parte_2 giudizio, appare piena espressione del diritto di cronaca/critica e di inchiesta e sussistono le condizioni sopra citate per il pieno e legittimo esercizio da parte convenuta della libertà di manifestazione del pensiero in forma critica, tutelata dall'art. 21 della Costituzione, posto che l'attrice si duole unicamente della falsità delle dichiarazioni degli intervistati , e (in quanto a suo dire consentite dalla Pt_1 Parte_3 Parte_4 trasmissione e non verificate nel loro contenuto intrinseco), asseritamente lesive di onore e reputazione, nonché della violazione del diritto alla privacy ed alla riservatezza, stante l'assenza di consenso alla diffusione della propria immagine. Nessuna delle menzionate doglianze merita, tuttavia, accoglimento, alla luce delle considerazioni generali sin qui svolte in tema di diffamazione e delle, condivisibili, ulteriori pronunce di legittimità di seguito riportate e richiamate dalla stessa società convenuta sulla scriminante dell'intervista, ben applicabile alle dichiarazioni di terzi diffuse da Le Iene nel servizio esaminato. La prima Sezione civile della Suprema Corte con l'ordinanza n. 14380/2021 del 25 maggio 2021, nel confermare un principio ormai consolidato, ha, in proposito, ribadito l'applicabilità “della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca alla condotta del giornalista che, pubblicando "alla lettera" il testo di una intervista, riporti dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, a condizione che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione e il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese presentino, sulla base di una valutazione - questa sì riservata al giudice del merito, i necessari profili di interesse pubblico all'informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del giornalista (cfr. tra le moltissime Cass. n. 2733-02, Cass. n. 10686-08, Cass. n. 5066-10, Cass. n. 23168-14)”. Ciò in quanto, in tema di dichiarazioni (anche ipoteticamente) diffamatorie rilasciate da un terzo nel corso di un'intervista, la sentenza n. 37140/2001 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione ha statuito, “l'interesse sociale della notizia, può acquistare un importanza tale da comportare anche la prevalenza - nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca - sugli altri due”. Per la Corte di legittimità, ancora, “è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate” ovvero “dalla intrinseca offensività delle espressioni utilizzate”, le quali “non possono influire sulla responsabilità penale del giornalista che riproduca fedelmente tali dichiarazioni” (tali conclusioni, peraltro, sono state ribadite anche dalla giurisprudenza successiva al 2001; cfr., tra le altre, Cassazione Penale, Sez. V, sentenza n. 17259 del 6.03.2020; Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 22861 del 13.09.2019; Corte d'Appello di Roma, Sez. I, sentenza 08.01.2021). Si è precisato, in particolare, come il presupposto della verità oggettiva della notizia pubblicata debba ritenersi sussistente qualora dall'articolo risulti che si tratta di dichiarazioni rese da altri “essendo il giornalista tenuto esclusivamente ad accertare che le stesse siano state rese e il contesto in cui ciò è avvenuto e non anche a svolgere specifiche indagini sulla loro attendibilità, riguardando siffatta valutazione il merito delle dichiarazioni e la loro intrinseca rispondenza a verità” (Cass. 13346/2004). Nello stesso senso, è stato altresì – condivisibilmente - ribadito che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la cronaca abbia ad oggetto il contenuto di un'intervista, il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato, con la conseguenza che il giornalista, laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne parzialmente il contenuto, non può essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, sempre che ricorrano gli ulteriori requisiti dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista e della continenza” (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 22861 del 13.09.2019)>>. Ebbene, nella specie, posto che non risulta dedotta da parte attrice alcuna manipolazione od elaborazione della notizia da parte dell'inviato che l'avrebbe resa falsa, offensiva e diffamatoria (ma solo che essa sia stata consentita dalla trasmissione e non verificata nel suo contenuto intrinseco), appare indubitabile la sussistenza dell'interesse pubblico, vista la gravità dei fatti denunciati da innumerevoli soggetti alla trasmissione ed è conseguentemente sufficiente, quanto al requisito della verità della notizia, che vi sia corrispondenza tra le dichiarazioni riportate dall'inviato (e dal medesimo brevemente riassunte per raccordare i vari passaggi delle dichiarazioni della madre della ) e quelle effettivamente rese dall'intervistata, laddove la notizia Pt_1 appare quindi costituita dal fatto in sé della dichiarazione della persona intervistata, risultando l'interesse pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate (così, sempre, Cass. Pen., sez. Unite, 37140/2001), risultando pertanto la piena conformità delle dichiarazioni in contestazione degli intervistati con quelle diffuse dalla trasmissione. Invero, la qualità dei soggetti coinvolti dai raggiri descritti nel servizio (legati da vincoli di parentela/affinità con la coppia ), la materia oggetto delle interviste e il più generale contesto in cui le Persona_3 dichiarazioni sono state rese dagli intervistati - nell'ambito di un fenomeno piuttosto ampio e diffuso per il numero delle persone coinvolte, oltre che per la notorietà dell'autore dei raggiri e le modalità dal medesimo utilizzate, anche mediante l'esercizio abusivo della professione di avvocato (cfr., sentenza di condanna allegata in atti) – rendono ben evidente la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione delle dichiarazioni in esame, anche ove diffamatorie, in quanto caratterizzate dalla verità estrinseca e formale della corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto trasmesso/riferito dall'inviato (e non da quella intrinseca della corrispondenza tra il dichiarato e la realtà), il quale ultimo si limita a prendere atto di quanto appreso. Le dichiarazioni degli intervistati ritenute in citazione false e quindi diffamatorie sono, in conclusione, vere, nel senso sin qui descritto e rendono, pertanto, scriminata la condotta della convenuta e dell'inviato della trasmissione, considerato che non risultano dedotte ulteriori censure. Deve escludersi pertanto, in conclusione, una portata lesiva dell'onore e della reputazione dell'attrice da parte dei servizi in contestazione. Né la lesione può essere ravvisata sotto il profilo della privacy e della riservatezza dell'attrice, peraltro dedotta in maniera assolutamente generica. Richiamate le fonti normative e le considerazioni sopra esposte al riguardo, infatti, occorre premettere che nel servizio non appare affatto riconoscibile il volto dell'attrice, atteso che durante le contestate dichiarazioni degli intervistati vengono mandate in onda alcune immagini fotografiche di famiglia in cui i volti – compreso quello della - sono tutti (appositamente) sfocati e quindi non riconoscibili, tranne quello di Pt_1
e dei cognati intervistati, circostanza che esclude ogni violazione sotto tale profilo, non essendo Parte_2 visibili i tratti e l'espressione del viso dell'attrice e senza che i restanti tratti e fattezze della persona ripresa appaiano idonei a renderla sufficientemente riconoscibile ed a configurare quindi un suo diritto all'immagine tutelabile in questa sede in quanto violato. E' vero dunque che l'attrice non ha prestato consenso alla diffusione della sua immagine, ma è anche vero che quanto diffuso, così come sfocato, non corrisponde al suo ritratto e non rientra pertanto nell'oggetto della tutela;
in difetto di siffatta riconoscibilità quindi non vi è immagine che sia oggetto di tutela, né necessità di consenso nel diffonderla e nemmeno risarcibilità per i danni derivanti dalla sua diffusione non consentita. Deve concludersi quindi per l'inesistenza nella specie di una lesione del diritto all'immagine ed alla riservatezza dell'attrice, stante la sua non riconoscibilità nel servizio in esame. Ai sensi degli artt. 136 e 137 Codice Privacy non occorreva, comunque, alcun consenso della per Pt_1 diffondere i contenuti delle menzionate interviste, in quanto esso - secondo dette norme ed il codice deontologico al quale rinviano - non è necessario se si tratta di esercitare il diritto di cronaca e di critica: l'esimente esclude, infatti, la necessità del consenso dell'interessato in ordine alla diffusione dei suoi dati personali. Ed appare del tutto chiara, nella fattispecie, l'essenzialità dell'informazione, visto che l'attrice è stata menzionata unicamente dai propri familiari intervistati ed esclusivamente in relazione alla descritta vicenda di interesse pubblico inerente al marito, in quanto anch'essi rimasti vittima di raggiri da parte del medesimo (tanto che gran parte delle contestate affermazioni della Professione sono al medesimo riferite e, come visto, escludono la legittimazione attiva dell'odierna attrice). Anche sotto il profilo della riservatezza, dunque, le doglianze attoree non appaiono condivisibili, con integrale rigetto della domanda attrice. Non merita invece accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria formulata dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta, disposizione secondo la quale “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, introdotto dalla legge n. 69/2009 come strumento di deflazione del contenzioso;
la fattispecie prevista dal terzo comma infatti si differenzia dalle due ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai precedenti commi ed è finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia (“punitive damages”). Sulla natura del rimedio in questione deve condividersi quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16898/2019, la quale ne ha evidenziato la funzione sanzionatoria, proprio ricollegandola alla necessità di contrastare il fenomeno dell'abuso del processo ed all'evoluzione della categoria dei “danni punitivi”. Nella richiamata pronuncia la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e 2, con cui è pure cumulabile (nel caso specifico, la richiesta è di valutare ex officio l'applicabilità della norma in questione e deve pertanto intendersi riferita al solo comma 3, richiedendo gli altri l'istanza di parte, nella specie insussistente). L'istituto, secondo la ricostruzione operata dalla menzionata decisione della Suprema Corte, mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale e prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura, di derivazione statunitense, dei c.d. risarcimenti punitivi (cfr., Cass. SS.UU. 16601/2017). E' infatti sottolineata la funzione di deterrenza nei confronti di azioni o difese destinate solo ad aumentare il volume del contenzioso, ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti e una utilizzazione ragionevole delle risorse che occorrono per il buon andamento della giurisdizione, con espresso richiamo dell'art. 6 CEDU, volto a garantire universalmente l'accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti ed il principio della ragionevole durata dei processi ex art. 111 Cost., che richiedono la necessità di strumenti di dissuasione rispetto a domande meramente dilatorie, con la coerente sanzione dell'abuso dello strumento giudiziario (cfr., altresì Cass. SS.UU. 12310/2015). Secondo il giudice di legittimità quindi condotte contrarie al principio di buona fede e lealtà violano l'interesse pubblico ad una giustizia sana e funzionale, aggravando il ruolo dei magistrati e rallentando i tempi di definizione dei processi in danno delle altre cause ragionevoli e supportate da solidi elementi. Viene, infine, fatto esplicito riferimento al “primo filtro valutativo” rimesso alla prudenza del ceto forense, sicuramente ricollegabile alla funzione sociale dell'Avvocatura. Del resto, anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 24649/2019 ha ritenuto applicabile l'art. 96 comma 3 c.p.c. per chi ha agito o resistito con la coscienza della infondatezza dell'azione o eccezione o “senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione”. Non sussistono, ad avviso del giudicante, i menzionati presupposti per la richiesta condanna dell'attrice per lite temeraria, considerato che il procedimento, sebbene indubbiamente inserito nel vastissimo contenzioso introdotto dal medesimo difensore relativamente al marito (che più volte ha ricevuto condanne in base a tale norma) ed al servizio de Le Iene del 23.3.2022, presenta profili distinti da quelli intrapresi dal e Parte_2 risulta l'unico intrapreso dall'attrice, in via ordinaria, preceduto unicamente da procedimento cautelare instaurato – e non esaminato nel merito, essendosi concluso con una pronuncia in rito di improcedibilità – presso il Tribunale di Vicenza chiedendo la rimozione dalla puntata del 23.3.2022 della parte a lei riferibile, “con ordine immediato di blocco della visibilità del relativo video pubblicato online”, stante il contenuto asseritamente diffamatorio e pregiudizievole per la sua reputazione e poi, sostanzialmente, dalla medesima rinunciato (con domanda poi formulata anche nel presente giudizio nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.5.2025, da ritenersi tardiva e quindi inammissibile). I profili peculiari relativi alla , Pt_1 pur se collegati alla vicenda del marito, presentano una loro autonomia ed hanno giustificato il presente giudizio ordinario per il risarcimento dell'asserito danno, sia pur se infondato nel merito per le considerazioni esposte, senza che possa configurarsi un'iniziativa processuale abusiva, nei termini sopra descritti. Le spese processuali devono essere liquidate in favore della società convenuta, come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza ed in base al valore dell'esorbitante somma domandata a titolo risarcitorio (scaglione relativo ad euro 3.000.000,00, valore minimo per tutte le fasi, considerato il tenore della controversia ed il suo carattere in parte seriale).
P.Q.M.
- rigetta la domanda dell'attrice;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di complessivamente Parte_1 CP_1 liquidate in euro 24.668,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Roma, 9.9.2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla