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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 93.2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA ET, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., – (cod.fisc. con sede legale P.IVA_1 in Roma, in persona del suo Presidente legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno corso Garibaldi 38, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell' in uno al suo procuratore avv. Susanna Serrelli, che lo rappresenta e CP_1 difende in forza di procura generale ad lites del 23/7/2015 n. 80974 di rep. per notar di Roma;
Persona_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato in data 19.01.2022, il ricorrente , Parte_1 dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1403/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di “…Accerti il ctu, letti gli atti di causa, esaminata tutta la documentazione sanitaria e sottoponendo a visita parte ricorrente;
a) Da quali infermità è affetta parte ricorrente;
b) Se le patologie riscontrate in corso di consulenza erano presenti all'atto della domanda o se sono sopravvenute in epoca successiva;
c) Se per effetto di tali infermità parte ricorrente può essere ritenuta persona invalida nella misura del 100% dalla data della domanda amministrativa o da quella accertata in corso di giudizio;
d) Specifichi i criteri utilizzati per pervenire alle relative conclusioni;
e) In caso affermativo, accerti il ctu la data presumibile in cui tale condizione si sia verificata, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti e di giudizio prognostico circa l'evoluzione clinica delle patologie riscontrate;
f) Il sottoscritto procuratore chiede che il signor Giudice del Lavoro, in sua giustizia, condanni l' al pagamento delle spese, CP_1 diritti ed onorario di causa con attribuzione all'avv. MA ET per dichiarato anticipo, ai sensi DM 55/2014 oltre IVA, cpa e maggiorazioni nella misura del 15%. …” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' che contrastava il ricorso, CP_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità e, comunque, il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto. Disposta l'integrazione della CTU (dott. , nominato anche in fase di ATPO), all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 28.10.2025, e sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente, ha concluso che “…Tenuto conto del quadro clinico complessivo aggravato dalla recente patologia respiratoria post covid si ritiene che il ricorrente presenti una menomazione globale della Parte_1 capacità lavorativa e sociale tale da giustificare il riconoscimento invalidità civile al 100% ai sensi della normativa vigente (D.M.5/2/92 e successive integrazioni) con decorrenza del mese di gennaio 2024 data di insorgenza documentata della nuova patologia. Si propone pertanto l'aggiornamento del giudizio medico legale e la trasmissione della presente integrazione agli atti del procedimento RG 93/22…” Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, le cui conclusioni vengono recepite in quanto fondate su una ponderata e Per_2 coerente analisi degli elementi sopravvenuti e corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. In definitiva, deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario, a decorrere da gennaio 2024. 3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno integralmente compensate, atteso il sopravvenuto raggiungimento delle condizioni sanitarie che legittimano le provvidenze richieste. Le spese relative alla CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno poste, per lo stesso motivo, a carico dell' e devono essere liquidate CP_1 come da dispositivo, con riduzione di 1/3 stante il tardivo deposito dell'elaborato; allo stesso modo le spese per i chiarimenti resi nella presente fase di merito sono a carico dell' sostanzialmente soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , nato a [...] Parte_1
Pag. 2 di 3 della Lucania (SA) il 20.09.1955, si trova, a decorrere da gennaio 2024, nelle condizioni proprie per il riconoscimento della pensione di inabilità;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 170,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative ai chiarimenti resi nella presente fase a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 180,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 93.2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA ET, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., – (cod.fisc. con sede legale P.IVA_1 in Roma, in persona del suo Presidente legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno corso Garibaldi 38, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell' in uno al suo procuratore avv. Susanna Serrelli, che lo rappresenta e CP_1 difende in forza di procura generale ad lites del 23/7/2015 n. 80974 di rep. per notar di Roma;
Persona_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.1. Con ricorso depositato in data 19.01.2022, il ricorrente , Parte_1 dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1403/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa, al fine di “…Accerti il ctu, letti gli atti di causa, esaminata tutta la documentazione sanitaria e sottoponendo a visita parte ricorrente;
a) Da quali infermità è affetta parte ricorrente;
b) Se le patologie riscontrate in corso di consulenza erano presenti all'atto della domanda o se sono sopravvenute in epoca successiva;
c) Se per effetto di tali infermità parte ricorrente può essere ritenuta persona invalida nella misura del 100% dalla data della domanda amministrativa o da quella accertata in corso di giudizio;
d) Specifichi i criteri utilizzati per pervenire alle relative conclusioni;
e) In caso affermativo, accerti il ctu la data presumibile in cui tale condizione si sia verificata, sulla scorta della documentazione sanitaria in atti e di giudizio prognostico circa l'evoluzione clinica delle patologie riscontrate;
f) Il sottoscritto procuratore chiede che il signor Giudice del Lavoro, in sua giustizia, condanni l' al pagamento delle spese, CP_1 diritti ed onorario di causa con attribuzione all'avv. MA ET per dichiarato anticipo, ai sensi DM 55/2014 oltre IVA, cpa e maggiorazioni nella misura del 15%. …” Instaurato il contradditorio, si costituiva l' che contrastava il ricorso, CP_1 chiedendone la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità e, comunque, il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto. Disposta l'integrazione della CTU (dott. , nominato anche in fase di ATPO), all'odierna Persona_2 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 28.10.2025, e sulla base della nuova documentazione prodotta dalla parte ricorrente, ha concluso che “…Tenuto conto del quadro clinico complessivo aggravato dalla recente patologia respiratoria post covid si ritiene che il ricorrente presenti una menomazione globale della Parte_1 capacità lavorativa e sociale tale da giustificare il riconoscimento invalidità civile al 100% ai sensi della normativa vigente (D.M.5/2/92 e successive integrazioni) con decorrenza del mese di gennaio 2024 data di insorgenza documentata della nuova patologia. Si propone pertanto l'aggiornamento del giudizio medico legale e la trasmissione della presente integrazione agli atti del procedimento RG 93/22…” Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, le cui conclusioni vengono recepite in quanto fondate su una ponderata e Per_2 coerente analisi degli elementi sopravvenuti e corrette sotto il profilo logico- conseguenziale. In definitiva, deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario, a decorrere da gennaio 2024. 3.1 Le spese di lite, per entrambe le fasi, vanno integralmente compensate, atteso il sopravvenuto raggiungimento delle condizioni sanitarie che legittimano le provvidenze richieste. Le spese relative alla CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo vanno poste, per lo stesso motivo, a carico dell' e devono essere liquidate CP_1 come da dispositivo, con riduzione di 1/3 stante il tardivo deposito dell'elaborato; allo stesso modo le spese per i chiarimenti resi nella presente fase di merito sono a carico dell' sostanzialmente soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , nato a [...] Parte_1
Pag. 2 di 3 della Lucania (SA) il 20.09.1955, si trova, a decorrere da gennaio 2024, nelle condizioni proprie per il riconoscimento della pensione di inabilità;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 170,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative ai chiarimenti resi nella presente fase a carico dell' CP_1 spese liquidate in euro 180,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 3 di 3